CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PALERMO-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia, n.7272/2024, depositata il 2/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5447/2025Numero sezionale 4369/2026Numero di raccolta generale 18295/20261. L’agenzia delle Entrate, già [OSCURATO:PERSONA], notificavaData pubblicazione 06/06/2026a [OSCURATO:PERSONA] sei atti di pignoramento di crediti verso terzi – ordinidi pagamento, preceduti da due intimazioni di pagamento,riguardanti trentadue cartelle esattoriali.2. La CGT di primo grado di Agrigento, con sentenza n.1053/2023, rigettava il ricorso del contribuente, condannandolo alpagamento delle spese di lite.3. Con la sentenza n. 7272/2024 la CGT di secondo grado dellaSicilia dichiarava cessata la materia del contendere con riferimentoalle cartelle n. 29120150016374885501, n. 29120100006530831,n. 29120110007237311 e n. 29120120010931515 e rigettava per ilresto l’appello del contribuente. Per quanto interessa ai finidell’impugnazione, il giudice di appello rilevava che “[…] L’Agenziadelle entrate di Torino – Ufficio canoni Tv ha chiesto l’estinzione delgiudizio per cessazione della materia del contendere per le cartelledi pagamento n. 29120100006530831, n. 29120110007237311 e n.29120120010931515, relative all’[OSCURATO:PERSONA] TV concompensazione delle spese di lite […]” e provvedeva in conformità atale richiesta.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e laCamera di Commercio di Palermo, nonostante le notifiche a mezzoPEC in data 7/3/2025, sono tutti rimasti intimati.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 46, d.lgs. n.546/92 e dell’art. 112 c.p.c.Ultrapetizione per erronea dichiarazione di partite a ruolo noncomprese nella cessazione della materia del contendere, ex art. 360,primo comma, n. 4 e 3 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta chela cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto2 di 4Numero registro generale 5447/2025Numero sezionale 4369/2026Numero di raccolta generale 18295/2026riguardare le “tasse radiotelevisive”, mentre il giudice, incorrendoData pubblicazione 06/06/2026nel vizio di ultrapetizione, ha estinto il credito delle intere cartellerichiamate dall’Agenzia delle entrate, D.P. di Torino, travolgendoanche partite estranee al canone radiotelevisivo. Tra i documentidepositati dall’Agente per la riscossione erano presenti anche lacartella n. 29120100006530831, la cartella n. 29120110007237311e la cartella 29120120010931515 riportanti solo in parte – e solo laprima e la terza cartella - partite per il canone TV.2. Il motivo è fondato.2.1 Il potere-dovere del giudice d’inquadrare nell’esatta disciplinagiuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazioneincontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi,sostanziandosi nel divieto d’introduzione di nuovi elementi di fattonel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorrequando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettividell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimentodiverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuiscao neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delleeccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 8048/2019 e Cass.644/2025).2.2 Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata (v.motivazione della sentenza, pag. 6) risulta che l’Agenzia delleentrate di Torino – [OSCURATO:PERSONA] TV – avesse chiesto l’estinzione delgiudizio per cessazione della materia del contendere per tre cartelledi pagamento “relative al canone TV” (cartelle n.29120100006530831, n. 29120110007237311 e29120120010931515), sicché la domanda doveva essere intesa nelsenso che la richiesta riguardasse unicamente la parte del creditoinerente al canone radiotelevisivo e non ad altre partite. Con ildispositivo della sentenza è stata invece dichiarata la cessazionedella materia del contendere sic e simpliciter di quattro cartelle,3 di 4Numero registro generale 5447/2025Numero sezionale 4369/2026comprese le tre indicate dal ricorrente, con la conseguenza che èNumero di raccolta generale 18295/2026venuto meno il titolo per riscuotere anche tributi diversi daDla tca apunbbolicnaezio ne 06/06/2026di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico riportati in quellecartelle.3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame, al fine di determinare il creditonon estinto delle cartelle oggetto del ricorso, nel rispetto del principiosopra illustrato, nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte,c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.4. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro4 di 4