CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 1962
Cassazione n. 18226/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LENIA nato a (REP. DOMINICANA) il 14/06/1962avverso l'ordinanza del 04/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato,con restituzione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Como per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Como, con ordinanza pronunciata all’udienza del 4febbraio 2025, nell’ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] MariaZelenia per il reato di cui all’art. 691 cod. pen., rilevata la tardività della notificadell’atto di citazione a giudizio, ha rinviato il processo ad altra udienza, mandandoall’ufficio del pubblico ministero per la rinnovazione della notifica.2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Como ha proposto ricorso percassazione avverso tale ordinanza deducendo la violazione di legge, in relazioneall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000. Poiché tale disposizione stabilisce chenei giudizi avanti al giudice di pace, nei casi in cui occorre rinnovare laconvocazione o la citazione a giudizio o le relative notificazioni, vi provvede ilgiudice di pace anche d’ufficio, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnatoavrebbe determinato una indebita regressione del procedimento e pertanto,ponendosi fuori del sistema processuale, sarebbe abnorme.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2. L’art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 stabilisce che il giudicedi pace, all'udienza di comparizione, «nei casi in cui occorre rinnovare laconvocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni», vi provvedeegli stesso, anche d'ufficio.2.1. Questa Corte ha già da tempo affermato che, «nel caso di nullità dellanotificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art.552, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del dibattimento deve provvedere eglistesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti alpubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebitaregressione del processo, si configurerebbe come abnorme» (Sez. U, n. 28807 del29/05/2002, Manca, Rv. 221999).Tale orientamento è stato ribadito anche con specifico riferimento alprocedimento davanti al giudice di pace, affermandosi che, «nel caso di nullitàdella notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto deltermine stabilito dall’art. 20 comma terzo, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudicedi pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre larestituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che,determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme»(Sez. 4, n. 37619 del 08/06/2004, Zamarco, Rv. 229148; Sez. 4, n. 4624 del30/11/2004, Forgione, Rv. 230932; Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, Touré, Rv.283389).Si è perciò ritenuto che il provvedimento con cui il giudice di pace disponga larestituzione degli atti al Pubblico ministero è abnorme, posto che determina unaindebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudiceordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione (Sez. 1, n. 20772 del04/03/2022, Touré, cit.).2.2. È noto, invero, che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tantoil profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, esso si ponga al di fuori delsistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quandoesso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo el'impossibilità di proseguirlo (tra le molte, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep.2015, Tavoloni, Rv. 262275-01).La peculiarità del caso in esame è data dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] di pace,dopo aver rilevato la tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio,anziché provvedere egli stesso alla rinnovazione della notifica, ha rinviato ilprocesso ad altra udienza, mandando al Pubblico ministero di provvedervi.Tale provvedimento, ponendo a carico del Pubblico ministero adempimentinon dovuti, risulta senz’altro affetto da abnormità di tipo strutturale, avendo uncontenuto estraneo al normale sviluppo processuale (Sez. 1, n. 35787 del06/07/2021, Mani, Rv. 281903 – 01, relativa a fattispecie in cui il giudice deldibattimento aveva rinviato il processo ad altra udienza, delegando il Pubblicoministero a provvedere alla rinnovazione della notifica del decreto di citazione agiudizio, previo espletamento di ulteriori indicati accertamenti. Si vedano, altresì,Sez. 5, n. 27258 del 09/05/2025, non massimata; Sez. 4, n. 35292 del31/05/2023, non massimata), e determinando un indebito stallo nel suosvolgimento.3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, conrestituzione degli atti al giudice procedente per l'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alGiudice di pace di Como per l’ulteriore corso.Così deciso il 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]