Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 18/1971
ECLI:IT:COST:1971:18
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione 14 settembre 1966,
conveniva dinanzi al pretore di Agropoli la società a r.l. L.A.T.E.,
chiedendone la condanna al pagamento di una somma di denaro, che
assumeva dovutagli per intercorso ed estinto rapporto di lavoro.
Analoga domanda proponeva, con citazione di pari data, il sig. [OSCURATO:PERSONA]. La società convenuta eccepiva la decadenza della domanda, ai
sensi dell'art. 53 del contratto collettivo nazionale per gli operai
dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi del 18
dicembre 1957, recepito dal d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028; resisteva
nel merito. All'eccezione si opponeva la difesa degli attori.
Il pretore di Agropoli, con ordinanze 17 ottobre 1968, di identico
contenuto, sottoponeva a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale della norma menzionata, con riferimento all'art. 76
della Costituzione.
Le previsioni dei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 519 del codice penale
dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non
essendosi costituite le parti, e possono essere decise con unica
sentenza, data l'identità del contenuto.
:
Oggetto della presente questione di legittimità costituzionale è
l'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui
ha esteso erga omnes la clausola contenuta nel terzo comma dell'art. 53
del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per gli operai
dipendenti da aziende produttrici di laterizi, la quale dispone che "
qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto
di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso".
La censura di eccesso dalla delega è fondata.
Questa Corte ha già ritenuto che la delega legislativa conferita
al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, trova un limite preciso
nel "fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e
normativo" per tutti gli appartenenti a una medesima categoria (art.
1). Eccede perciò dalla delega ogni estensione di clausole che
prevedono procedimenti e modalità di carattere meramente strumentale
(sent. n. 129 del 1963 e numerose altre successive). In applicazione di
questi criteri, è già stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale di una clausola di altro contratto collettivo (per gli
addetti all'industria edile), di contenuto identico a quella ora
impugnata (sent. nn. 45 e 113 del 1966).
Non sussistono motivi per andare in contrario avviso nel caso
presente.
La clausola in esame, infatti, non ha per oggetto il trattamento
economico e normativo della categoria, perché non rientra nella
disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, considerato nei modi di
formazione, svolgimento ed estinzione, ma ha per oggetto il modo e il
tempo in cui far valere i diritti da esso scaturiti. Inoltre, la
clausola non corrisponde al fine di assicurare "minimi inderogabili"
alla categoria, perché stabilisce un termine di decadenza a danno dei
lavoratori, in deroga alle norme di diritto comune.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui attribuisce
efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo
nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende
produttrici di materiali laterizi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
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