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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 18/1971

ECLI:IT:COST:1971:18
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il sig. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione 14 settembre 1966, conveniva dinanzi al pretore di Agropoli la società a r.l.

L.A.T.E., chiedendone la condanna al pagamento di una somma di denaro, che assumeva dovutagli per intercorso ed estinto rapporto di lavoro.

Analoga domanda proponeva, con citazione di pari data, il sig. [OSCURATO:PERSONA].

La società convenuta eccepiva la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 53 del contratto collettivo nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi del 18 dicembre 1957, recepito dal d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028; resisteva nel merito.

All'eccezione si opponeva la difesa degli attori.

Il pretore di Agropoli, con ordinanze 17 ottobre 1968, di identico contenuto, sottoponeva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale della norma menzionata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Le previsioni dei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 519 del codice penale dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non essendosi costituite le parti, e possono essere decise con unica sentenza, data l'identità del contenuto. : Oggetto della presente questione di legittimità costituzionale è l'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui ha esteso erga omnes la clausola contenuta nel terzo comma dell'art. 53 del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti da aziende produttrici di laterizi, la quale dispone che " qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso".

La censura di eccesso dalla delega è fondata.

Questa Corte ha già ritenuto che la delega legislativa conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, trova un limite preciso nel "fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" per tutti gli appartenenti a una medesima categoria (art. 1).

Eccede perciò dalla delega ogni estensione di clausole che prevedono procedimenti e modalità di carattere meramente strumentale (sent. n. 129 del 1963 e numerose altre successive).

In applicazione di questi criteri, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una clausola di altro contratto collettivo (per gli addetti all'industria edile), di contenuto identico a quella ora impugnata (sent. nn. 45 e 113 del 1966).

Non sussistono motivi per andare in contrario avviso nel caso presente.

La clausola in esame, infatti, non ha per oggetto il trattamento economico e normativo della categoria, perché non rientra nella disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, considerato nei modi di formazione, svolgimento ed estinzione, ma ha per oggetto il modo e il tempo in cui far valere i diritti da esso scaturiti.

Inoltre, la clausola non corrisponde al fine di assicurare "minimi inderogabili" alla categoria, perché stabilisce un termine di decadenza a danno dei lavoratori, in deroga alle norme di diritto comune.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il sig. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione 14 settembre 1966, conveniva dinanzi al pretore di Agropoli la società a r.l. L.A.T.E., chiedendone la condanna al pagamento di una somma di denaro, che assumeva dovutagli per intercorso ed estinto rapporto di lavoro. Analoga domanda proponeva, con citazione di pari data, il sig. [OSCURATO:PERSONA]. La società convenuta eccepiva la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 53 del contratto collettivo nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi del 18 dicembre 1957, recepito dal d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028; resisteva nel merito. All'eccezione si opponeva la difesa degli attori. Il pretore di Agropoli, con ordinanze 17 ottobre 1968, di identico contenuto, sottoponeva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale della norma menzionata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione. Le previsioni dei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 519 del codice penale dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non essendosi costituite le parti, e possono essere decise con unica sentenza, data l'identità del contenuto. : Oggetto della presente questione di legittimità costituzionale è l'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui ha esteso erga omnes la clausola contenuta nel terzo comma dell'art. 53 del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti da aziende produttrici di laterizi, la quale dispone che " qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso". La censura di eccesso dalla delega è fondata. Questa Corte ha già ritenuto che la delega legislativa conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, trova un limite preciso nel "fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" per tutti gli appartenenti a una medesima categoria (art. 1). Eccede perciò dalla delega ogni estensione di clausole che prevedono procedimenti e modalità di carattere meramente strumentale (sent. n. 129 del 1963 e numerose altre successive). In applicazione di questi criteri, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una clausola di altro contratto collettivo (per gli addetti all'industria edile), di contenuto identico a quella ora impugnata (sent. nn. 45 e 113 del 1966). Non sussistono motivi per andare in contrario avviso nel caso presente. La clausola in esame, infatti, non ha per oggetto il trattamento economico e normativo della categoria, perché non rientra nella disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, considerato nei modi di formazione, svolgimento ed estinzione, ma ha per oggetto il modo e il tempo in cui far valere i diritti da esso scaturiti. Inoltre, la clausola non corrisponde al fine di assicurare "minimi inderogabili" alla categoria, perché stabilisce un termine di decadenza a danno dei lavoratori, in deroga alle norme di diritto comune. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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