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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 10754/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 del dl. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] • 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Como in data 27/1/2021, di applicazione, su richiesta, della pena di mesi quattro di detenzione, a titolo di aumento per vari reati di cui all'art. 2 del D.Igs. n. 74 del 2000 ascritti in continuazione con i reati di cui agli artt. 216, 219, 223 legge fall., 2 e 8 D.Igs. n. 74 del 2000, per i quali sono state emesse sentenze irrevocabili dai Tribunali di Milano, Isernia e Pordenone, e conseguente applicazione della confisca di denaro o di beni nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza dell'importo di euro 564.019,05,pari al profitto dei reati ascritti ai capi 36-38 e 39-41.

2. Con l'unico motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione con riguardo alla disposta confisca obbligatoria: premesso che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può, infatti, essere impugnata con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio della motivazione quando la stessa non abbia costituito oggetto di concordato tra le parti, deduce che, nella specie, il giudice sarebbe incorso in un grave errore nell'applicazione della confisca; segnatamente, non avrebbe affatto motivato, come necessario anche alla luce della costante giurisprudenza, sul presupposto dell'impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nél patrimonio della persona giuridica (nella specie [OSCURATO:SOCIETA].), e della disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore Materiale del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Va anzitutto chiarito che, come affermato da Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. ove la misura non sia stata, come nella specie, oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti.

Ciò posto, quanto al merito va rilevato che, nella specie, con la sentenza impugnata si è disposta, in motivazione,4 la confisca, nei confronti del ricorrente, del profitto complessivo dei reati di cui ai capi 36-38 e 39-41 in particolare essendosi ordinata, nel dispositivo, "la confisca di denaro ovvero, se non possibile, di beni nella disponibilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] fino a concorrenza dell'importo di 564.019,05 euro pari al profitto di cui ai capi 36-41".

Sicché, in altri termini, parrebbe che nei confronti della sola persona fisica, nella veste, evidentemente, di amministratore di fatto delle società [OSCURATO:SOCIETA]. (come evincibile dalle imputazioni), sia stata disposta, dapprima, la • confisca in via diretta del profitto tratto dai reati in oggetto e rappresentato dall'evasione delle imposte conseguita e, successivamente, nell'impossibilità della prima, la confisca di somme corrispondenti per equivalente, al valore di detto profitto.

Sennonché, come statuito anzitutto dalla pronuncia di Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv.258646, in caso di illecito penale per violazione di norme tributarie, commesso nell'interesse di una società, «va innanzitutto ricercato il profitto del reato per procedere, così come previsto dall'art. 322-ter cod. proc. pen., al sequestro dello stesso e, successivamente, alla confisca diretta, sempre che il profitto sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica, e, allorché si riveli impossibile rinvenire tale profitto - o i beni ad esso riconducibili - presso la persona giuridica, si può procedere al sequestro e, successivamente, alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per i reati da costoro commessi».

La stessa sentenza ha / poi/aggiunto come il sequestro e la confisca per equivalente possano operare nei confronti dell'ente solo nel caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.

Tale necessaria sequenza, cristallizzata del resto anche nelle pronunce di questa Corte successive a quella delle Sezioni Unite (tra le altre, nel senso che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentante di Una società solo nel casb in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato hel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaúgio dalla commissioné del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente, Sez. 3, n. 3591/19 del 20/09/2018, Bennati, Rv. 275.687), e che discende anzitutto dal dettato della disposizione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 laddove, infatti, la "confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità" per un valore corrispondente al profitto opera unicamente laddove non sia possibile la "confisca dei beni che costituiscono il profitto", non sembra quindi trovare rispondenza nella decisione impugnata, che ha omesso di verificare l'impossibilità del reperimento del profitto nella disponibilità della persona giuridica, disponendo ad un tempo, come già detto, la confisca in via diretta e la confisca per equivalente nei confronti sempre del ricorrente.

Né vi è, nella sentenza impugnata, alcuna motivazione quanto alla natura delle società come enti di mero "schermo" rispetto alla persona del ricorrente che potesse consentire di far luogo, simmetricamente rispetto alla confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica, "illico et immediate" alla confisca in via diretta in capo alla persona fisica.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Como che si determinerà, sul punto devolutogli, nell'osservanza dei principi appena richiamati.4 P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di confisca con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Como in diversa persona fisica.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 del dl. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] • 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Como in data 27/1/2021, di applicazione, su richiesta, della pena di mesi quattro di detenzione, a titolo di aumento per vari reati di cui all'art. 2 del D.Igs. n. 74 del 2000 ascritti in continuazione con i reati di cui agli artt. 216, 219, 223 legge fall., 2 e 8 D.Igs. n. 74 del 2000, per i quali sono state emesse sentenze irrevocabili dai Tribunali di Milano, Isernia e Pordenone, e conseguente applicazione della confisca di denaro o di beni nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza dell'importo di euro 564.019,05,pari al profitto dei reati ascritti ai capi 36-38 e 39-41. 2. Con l'unico motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione con riguardo alla disposta confisca obbligatoria: premesso che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può, infatti, essere impugnata con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio della motivazione quando la stessa non abbia costituito oggetto di concordato tra le parti, deduce che, nella specie, il giudice sarebbe incorso in un grave errore nell'applicazione della confisca; segnatamente, non avrebbe affatto motivato, come necessario anche alla luce della costante giurisprudenza, sul presupposto dell'impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nél patrimonio della persona giuridica (nella specie [OSCURATO:SOCIETA].), e della disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore Materiale del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va anzitutto chiarito che, come affermato da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. ove la misura non sia stata, come nella specie, oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti. Ciò posto, quanto al merito va rilevato che, nella specie, con la sentenza impugnata si è disposta, in motivazione,4 la confisca, nei confronti del ricorrente, del profitto complessivo dei reati di cui ai capi 36-38 e 39-41 in particolare essendosi ordinata, nel dispositivo, "la confisca di denaro ovvero, se non possibile, di beni nella disponibilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] fino a concorrenza dell'importo di 564.019,05 euro pari al profitto di cui ai capi 36-41". Sicché, in altri termini, parrebbe che nei confronti della sola persona fisica, nella veste, evidentemente, di amministratore di fatto delle società [OSCURATO:SOCIETA]. (come evincibile dalle imputazioni), sia stata disposta, dapprima, la • confisca in via diretta del profitto tratto dai reati in oggetto e rappresentato dall'evasione delle imposte conseguita e, successivamente, nell'impossibilità della prima, la confisca di somme corrispondenti per equivalente, al valore di detto profitto. Sennonché, come statuito anzitutto dalla pronuncia di Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv.258646, in caso di illecito penale per violazione di norme tributarie, commesso nell'interesse di una società, «va innanzitutto ricercato il profitto del reato per procedere, così come previsto dall'art. 322-ter cod. proc. pen., al sequestro dello stesso e, successivamente, alla confisca diretta, sempre che il profitto sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica, e, allorché si riveli impossibile rinvenire tale profitto - o i beni ad esso riconducibili - presso la persona giuridica, si può procedere al sequestro e, successivamente, alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per i reati da costoro commessi». La stessa sentenza ha / poi/aggiunto come il sequestro e la confisca per equivalente possano operare nei confronti dell'ente solo nel caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni. Tale necessaria sequenza, cristallizzata del resto anche nelle pronunce di questa Corte successive a quella delle Sezioni Unite (tra le altre, nel senso che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentante di Una società solo nel casb in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato hel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaúgio dalla commissioné del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente, Sez. 3, n. 3591/19 del 20/09/2018, Bennati, Rv. 275.687), e che discende anzitutto dal dettato della disposizione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 laddove, infatti, la "confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità" per un valore corrispondente al profitto opera unicamente laddove non sia possibile la "confisca dei beni che costituiscono il profitto", non sembra quindi trovare rispondenza nella decisione impugnata, che ha omesso di verificare l'impossibilità del reperimento del profitto nella disponibilità della persona giuridica, disponendo ad un tempo, come già detto, la confisca in via diretta e la confisca per equivalente nei confronti sempre del ricorrente. Né vi è, nella sentenza impugnata, alcuna motivazione quanto alla natura delle società come enti di mero "schermo" rispetto alla persona del ricorrente che potesse consentire di far luogo, simmetricamente rispetto alla confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica, "illico et immediate" alla confisca in via diretta in capo alla persona fisica. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Como che si determinerà, sul punto devolutogli, nell'osservanza dei principi appena richiamati.4 P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di confisca con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Como in diversa persona fisica. Così de
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