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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35214/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze ha riformato, parzialmente, rideterminando la pena inflitta all'imputato, la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano, in data 10/12/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di rapina aggravata in concorso; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce la omessa acquisizione di una prova decisiva da parte del giudice di primo grado: il motivo è inammissibile perché non risulta che la questione fosse stata sollevata con l'atto di appello in cui si era lamentata la omessa considerazione delle dichiarazioni dell'imputato, la qualificazione giuridica del fatto, con particolare riferimento alla aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 -bis cod. pen., alla aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., al calcolo della pena ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze ha riformato, parzialmente, rideterminando la pena inflitta all'imputato, la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano, in data 10/12/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di rapina aggravata in concorso; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce la omessa acquisizione di una prova decisiva da parte del giudice di primo grado: il motivo è inammissibile perché non risulta che la questione fosse stata sollevata con l'atto di appello in cui si era lamentata la omessa considerazione delle dichiarazioni dell'imputato, la qualificazione giuridica del fatto, con particolare riferimento alla aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 -bis cod. pen., alla aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., al calcolo della pena ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35214/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris