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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 49222/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa il 03/05/2023 dalla Corte di appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Nitti ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato in appello la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 341-bis e 651, cod. pen..

Egli denuncia vizi di motivazione in punto di responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato.

A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

Tale disciplina - come precisato da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa il 03/05/2023 dalla Corte di appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Nitti ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato in appello la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 341-bis e 651, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione in punto di responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. Tale disciplina - come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 novembre
Sentenza Cassazione n. 49222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris