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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 23206/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Simone ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso in furto in abitazione di una bicicletta, con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., sono state riconosciute anche le generiche, ridotta la pena e concesso il beneficio della sospensione condizionale di essa (in Mirano, il 22/8/2020); ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto dei motivi per i quali si è ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto e rigettata la richiesta della sua riqualificazione quale ipotesi di cui all'art. 626, cod. pen., facendo rinvio ai dati fattuali disponibili, con un ragionamento del tutto congruo, non contraddittorio e neppure manifestamente illogico; ritenuto, quanto all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. (invero neppure oggetto di apposito motivo di ricorso, sebbene richiamato nella esposizione del primo motivo, con riferimento al valore del bene sottratto), che lo stesso non può essere riconosciuto d'ufficio, né sussistono le condizioni per un annullamento con rinvio sul punto specifico, trattandosi di doglianza non dedotta con il gravame e che, pertanto, non può essere esaminata d'ufficio da questo giudice nonostante la riforma (che ha da ultimo riguardato il diritto e il processo penale) dell'art. 131 bis, cod. pen., a opera dell'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d.

Igs. n. 150/2022, che ha sostanzialmente determinato l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, con eliminazione di ogni riferimento al limite massimo della pena edittale e possibilità di considerare anche la condotta susseguente al reato; considerato che la norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 e che la stessa ha natura sostanziale ed è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.

Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, c. 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c. 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha però specificato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione); che la norma, come novellata, deve trovare dunque applicazione anche per i fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente e che la relativa questione, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e ritevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c. 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c. 1, cod, proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c. 1, lett. i) cod. proc. pen. (sul punto, sempre Sez.

U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.); ritenuto che, tuttavia, nella specie non sussistono le condizioni per addivenire ex officio a una pronuncia demolitoria da parte di questa Corte di legittimità, atteso che il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito (e, invero, neppure del ricorso in maniera specifica e puntuale) e, pertanto, dalla sentenza non è dato rilevare alcun elemento al quale possa essere agganciata la relativa valutazione e che, dal canto suo, parte ricorrente, che ne ha comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett. d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitata a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato (sez. 4, n. 9466 del 15/2/2023, Castrignano, in motivazione); che, secondo il diritto vivente, l'interprete deve sindacare, in primo luogo, la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell'atto di impugnazione che richiede, per l'appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, cit., in motivazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Simone ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso in furto in abitazione di una bicicletta, con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., sono state riconosciute anche le generiche, ridotta la pena e concesso il beneficio della sospensione condizionale di essa (in Mirano, il 22/8/2020); ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto dei motivi per i quali si è ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto e rigettata la richiesta della sua riqualificazione quale ipotesi di cui all'art. 626, cod. pen., facendo rinvio ai dati fattuali disponibili, con un ragionamento del tutto congruo, non contraddittorio e neppure manifestamente illogico; ritenuto, quanto all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. (invero neppure oggetto di apposito motivo di ricorso, sebbene richiamato nella esposizione del primo motivo, con riferimento al valore del bene sottratto), che lo stesso non può essere riconosciuto d'ufficio, né sussistono le condizioni per un annullamento con rinvio sul punto specifico, trattandosi di doglianza non dedotta con il gravame e che, pertanto, non può essere esaminata d'ufficio da questo giudice nonostante la riforma (che ha da ultimo riguardato il diritto e il processo penale) dell'art. 131 bis, cod. pen., a opera dell'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. Igs. n. 150/2022, che ha sostanzialmente determinato l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, con eliminazione di ogni riferimento al limite massimo della pena edittale e possibilità di considerare anche la condotta susseguente al reato; considerato che la norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 e che la stessa ha natura sostanziale ed è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, c. 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c. 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha però specificato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione); che la norma, come novellata, deve trovare dunque applicazione anche per i fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente e che la relativa questione, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e ritevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c. 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c. 1, cod, proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c. 1, lett. i) cod. proc. pen. (sul punto, sempre Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.); ritenuto che, tuttavia, nella specie non sussistono le condizioni per addivenire ex officio a una pronuncia demolitoria da parte di questa Corte di legittimità, atteso che il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito (e, invero, neppure del ricorso in maniera specifica e puntuale) e, pertanto, dalla sentenza non è dato rilevare alcun elemento al quale possa essere agganciata la relativa valutazione e che, dal canto suo, parte ricorrente, che ne ha comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett. d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitata a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato (sez. 4, n. 9466 del 15/2/2023, Castrignano, in motivazione); che, secondo il diritto vivente, l'interprete deve sindacare, in primo luogo, la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell'atto di impugnazione che richiede, per l'appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, cit., in motivazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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