CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 5837-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vaglia, n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5327/39/2014della Commissione tributaria regionale delLazio, sez. staccata di Latina, depositata il 28 agosto 2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Natatori MariaLucia propos e ricorso avverso l’avviso d’accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminò, quanto all’anno d’imposta 2009, il reddito d’impresa della contribuente, sulla base di indagini bancarie Accertamento – Indagini bancarie RGN 5837/2016 Consigliere rel. Federici eseguite ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 323/05/2010, accolse in parte le ragioni della Natatori, riducendo l’imponibile e le sanzioni. La pronuncia fu appellata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina. Con la sentenza ora al vaglio della Corte l’appello dell’ufficio fu accolto e quello della contribuente rigettato, con conseguente integrale conferma dell’atto impositivo. Il giudice regionale ha ritenuto che, a fronte di un accertamento eseguito mediante indagini bancarie, era onere della contribuente produrre la prova contraria, idonea a giustificare le operazioni bancarie, relative ai versamenti ed ai prelievi emergenti dai conti correnti esaminati. La contribuente ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendo la cassazione della sentenza, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2023la causa è stata trattata e decisa. Considerato che la ricorrente ha denunciato: con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 153 cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla “notificazione” della sentenza impugnata ad un indirizzo errato; con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 917del 1986, dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. .2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla prova allegata nel processo, a giustificazione delle operazioni bancarie verificate; con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al mancato rispetto del principio di capacità contributiva; con il quarto motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo RGN 5837/2016 Consigliere rel. Federici comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla documentazione allegata in ordine ai pagamenti eseguiti. Occorre innanzitutto valutare se il ricorso superi il vag lio di ammissibilità, in ordine al rispetto dei terminid’impugnazione. La sentenza è stata depositata il 28 agosto 2014. Il ricorso per cassazione avverso la medesima, datato 18/02/2016, risulta notificato il 22/02/2016. È manifesta la tardività dell’impugnazione, che, anche tenendo conto del termine lungo, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., risulta eseguita quasi dopo diciotto mesi dal deposito della decisione. Alla luce del dato obiettivo, è quindi incomprensibile cosa intenda la ricorrente quando, con il primo motivo, sostiene che il dispositivo della sentenza fu comunicato ad un indirizzo pec diverso da quello del proprio difensore, né quale incidenza a tal fine possa assumere che la circostanza cheil difensore sia deceduto improvvisamente nel giugno del 2015. A parte che dal giugno del 2015 non emerge alcun elemento per accreditare una qualunque condotta attiva della contribuente, finalizzata a sostituire il difensore ed acquisire notizie rispetto ad una controversia ormai riservata in decisione dal febbraio 2014(18 febbraio 2014), in ogni caso , già alla data del decesso prematuro e improvviso del difensore, il termine lungo semestrale era ormai da tempo decorso. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile perché tardivo. Le spese seguonola soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità , che si liquidano nella misura di € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co