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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35004/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, emessa in data 28 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 633 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296), dai giudici del merito (si veda pag. 2 sulla comprovata occupazione sine titulo e sulla perduranza delle circostanze personali non integranti gli elementi costitutivi della scrinninante invocata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, emessa in data 28 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296), dai giudici del merito (si veda pag. 2 sulla comprovata occupazione sine titulo e sulla perduranza delle circostanze personali non integranti gli elementi costitutivi della scrinninante invocata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugn
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