CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 14 aprile 2021, ha ridotto a mesi due e giorni dieci di arresto ed euro seicentosettantacinque di ammenda la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agii artt.81 cod. pen., 186, comma 7, e 187, comma 8, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio di motivazione in ordine all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nell'espletamento degli accertamenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è generico. Va osservato che nella sentenza impugnata si è dato atto delle le formalità di rito effettuate nei confronti del Poggio: a) le due richieste di accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen. per il rilievo dell'eventuale stato di ebbrezza alcolica e la verifica delle eventuali condizioni di alterazione psico fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti contenevano la menzione del "previo avviso ex artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen. del diritto di farsi assistere da un difensore prima di procedere ad accertamenti tecnici urgenti"; b) nell'annotazione di P.G. del 25 giugno 2018 era attestato che "il Poggio, dopo essere stato edotto circa le proprie facoltà previste dalla legge da parte del medico curante, lo stesso si rifiutava di sot- toporsi ai previsti accertamenti". La difesa si limita a contestare tali dati documentali e a richiamare generica- mente i rilievi già illustrati nell'atto di appello, senza riportarli nel ricorso. 2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ig determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 luglio