CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 50171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di NOLAI~Wgg:garzi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata il 3 febbraio 2021 dal Tribunale di Nola è inammissibile in quanto proposta da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023.