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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04573/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/10/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della imputata [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto raccoglimento del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, a seguito di gravame interposto dal Procuratore generale e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 26 settembre 2019 dal Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione assolutoria ha dichiarato la penale responsabilità della predetta in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 317 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo A, con condanna a pena di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede.

L'accusa mossa alla Magnolini - quale Sindaco del Comune di Borno -, è di aver abusato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale dello stesso Comune (nei confronti della quale si è proceduto separatamente), delle rispettive qualità e dei rispettivi poteri, prospettando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ispezioni amministrative presso tutti gli immobili di loro proprietà e la mancata restituzione della somma di Euro 32.000 versata dalla Girelli a titolo di sanzione amministrativa e profferendo al suo indirizzo le seguenti parole "voi non capite, io non voglio farvi del male, ma voi dovete dare a Lenzi tutti i soldi che pretende", compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere indebitamente ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro

50.000. [OSCURATO:PERSONA], il 21 gennaio 2016.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che con atto a mezzo del difensore, deduce:

2.1. Con il primo motivo inosservanza degli artt. 174, comma 4, 173, 585, comma 2 lett. d) e 5, 591, comma 1 lett. c) e 4, cod. proc. pen. per la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore generale per decadenza derivante dalla tardività della proposizione della impugnazione.

La sentenza di primo grado, depositata il 7 ottobre 2019, in pari data era comunicata al Procuratore generale che in data 21 novembre 2019 depositava l'impugnazione, là dove il termine ultimo per impugnare era quello del 20 novembre 2019, dovendosi computare - secondo una corretta ermeneutica delle disposizioni interessate e, segnatamente, sulla portata derogatoria dell'art. 585, comma 2 lett.c), cod. proc. pen. - nel termine per impugnare di 45 giorni fissato dall'art. 585, comma 1, cod. proc. pen. anche il giorno della comunicazione della sentenza. i( Ancorchè compulsata dalla difesa della imputata in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, la Corte bresciana si è limitata a rispondere alla sola questione della mancanza di specificità dell'atto di impugnazione.

Dalla declaratoria di inammissibilità della impugnazione del Procuratore generale, dovuta ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., consegue il totale annullamento della sentenza anche in relazione alla eventuale efficacia di essa rispetto alle statuizioni civili, essendo stata disposta la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e senza che l'appello delle parti civili avesse formulato alcuna richiesta istruttoria.

2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dedotta assenza di specificità della impugnazione del Procuratore generale.

La Corte di appello ha rigettato la eccezione difensiva non considerando che la impugnazione si fondava sulla diversa sentenza emessa dalla Corte di appello nei confronti della coimputata [OSCURATO:PERSONA], documento inutilizzabile sul piano probatorio ed al quale l'appellante fa solo un generico rinvio con riferimento alla posizione della ricorrente.

Inoltre gli argomenti utilizzati dalla impugnazione sono del tutto generici rispetto a quanto si rinviene nella sentenza appellata (vedasi con riguardo all'assunto innocentista del Tribunale secondo il quale la imputata non volesse commettere il reato, alla disgiunta valutazione dei due episodi del 21 gennaio e del 17 ottobre 2016 ed al ruolo della imputata nel favorire indebitamente il Lenzi).

Quanto poi alla finale richiesta di rinnovazione istruttoria e di riqualificazione della condotta si rileva non solo una assenza di motivazione ma anche una intrinseca contradditorietà con la parte dell'atto di appello che richiama principi di legittimità in tema di induzione indebita.

2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e violazione dell'art. 178, comma 1 lett. c), e 180 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell'esame della imputata; mancanza di motivazione e violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla riforma della sentenza assolutoria di primo grado senza la rinnovazione dibattimentale dell'esame della imputata.

L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato la richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria con riferimento all'esame della imputata non sussistendone i presupposti di legge, a fronte del ripetuto riferimento della sentenza di primo grado al ruolo decisivo delle dichiarazioni rese dall'imputata ricorrente in sede di esame dibattimentale, così violando il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa sia in relazione alla valutazione della prova sul punto della responsabilità che sulla diversa qualificazione della condotta.

Quanto al tema della responsabilità la sentenza ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni spese dalla sentenza di primo grado, di valutare il portato dimostrativo delle prove testimoniali in modo complessivo e comparato tra i diversi gradi di giudizio e di esaminare l'imputata pretendendo di ricavare dalle sue dichiarazioni in primo grado una valenza dimostrativa opposta a quella ricavata dal Tribunale.

2.4. Con il quarto motivo mancata assunzione di prove decisive a discarico e mancanza di motivazione a riguardo con particolare riferimento all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA].

Si censura l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale sono state rigettate le richieste di prova contraria avanzate dalla difesa con riguardo ai testi di accusa Filippini, Palestri o Barbieri e Lenzi nonostante la prima decisione avesse messo in discussione la genuinità dei ricordi dei testi di accusa, tra loro non collimanti.

Inoltre, illegittimo è il rigetto in ordine al Lenzi rispetto alla emergenza in appello della circostanza - riguardante l'iniziativa dell'incontro del 21 gennaio 2016 - sulla quale si era richiesta la prova contraria.

Ancora, illegittimo è il rigetto rispetto alle altre prove richieste riguardanti testi che hanno conoscenze specifiche e rilevanti rispetto alla vicenda.

2.5. Con il quinto motivo erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in assenza dell'elemento soggettivo del concorso morale dell'imputata nella tentata concussione posta in essare materialmente dalla [OSCURATO:PERSONA]; violazione dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla affermazione contenuta a pg. 32 della sentenza fondata sulla "impressione" di un testimone secondo la quale l'imputata fosse d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA]; mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Una volta escluso dalla stessa Corte di appello un preventivo accordo tra la Magnolini e la [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità dalla prima è desunta soltanto ad nutum capitis, senza alcuna motivazione sull'elemento psicologico. 2.6.

Con il sesto motivo inosservanza dell'art. 576, comma 1, cod proc. pen. in combinato disposto con l'art. 591, comma 1 lett. a) e 4 , cod. proc. pen. con riferimento alla inammissibilità dell'appello della parte civile rispetto alla richiesta di risarcimento del danno disecndente dal reato sub A per la sopravevnuta e non dichiarata carenza di interesse delle stesse parti civili, derivante dalla integrale corresponsione - avvenuta in data 16 dicembre 2021 - della somma già liquidata giudizialmente nel processo a carico della coobbligata [OSCURATO:PERSONA].3.

E' pervenuta memoria del Procuratore generale con la quale si sostiene la fondatezza del ricorso in relazione al terzo motivo di ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è in parte fondato e in pari misura deve essere accolto.

2. Il primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire al consolidato orientamento secondo il quale in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art. 585, comma 2, lett.c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. peri., cui non deroga il predetto art.585. (Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Rv. 283273).

E' stato, infatti spiegato che l'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nel disciplinare la decorrenza del termine per l'impugnazione in caso di deposito della sentenza non contestuale alla sua deliberazione, prevede quale dies a quo, la "scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza".

In dottrina si è condivisibilmente osservato che la disciplina contenuta all'art. 585 cod. proc. pen. è volta a consentire alle parti di conoscere preventivamente il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione, che è predeterminato per legge; ciò, come rilevato da Sez.

U., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, in motivazione, al fine di evitare costi e tempi per la notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

Può, pertanto, ritenersi che il significato del sintagma contenuto alla lettera c) del secondo comma, sia correlato esclusivamente a tale scopo e non alla individuazione di una regola di computo del termine per l'impugnazione che comprenda anche il giorno inziale.

In assenza di una espressa deroga alla regola di computo del termine indicata all'art. 172, comma 4, cod. proc. peri., deve, dunque, affermarsi che il dies a quo del termine per l'impugnazione va individuato nel giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, così come, in virtù del medesimo principio, il termine per il deposito della motivazione della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo (Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721).Nella specie, la sentenza di primo grado è stata emessa il 26 settembre 2019 con termine di 60 gg per la motivazione che, invece, è stata depositata il 7.10.2019, essendone lo stesso giorno data comunicazione al Procuratore generale che ha interposto appello depositandolo il 21.11.2019, così rispettando il termine per impugnare di 45 gg., dovendosi ritenere il termine decorrente dal 8.10.2019. 3.11 secondo motivo è infondato.

Errato è il presupposto dell'utilizzo probatorio della parallela sentenza emessa nei confronti della coimputata [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicata, e del tutto congrua è la motivazione resa dalla sentenza sulla sussistente specificità del gravame punto rispetto alla dedotta limitazione alla sola predetta sentenza (v. le ultime tre pagine dell'appello).

4. Il sesto preliminare motivo riguardante l'ammissibilità dell'appello delle parti civili è manifestamente infondato essendo - per stessa allegazione della difesa - intervenuto il risarcimento dopo la sentenza di appello.

5. Il terzo motivo è fondato.

5.1. Deve essere ribadito l'autorevole orientamento secondo il quale costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna.(Sez.

U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016 Rv. 267491 - 01).

In particolare, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022 Rv. 283631 - 01)

5.2. Risulta dalla stessa sentenza impugnata:- la rilevanza data dalla prima sentenza alle dichiarazioni rese in sede di esame dalla imputata ai fini della ricostruzione fattuale posta a base della decisione assolutoria (riportata nella sentenza di appello, v. pg. 5); - il richiamo alle dichiarazioni rese dalla imputata in primo grado in ordine alla negazione da parte sua di "aver dato consigli alla Girelli ed ai suoi tecnici, essendosi limitata, nell'incontro avvenuto nel gennaio 2016, a chiedere se non vi era possibilità di un accordo con la controparte (Lenzi) ricevendo risposta negativa"( v. pg. 28 della sentenza); come pure, con riferimento all'esame reso in primo grado, al disappunto della stessa imputata quando vide solo la Girelli all'incontro in comune accompagnata dai tecnici Rossa e Baffelli (v. pg. 29).

Pertanto il duplice rilievo delle dichiarazioni rese dalla imputata in primo grado comporta - in applicazione dei suesposti principi - l'illegittimità del rigetto della istanza difensiva di esame della imputata in appello.

6. Il quarto e quinto motivo sono assorbiti.

7. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/10/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della imputata [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto raccoglimento del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, a seguito di gravame interposto dal Procuratore generale e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 26 settembre 2019 dal Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione assolutoria ha dichiarato la penale responsabilità della predetta in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 317 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo A, con condanna a pena di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede. L'accusa mossa alla Magnolini - quale Sindaco del Comune di Borno -, è di aver abusato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale dello stesso Comune (nei confronti della quale si è proceduto separatamente), delle rispettive qualità e dei rispettivi poteri, prospettando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ispezioni amministrative presso tutti gli immobili di loro proprietà e la mancata restituzione della somma di Euro 32.000 versata dalla Girelli a titolo di sanzione amministrativa e profferendo al suo indirizzo le seguenti parole "voi non capite, io non voglio farvi del male, ma voi dovete dare a Lenzi tutti i soldi che pretende", compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere indebitamente ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 50.000. [OSCURATO:PERSONA], il 21 gennaio 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che con atto a mezzo del difensore, deduce: 2.1. Con il primo motivo inosservanza degli artt. 174, comma 4, 173, 585, comma 2 lett. d) e 5, 591, comma 1 lett. c) e 4, cod. proc. pen. per la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore generale per decadenza derivante dalla tardività della proposizione della impugnazione. La sentenza di primo grado, depositata il 7 ottobre 2019, in pari data era comunicata al Procuratore generale che in data 21 novembre 2019 depositava l'impugnazione, là dove il termine ultimo per impugnare era quello del 20 novembre 2019, dovendosi computare - secondo una corretta ermeneutica delle disposizioni interessate e, segnatamente, sulla portata derogatoria dell'art. 585, comma 2 lett.c), cod. proc. pen. - nel termine per impugnare di 45 giorni fissato dall'art. 585, comma 1, cod. proc. pen. anche il giorno della comunicazione della sentenza. i( Ancorchè compulsata dalla difesa della imputata in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, la Corte bresciana si è limitata a rispondere alla sola questione della mancanza di specificità dell'atto di impugnazione. Dalla declaratoria di inammissibilità della impugnazione del Procuratore generale, dovuta ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., consegue il totale annullamento della sentenza anche in relazione alla eventuale efficacia di essa rispetto alle statuizioni civili, essendo stata disposta la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e senza che l'appello delle parti civili avesse formulato alcuna richiesta istruttoria. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dedotta assenza di specificità della impugnazione del Procuratore generale. La Corte di appello ha rigettato la eccezione difensiva non considerando che la impugnazione si fondava sulla diversa sentenza emessa dalla Corte di appello nei confronti della coimputata [OSCURATO:PERSONA], documento inutilizzabile sul piano probatorio ed al quale l'appellante fa solo un generico rinvio con riferimento alla posizione della ricorrente. Inoltre gli argomenti utilizzati dalla impugnazione sono del tutto generici rispetto a quanto si rinviene nella sentenza appellata (vedasi con riguardo all'assunto innocentista del Tribunale secondo il quale la imputata non volesse commettere il reato, alla disgiunta valutazione dei due episodi del 21 gennaio e del 17 ottobre 2016 ed al ruolo della imputata nel favorire indebitamente il Lenzi). Quanto poi alla finale richiesta di rinnovazione istruttoria e di riqualificazione della condotta si rileva non solo una assenza di motivazione ma anche una intrinseca contradditorietà con la parte dell'atto di appello che richiama principi di legittimità in tema di induzione indebita. 2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e violazione dell'art. 178, comma 1 lett. c), e 180 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell'esame della imputata; mancanza di motivazione e violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla riforma della sentenza assolutoria di primo grado senza la rinnovazione dibattimentale dell'esame della imputata. L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato la richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria con riferimento all'esame della imputata non sussistendone i presupposti di legge, a fronte del ripetuto riferimento della sentenza di primo grado al ruolo decisivo delle dichiarazioni rese dall'imputata ricorrente in sede di esame dibattimentale, così violando il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa sia in relazione alla valutazione della prova sul punto della responsabilità che sulla diversa qualificazione della condotta. Quanto al tema della responsabilità la sentenza ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni spese dalla sentenza di primo grado, di valutare il portato dimostrativo delle prove testimoniali in modo complessivo e comparato tra i diversi gradi di giudizio e di esaminare l'imputata pretendendo di ricavare dalle sue dichiarazioni in primo grado una valenza dimostrativa opposta a quella ricavata dal Tribunale. 2.4. Con il quarto motivo mancata assunzione di prove decisive a discarico e mancanza di motivazione a riguardo con particolare riferimento all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA]. Si censura l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale sono state rigettate le richieste di prova contraria avanzate dalla difesa con riguardo ai testi di accusa Filippini, Palestri o Barbieri e Lenzi nonostante la prima decisione avesse messo in discussione la genuinità dei ricordi dei testi di accusa, tra loro non collimanti. Inoltre, illegittimo è il rigetto in ordine al Lenzi rispetto alla emergenza in appello della circostanza - riguardante l'iniziativa dell'incontro del 21 gennaio 2016 - sulla quale si era richiesta la prova contraria. Ancora, illegittimo è il rigetto rispetto alle altre prove richieste riguardanti testi che hanno conoscenze specifiche e rilevanti rispetto alla vicenda. 2.5. Con il quinto motivo erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in assenza dell'elemento soggettivo del concorso morale dell'imputata nella tentata concussione posta in essare materialmente dalla [OSCURATO:PERSONA]; violazione dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla affermazione contenuta a pg. 32 della sentenza fondata sulla "impressione" di un testimone secondo la quale l'imputata fosse d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA]; mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Una volta escluso dalla stessa Corte di appello un preventivo accordo tra la Magnolini e la [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità dalla prima è desunta soltanto ad nutum capitis, senza alcuna motivazione sull'elemento psicologico. 2.6. Con il sesto motivo inosservanza dell'art. 576, comma 1, cod proc. pen. in combinato disposto con l'art. 591, comma 1 lett. a) e 4 , cod. proc. pen. con riferimento alla inammissibilità dell'appello della parte civile rispetto alla richiesta di risarcimento del danno disecndente dal reato sub A per la sopravevnuta e non dichiarata carenza di interesse delle stesse parti civili, derivante dalla integrale corresponsione - avvenuta in data 16 dicembre 2021 - della somma già liquidata giudizialmente nel processo a carico della coobbligata [OSCURATO:PERSONA].3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale con la quale si sostiene la fondatezza del ricorso in relazione al terzo motivo di ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte fondato e in pari misura deve essere accolto. 2. Il primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire al consolidato orientamento secondo il quale in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art. 585, comma 2, lett.c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. peri., cui non deroga il predetto art.585. (Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Rv. 283273). E' stato, infatti spiegato che l'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nel disciplinare la decorrenza del termine per l'impugnazione in caso di deposito della sentenza non contestuale alla sua deliberazione, prevede quale dies a quo, la "scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza". In dottrina si è condivisibilmente osservato che la disciplina contenuta all'art. 585 cod. proc. pen. è volta a consentire alle parti di conoscere preventivamente il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione, che è predeterminato per legge; ciò, come rilevato da Sez. U., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, in motivazione, al fine di evitare costi e tempi per la notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Può, pertanto, ritenersi che il significato del sintagma contenuto alla lettera c) del secondo comma, sia correlato esclusivamente a tale scopo e non alla individuazione di una regola di computo del termine per l'impugnazione che comprenda anche il giorno inziale. In assenza di una espressa deroga alla regola di computo del termine indicata all'art. 172, comma 4, cod. proc. peri., deve, dunque, affermarsi che il dies a quo del termine per l'impugnazione va individuato nel giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, così come, in virtù del medesimo principio, il termine per il deposito della motivazione della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo (Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721).Nella specie, la sentenza di primo grado è stata emessa il 26 settembre 2019 con termine di 60 gg per la motivazione che, invece, è stata depositata il 7.10.2019, essendone lo stesso giorno data comunicazione al Procuratore generale che ha interposto appello depositandolo il 21.11.2019, così rispettando il termine per impugnare di 45 gg., dovendosi ritenere il termine decorrente dal 8.10.2019. 3.11 secondo motivo è infondato. Errato è il presupposto dell'utilizzo probatorio della parallela sentenza emessa nei confronti della coimputata [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicata, e del tutto congrua è la motivazione resa dalla sentenza sulla sussistente specificità del gravame punto rispetto alla dedotta limitazione alla sola predetta sentenza (v. le ultime tre pagine dell'appello). 4. Il sesto preliminare motivo riguardante l'ammissibilità dell'appello delle parti civili è manifestamente infondato essendo - per stessa allegazione della difesa - intervenuto il risarcimento dopo la sentenza di appello. 5. Il terzo motivo è fondato. 5.1. Deve essere ribadito l'autorevole orientamento secondo il quale costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna.(Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016 Rv. 267491 - 01). In particolare, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022 Rv. 283631 - 01) 5.2. Risulta dalla stessa sentenza impugnata:- la rilevanza data dalla prima sentenza alle dichiarazioni rese in sede di esame dalla imputata ai fini della ricostruzione fattuale posta a base della decisione assolutoria (riportata nella sentenza di appello, v. pg. 5); - il richiamo alle dichiarazioni rese dalla imputata in primo grado in ordine alla negazione da parte sua di "aver dato consigli alla Girelli ed ai suoi tecnici, essendosi limitata, nell'incontro avvenuto nel gennaio 2016, a chiedere se non vi era possibilità di un accordo con la controparte (Lenzi) ricevendo risposta negativa"( v. pg. 28 della sentenza); come pure, con riferimento all'esame reso in primo grado, al disappunto della stessa imputata quando vide solo la Girelli all'incontro in comune accompagnata dai tecnici Rossa e Baffelli (v. pg. 29). Pertanto il duplice rilievo delle dichiarazioni rese dalla imputata in primo grado comporta - in applicazione dei suesposti principi - l'illegittimità del rigetto della istanza difensiva di esame della imputata in appello. 6. Il quarto e quinto motivo sono assorbiti. 7. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dell
Sentenza Cassazione n. 04573/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris