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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 16130/2023

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re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3743/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4608/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, per brevità, “società del gruppo Volare”) – tutte e tre in amministrazione straordinaria a far data dal 30 novembre 2004 – avevano esercitato azione di responsabilità davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei loro ex amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per una serie di atti, omissioni e fatti rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2393 e 2934 c.c.

2. Con atto di citazione notificato il 4 agosto 2009 le società del gruppo Volare convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Vicenza i predetti Zoccai e Soddu, nonché altri soggetti loro aventi causa (tra i quali l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), al fine di sentire dichiarare la nullità e/o simulazione e/o inefficacia ex art.2901 c.c. di determinati atti dispositivi, che sarebbero stati posti in essere dai predetti Zoccai e Soddu al fine di sottrarre i propri beni (nello specifico azioni e/o quote societarie) alla garanziadel credito risarcitorio che esse società avrebbero potuto vantare nei loro confronti.

In particolare, per quanto riguarda l’Ibba, gli atti dispositivi riguardavano quote del valore nominale di euro 13.500 della società Iniziativa ’91 s.r.l, che erano state cedute dal Zoccai in favore per l’appunto dell’Ibba.

Il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 2188/2016 rigettava la domanda promossa dalle società del gruppo nei confronti dell’Ibba (in quanto il c.t.u. aveva indicato che il prezzo della cessione appariva corretto e, d’altronde, non vi erano elementi anche solo per ipotizzare che l’Ibba fosse a conoscenza della situazione debitoria del Zoccai) ma compensava tra le parti le spese di lite (in quanto le società del gruppo Volare avevano esperito azione revocatoria sulla base di indizi).

3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado (e, in particolare, avverso il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese processuali) proponeva impugnazione l’Ibba.

Alla causa così instaurata in appello veniva riunita altra causa, instaurata da altri degli originari convenuti, che chiedevano la riforma della sentenza.

Le cause riunite dapprima venivano interrotte per l’intervenuto fallimento di una delle società convenute, e, poi, venivano tempestivamente riassunte.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza n.4608/2019, respingeva l’appello dell’Ibba, sul presupposto che: il dissesto delle società del gruppo Volare era conoscibile dai terzi e la cessione, per cui era causa, era avvenuta in un periodo successivo al dissesto.

E, sulla base del rigetto dell’appello, condannava l’Ibba alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati.

4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso l’Ibba.

Le società del gruppo Volare non hanno svolto difese.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 4 92 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha compensato le spese di lite ravvisando illogicamente ed erroneamente la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, che giustificavano la compensazione, nel fatto che, quando lo Zoccai gli aveva ceduto le quote, le società del gruppo Volare erano già in stato di dissesto e tale condizione era conoscibile dai terzi.

Il motivo è fondato.

In punto di fatto, l’azione promossa dalle società del gruppo Volare nei confronti dell’Ibba è stata ritenuta infondata, ragion per cui le suddette società sono risultate soccombenti, mentre l’Ibba è risultato vittorioso.

In punto di diritto, occorre premettere che la formulazione del secondo comma dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame è quella introdotta dalla legge n. 69/2009, secondo la quale il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o se ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione .

Orbene, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui non ha condannato le società del gruppo Volare alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Ibba, ma ha compensato le spese processuali tra le parti sulla base della seguente motivazione: in ogni caso, come indicato dal giudice (di primo grado, ndr), la cessione è avvenuta in un periodo successivo al dissesto del gruppo, dissesto che era conoscibile dai terzi; tale conoscibilità consente di riconoscere l’esistenza di un indizio di revocatoria, superato, però, dalla congruità del prezzo, accertata solo in corso di causa; pertanto, correttamente il giudice (di primo grado, ndr) ha compensato le spese di lite, alla luce della normativa vigente all’epoca dell’instaurazione del giudizio .Occorre qui ribadire che la compensazione delle spese non è mai legittima per il solo fatto che la domanda attorea, prima dell’instaurazione del giudizio, aveva una parvenza di fondatezza.

Il nostro ordinamento, all’art. 96 c.p.c., prevede la possibilità di condannare la parte che abbia introdotto una domanda manifestamente infondata al pagamento di una somma di denaro, ma nulla prevede a favore della parte che introduca una domanda non manifestamente infondata nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta.

Diversamente opinando, come questa Corte ha già avuto modo di osservare in caso analogo (cfr. Cass. n. 9977 del 2019), si finirebbe con attribuire rilevanza, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non all’esito del giudizio, ma alla prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest’ultimo.

Per le ragioni che precedono, nel caso di specie, nel quale il prezzo della cessione era stato ritenuto congruo (e, conseguentemente, la domanda revocatoria nei confronti dell’Ibba era stata respinta), la corte territoriale ha erroneamente ravvisato le gravi ed eccezionali ragioni , di cui all’art. 92 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), nel fatto che, all’epoca dell’instaurazione del giudizio di primo grado, sussisteva un indizio di revocatoria (e, quindi, in sostanza, in un giudizio pronostico ante-giudizio sulla probabile fondatezza della domanda).

Tanto più che, avuto riguardo ai presupposti richiesti dal l’art.2901 c.c., per l’accoglimento della revocatoria nei confronti dell’Ibba non sarebbe stato comunque sufficiente l’indizio ritenuto dalla corte di merito (e cioé che la cessione era avvenuta dopo il dissesto del gruppo, conoscibile dai terzi), ma sarebbe stato necessario dimostrare che l’Ibba, nel momento in cui acquistò le quote, oltre ad essere a conoscenza del dissesto, fosse consapevole che il suo dante causa Zoccai avrebbe potuto essere obbligato nei confronti delle società del gruppo Volare (per crediti risarcitori derivanti da fatti illeciti compiuti allorquando era amministratore delle suddette società).

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e che le società del gruppo Volare vanno condannate alla rifusionedelle spese di lite, sostenute dall’Ibba, in entrambi i gradi di giudizio di merito, oltre che nel presente giudizio di legittimità.

Il tutto con distrazione delle spese a favore dell’avv. antistatario [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta.

Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M. La Corte: -cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, -condanna, in via tra loro solidale, le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – tutte e tre in amministrazione straordinaria – a corrispondere, in favore di [OSCURATO:PERSONA], le spese processuali dallo stessosostenute, spese che liquida: quanto al giudizio di primo grado, in euro 5000 per onorari, oltre spese generali, iva e c.p.a. nella misura di legge;quanto al giudizio di secondo grado, in euro 4000 per onorari, sempre oltre spese generali, iva e c.p.a. nella misura di legge; quanto al presente giudizio di legittimità, in euro 2500 per onorari, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -distrae le spese, come sopra liquid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3743/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4608/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, per brevità, “società del gruppo Volare”) – tutte e tre in amministrazione straordinaria a far data dal 30 novembre 2004 – avevano esercitato azione di responsabilità davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei loro ex amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per una serie di atti, omissioni e fatti rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2393 e 2934 c.c. 2. Con atto di citazione notificato il 4 agosto 2009 le società del gruppo Volare convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Vicenza i predetti Zoccai e Soddu, nonché altri soggetti loro aventi causa (tra i quali l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), al fine di sentire dichiarare la nullità e/o simulazione e/o inefficacia ex art.2901 c.c. di determinati atti dispositivi, che sarebbero stati posti in essere dai predetti Zoccai e Soddu al fine di sottrarre i propri beni (nello specifico azioni e/o quote societarie) alla garanziadel credito risarcitorio che esse società avrebbero potuto vantare nei loro confronti. In particolare, per quanto riguarda l’Ibba, gli atti dispositivi riguardavano quote del valore nominale di euro 13.500 della società Iniziativa ’91 s.r.l, che erano state cedute dal Zoccai in favore per l’appunto dell’Ibba. Il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 2188/2016 rigettava la domanda promossa dalle società del gruppo nei confronti dell’Ibba (in quanto il c.t.u. aveva indicato che il prezzo della cessione appariva corretto e, d’altronde, non vi erano elementi anche solo per ipotizzare che l’Ibba fosse a conoscenza della situazione debitoria del Zoccai) ma compensava tra le parti le spese di lite (in quanto le società del gruppo Volare avevano esperito azione revocatoria sulla base di indizi). 3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado (e, in particolare, avverso il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese processuali) proponeva impugnazione l’Ibba. Alla causa così instaurata in appello veniva riunita altra causa, instaurata da altri degli originari convenuti, che chiedevano la riforma della sentenza. Le cause riunite dapprima venivano interrotte per l’intervenuto fallimento di una delle società convenute, e, poi, venivano tempestivamente riassunte. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n.4608/2019, respingeva l’appello dell’Ibba, sul presupposto che: il dissesto delle società del gruppo Volare era conoscibile dai terzi e la cessione, per cui era causa, era avvenuta in un periodo successivo al dissesto. E, sulla base del rigetto dell’appello, condannava l’Ibba alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati. 4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso l’Ibba. Le società del gruppo Volare non hanno svolto difese. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 4 92 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha compensato le spese di lite ravvisando illogicamente ed erroneamente la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, che giustificavano la compensazione, nel fatto che, quando lo Zoccai gli aveva ceduto le quote, le società del gruppo Volare erano già in stato di dissesto e tale condizione era conoscibile dai terzi. Il motivo è fondato. In punto di fatto, l’azione promossa dalle società del gruppo Volare nei confronti dell’Ibba è stata ritenuta infondata, ragion per cui le suddette società sono risultate soccombenti, mentre l’Ibba è risultato vittorioso. In punto di diritto, occorre premettere che la formulazione del secondo comma dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame è quella introdotta dalla legge n. 69/2009, secondo la quale il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o se ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione . Orbene, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui non ha condannato le società del gruppo Volare alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Ibba, ma ha compensato le spese processuali tra le parti sulla base della seguente motivazione: in ogni caso, come indicato dal giudice (di primo grado, ndr), la cessione è avvenuta in un periodo successivo al dissesto del gruppo, dissesto che era conoscibile dai terzi; tale conoscibilità consente di riconoscere l’esistenza di un indizio di revocatoria, superato, però, dalla congruità del prezzo, accertata solo in corso di causa; pertanto, correttamente il giudice (di primo grado, ndr) ha compensato le spese di lite, alla luce della normativa vigente all’epoca dell’instaurazione del giudizio .Occorre qui ribadire che la compensazione delle spese non è mai legittima per il solo fatto che la domanda attorea, prima dell’instaurazione del giudizio, aveva una parvenza di fondatezza. Il nostro ordinamento, all’art. 96 c.p.c., prevede la possibilità di condannare la parte che abbia introdotto una domanda manifestamente infondata al pagamento di una somma di denaro, ma nulla prevede a favore della parte che introduca una domanda non manifestamente infondata nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta. Diversamente opinando, come questa Corte ha già avuto modo di osservare in caso analogo (cfr. Cass. n. 9977 del 2019), si finirebbe con attribuire rilevanza, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non all’esito del giudizio, ma alla prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest’ultimo. Per le ragioni che precedono, nel caso di specie, nel quale il prezzo della cessione era stato ritenuto congruo (e, conseguentemente, la domanda revocatoria nei confronti dell’Ibba era stata respinta), la corte territoriale ha erroneamente ravvisato le gravi ed eccezionali ragioni , di cui all’art. 92 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), nel fatto che, all’epoca dell’instaurazione del giudizio di primo grado, sussisteva un indizio di revocatoria (e, quindi, in sostanza, in un giudizio pronostico ante-giudizio sulla probabile fondatezza della domanda). Tanto più che, avuto riguardo ai presupposti richiesti dal l’art.2901 c.c., per l’accoglimento della revocatoria nei confronti dell’Ibba non sarebbe stato comunque sufficiente l’indizio ritenuto dalla corte di merito (e cioé che la cessione era avvenuta dopo il dissesto del gruppo, conoscibile dai terzi), ma sarebbe stato necessario dimostrare che l’Ibba, nel momento in cui acquistò le quote, oltre ad essere a conoscenza del dissesto, fosse consapevole che il suo dante causa Zoccai avrebbe potuto essere obbligato nei confronti delle società del gruppo Volare (per crediti risarcitori derivanti da fatti illeciti compiuti allorquando era amministratore delle suddette società). Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e che le società del gruppo Volare vanno condannate alla rifusionedelle spese di lite, sostenute dall’Ibba, in entrambi i gradi di giudizio di merito, oltre che nel presente giudizio di legittimità. Il tutto con distrazione delle spese a favore dell’avv. antistatario [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte: -cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, -condanna, in via tra loro solidale, le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – tutte e tre in amministrazione straordinaria – a corrispondere, in favore di [OSCURATO:PERSONA], le spese processuali dallo stessosostenute, spese che liquida: quanto al giudizio di primo grado, in euro 5000 per onorari, oltre spese generali, iva e c.p.a. nella misura di legge;quanto al giudizio di secondo grado, in euro 4000 per onorari, sempre oltre spese generali, iva e c.p.a. nella misura di legge; quanto al presente giudizio di legittimità, in euro 2500 per onorari, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -distrae le spese, come sopra liquid
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