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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 29220/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 12197-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] GrovEyS 21, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 5049/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 12197 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 12197/2020 [OSCURATO:SOCIETA] c/ Agenzia delle entrate e Roma capitale Ritenuto che: [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che confermando la sentenza di primo grado ha rigettato l'appello della società.

Il contenzioso ha origine dalla impugnazione di quattro avvisi di accertamento emessi dal Comune di Roma ai fini ICI per gli anni 2008/2011, per omesso versamento dell'imposta in relazione a immobili siti in Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La società contribuente contestava di non avere il possesso di alcuni degli immobili accertati e di trattarsi per il resto di unità immobiliari non ultimate e/o non alienabili, in quanto prive di concessione in sanatoria; quanto all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], deduceva che trattavasi di immobile inagibile, con conseguente erroneo inquadramento nella cat.

A/8.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo non supportate da idonea documentazione le doglianze del ricorrente; la CTR, acquisite le risultanze del sopralluogo eseguito a seguito di ordinanza collegiale, rigettava l'appello della società.

Si costituisce con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore; si costituisce l'Agenzia delle entrate, Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del d.lgs. 546/92 nonché dell'art. 2697 c.c., per erronea valutazione della fattispecie in esame.

Ciò in quanto la CTR ha confermato la sentenza di primo grado in relazione al presupposto che l'imposta debba essere applicata sulla base delle risultanze catastali, mentre l'intestazione catastale fa sorgere solo una presunzione sulla veridicità delle risultanze, gravando pertanto sull'Ufficio allegare i fatti costitutivi della pretesa espressa nell'atto impositivo - fra cui l'individuazione della soggettività passiva- e al contribuente allegare e comprovare I fatti modificativi estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, spettando infine al giudice valutare lo spessore dei fatti giuridici e elementi probatori offerti dalle parti la contribuente.

Nella fattispecie la CTR avrebbe disatteso la documentazione prodotta e le risultanze del sopralluogo, attribuendo rilevanza alle risultanze catastali quanto alla titolarità del diritto reale, in contrasto con le prove acquisite nel processo.

Contesta altresì il mancato riconoscimento dello stato di abbandono degli immobili - che comporta il diritto alla riduzione del 50% dell'imposta- "in quanto non ritiene provato che al Comune fosse noto il citato stato degli immobili" in contrasto con le emergenze istruttorie.

Richiama la mancata concessione edilizia per l'immobile in [OSCURATO:PERSONA] e la pratica di condono edilizio per l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] idonei a confermare il richiamato stato di inagibilità.

2. Il motivo, come anche eccepito da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

3. Va premesso che l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comportava un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 14094 del 11/06/2010), per cui ove erano indicati dal Comune i dati catastali identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta, spettava al contribuente dedurre e provare eventuali cause di esclusione dell'imposta.

La norma indicata all'art. 11 comma 2 bis d.

Igs. n. 504/92 è stata abrogata, e la fattispecie in esame, relativa agli anni d'imposta dal 2008 al 2010, è disciplinata ora dall'art. 1 comma 162 della

I. n. 296/2006, sul quale questa Corte (Cass. sez. 5, ord. 13061 del 24.5.2017), ha statuito, con decisione qui condivisa, che: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la proprietà o altro diritto reale sul bene, che rappresentano, ex art. 3 del d.lgs n. 504 del 1992, il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall'ente impositore anche tramite le annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere una presunzione "de facto" di veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria» (conforme anche Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14420), principio cui la decisione impugnata si è attenuta.

4. Nella fattispecie la ricorrente si limita ad affermare di non essere proprietaria di uno degli immobili incisi dall'atto tributario impugnato e che per l'altro immobile sarebbe stato dimostrato lo stato di inagibilità: ciò in contrasto con quanto accertato dalla CTR, anche in relazione al sopralluogo, le cui risultanze sono inammissibilmente contestate in questa sede.

Va sul punto ribadito che è riservata al giudice di merito la individuazione della fonti di prova da assumere a base della decisione che è legittima laddove, come nella fattispecie, è reso chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento (ex multis Cass. n. 10973 del 05/05/2017).

5. Il ricorso risulta pertanto inammissibile, sia in quanto tendente ad una rivalutazione degli elementi istruttori congruamente valutati dalla CTR e non riproponibili in sede di legittimità, sia per carenza di autosufficienza, non riportando gli elementi e le prove ritenuti decisivi al fine di supportare le ragioni delle doglianze, sia per mancanza di specificità.

L'illustrazione del motivo impone infatti che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione non essendo sufficiente un'affermazione apodittica non supportata da alcuna dimostrazione (v.

Cass., Sez.

III, 5/06/2007, n. 13066; Cass. n. 4905/2020).6.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 4.100,00 oltre spese prenotate a debito a favore dell'Agenzia delle entrate; C. 4.100,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre C. 200,00 per esborsi e spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ~te, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12197-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] GrovEyS 21, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 5049/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12197 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 12197/2020 [OSCURATO:SOCIETA] c/ Agenzia delle entrate e Roma capitale Ritenuto che: [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che confermando la sentenza di primo grado ha rigettato l'appello della società. Il contenzioso ha origine dalla impugnazione di quattro avvisi di accertamento emessi dal Comune di Roma ai fini ICI per gli anni 2008/2011, per omesso versamento dell'imposta in relazione a immobili siti in Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La società contribuente contestava di non avere il possesso di alcuni degli immobili accertati e di trattarsi per il resto di unità immobiliari non ultimate e/o non alienabili, in quanto prive di concessione in sanatoria; quanto all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], deduceva che trattavasi di immobile inagibile, con conseguente erroneo inquadramento nella cat. A/8. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo non supportate da idonea documentazione le doglianze del ricorrente; la CTR, acquisite le risultanze del sopralluogo eseguito a seguito di ordinanza collegiale, rigettava l'appello della società. Si costituisce con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore; si costituisce l'Agenzia delle entrate, Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del d.lgs. 546/92 nonché dell'art. 2697 c.c., per erronea valutazione della fattispecie in esame. Ciò in quanto la CTR ha confermato la sentenza di primo grado in relazione al presupposto che l'imposta debba essere applicata sulla base delle risultanze catastali, mentre l'intestazione catastale fa sorgere solo una presunzione sulla veridicità delle risultanze, gravando pertanto sull'Ufficio allegare i fatti costitutivi della pretesa espressa nell'atto impositivo - fra cui l'individuazione della soggettività passiva- e al contribuente allegare e comprovare I fatti modificativi estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, spettando infine al giudice valutare lo spessore dei fatti giuridici e elementi probatori offerti dalle parti la contribuente. Nella fattispecie la CTR avrebbe disatteso la documentazione prodotta e le risultanze del sopralluogo, attribuendo rilevanza alle risultanze catastali quanto alla titolarità del diritto reale, in contrasto con le prove acquisite nel processo. Contesta altresì il mancato riconoscimento dello stato di abbandono degli immobili - che comporta il diritto alla riduzione del 50% dell'imposta- "in quanto non ritiene provato che al Comune fosse noto il citato stato degli immobili" in contrasto con le emergenze istruttorie. Richiama la mancata concessione edilizia per l'immobile in [OSCURATO:PERSONA] e la pratica di condono edilizio per l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] idonei a confermare il richiamato stato di inagibilità. 2. Il motivo, come anche eccepito da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. 3. Va premesso che l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comportava un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 14094 del 11/06/2010), per cui ove erano indicati dal Comune i dati catastali identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta, spettava al contribuente dedurre e provare eventuali cause di esclusione dell'imposta. La norma indicata all'art. 11 comma 2 bis d. Igs. n. 504/92 è stata abrogata, e la fattispecie in esame, relativa agli anni d'imposta dal 2008 al 2010, è disciplinata ora dall'art. 1 comma 162 della I. n. 296/2006, sul quale questa Corte (Cass. sez. 5, ord. 13061 del 24.5.2017), ha statuito, con decisione qui condivisa, che: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la proprietà o altro diritto reale sul bene, che rappresentano, ex art. 3 del d.lgs n. 504 del 1992, il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall'ente impositore anche tramite le annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere una presunzione "de facto" di veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria» (conforme anche Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14420), principio cui la decisione impugnata si è attenuta. 4. Nella fattispecie la ricorrente si limita ad affermare di non essere proprietaria di uno degli immobili incisi dall'atto tributario impugnato e che per l'altro immobile sarebbe stato dimostrato lo stato di inagibilità: ciò in contrasto con quanto accertato dalla CTR, anche in relazione al sopralluogo, le cui risultanze sono inammissibilmente contestate in questa sede. Va sul punto ribadito che è riservata al giudice di merito la individuazione della fonti di prova da assumere a base della decisione che è legittima laddove, come nella fattispecie, è reso chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento (ex multis Cass. n. 10973 del 05/05/2017). 5. Il ricorso risulta pertanto inammissibile, sia in quanto tendente ad una rivalutazione degli elementi istruttori congruamente valutati dalla CTR e non riproponibili in sede di legittimità, sia per carenza di autosufficienza, non riportando gli elementi e le prove ritenuti decisivi al fine di supportare le ragioni delle doglianze, sia per mancanza di specificità. L'illustrazione del motivo impone infatti che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione non essendo sufficiente un'affermazione apodittica non supportata da alcuna dimostrazione (v. Cass., Sez. III, 5/06/2007, n. 13066; Cass. n. 4905/2020).6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 4.100,00 oltre spese prenotate a debito a favore dell'Agenzia delle entrate; C. 4.100,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre C. 200,00 per esborsi e spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ~te, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello s
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