CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 settembre 2018
Cassazione n. 37568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34017/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – SO . CO . DA . [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e concordato preventivo,con sede in Carrara, in persona dei liquidatori giudiziali, elettivamente domiciliat a in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AvvocatoSergio Menchini giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Massa n. 14/2012 depositat o i l 24/9/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Massa, con decreto in data 3 ottobre 2013, omologavail concordato proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (in seguito, per brevità, [OSCURATO:SOCIETA].), nominando quale liquidatore giudiziale il dott. [OSCURATO:PERSONA], professionista indicato all’interno della proposta approvata dai creditori e con il quale era intervenuto un accordo per la predeterminazione del compenso. 2. Il medesimo tribunale, a seguito delle spontanee dimissioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], liquidava la somma di € 25.874,67, oltre I.V.A. e accessori di legge, a titolo di saldo del compenso spettante al professionista dimissionario perl’attività prestata, tenuto conto degli acconti già corrisposti. 3. Per la cassazione di questo decreto, depositato in data 24 settembre 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], commissario giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 39, 116 e 182, comma 2, l. fall., 1 e 5 D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, in quanto il tribunale ha liquidato al dott. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 25.874,67 a titolo di saldo prima della conclusione della fase di esecuzione del concordato preventivo, pur in assenza della relazione del giudice delegato, del rendiconto del liquidatore dimissionario e dell’approvazione dello stesso. In questo modo il giudice di merito ha pretermesso pure il criterio di proporzionalità, previsto all’art. 39, comma 3, l. fall., liquidando al [OSCURATO:PERSONA] l’intero importo, al netto degli acconti già incassati, corrispondente al minimo previsto dai parametri di cui al D.M. 30/2012, senza tener conto che tale compenso doveva essere ripartito con i liquidatori giudiziali che erano subentrati nell’incarico. 5. Il motivo è fondato. 5.1 Il provvedimento impugnato, avendo provveduto sul compenso dovuto al commissario liquidatore a saldo dell’attività da questi svolta e non essendo soggetto ad altro gravame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, comma 2, e 39, comma 1, l. fall., ha carattere definitivo e decisorio ed è quindi ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. 5.2 L'art. 182, comma 2, l. fall. stabilisce che "si applicano ai liquidatori gli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili". L’art. 39, con riferimento al compenso del curatore, prevede, al comma 2, che "la liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato". Il successivo capoverso prescrive, inoltre, che "se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti". 5.3 La prima regola che si ricava da questo complesso di norme - indicata espressamente per il fallimento ed applicabile anche al concordato, in ragione del rinvio previsto dall'art. 182, comma 2, l. fall. e dell'assenza di ragioni di incompatibilità - sta nel fatto che la liquidazione del compenso avviene "al termine della procedura" e quindi presuppone l'avvenuta conclusione di tutte le attività di pertinenza del curatore (nel fallimento) o del liquidatore (nel concordato). E ciò perché solo quando l'intera attività si è conclusa il tribunale è in grado da un lato di apprezzare, in termini quantitativi e qualitativi, il carattere dell'opera professionale da retribuire, dall’altro di determinare in via definitiva il compenso dovuto a ciascuno dei liquidatori, sulla base del ruolo ricoperto da ognuno di essi nel determinare le sorti dell’esecuzione del concordato. Dunque, perché si possa procedere alla liquidazione del compenso finale del liquidatore è necessaria, al pari di quanto avviene per il curatore fallimentare, l’approvazione del rendiconto conclusivo (rendiconto a cui il liquidatore è tenuto non solo con pe riodicità semestrale dalla nomina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, comma 6, e 33, comma 5, l. fall., ma anche al termine della propria opera, in virtù dell’espresso rinvio contenuto all’interno dell’art. 182, comma 2, l. fall. al precedente art. 116). Per converso, quando tutte le attività non sono ancora terminate è possibile procedere alla liquidazione soltanto di acconti, come stabilito dall’art. 39, commi 2 e 3, cod. proc. civ.. 5.4 L’ulteriore regola fissata dalla norma in esame è costituita dal fatto che il compenso per l’opera prestata dal liquidatore giudiziale, al pari di quanto avviene per il curatore fallimentare, ha carattere unitario, anche se nell’incarico si sono avvicendati più soggetti. Ne discende la necessità di ripartire il compenso unitario spettante a questo organo della procedura “secondo criteri di proporzionalità” fra i soggetti che si sono alternati nel ricoprire l’incarico e al termine della procedura, allorché divengono possibili una disamina complessiva dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione e l’individuazione del contributo di ciascun liquidatore al conseguimento dei risultati conclusivi. 5.5 È incontroversa fra le parti la nomina di due liquidatori in sostituzione del dott. [OSCURATO:PERSONA] per portare a termine l’attività di liquidazione, da questi non ancora conclusa al momento delle sue dimissioni. Risulta, inoltre, dal tenore testuale del decreto impugnato che la liquidazione del compenso compiuta dal tribunale in favore del [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta “a titolo di saldo”. La domanda di liquidazione del compenso presentata dal liquidatore giudiziale dimissionario e il provvedimento reso per evaderla non sono quindi coerenti con le regole fissate dall’art. 39, commi 2 e 3, l. fall., a mente delle quali le posizioni dei liquidatori succedutisi nell’incarico dovevano essere esaminate, al fine della determinazione del loro compenso, come concorrenti e in termini omogenei almomento della conclusione della procedura. Ne deriva l'improponibilità della domanda di determinazione del compenso formulata dal liquidatore dimissionario prima del termine della procedura (cfr. Cass. 10455/2014); improponibilità processuale, rilevabile anche d'ufficio, destinata a condurre alla cassazione senza rinvio dell'impugnato decreto exart. 382, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. civ., con conseguente assorbimento della seconda doglianza prospettata nel ricorso, con la quale è stato lamentato che il tribunale avrebbe liquidato al primo liquidatore giudiziale un compenso a titolo di saldo in difformità rispetto ai criteri negozialmente convenuti con la compagine in concordato. 6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il mancato espletamento di alcuna attività difensiva da parte dell’odierna ricorrente avanti al tribunale esime il collegio dal provvedere, ex art. 385, comma 2, cod. proc. civ., alla regolazione delle spese del giudizio di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa il decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che