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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04596/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte di appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione evidenziandone la contraddittorietà e/ o l’illogicità circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen. nonché la mancata concessione della sospensione condizionale della pena per il delitto di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata nella quale vengono evidenziate le risultanze processuali giustificative del mancato riconoscimento rispettivamente della causa di non punibilità e del beneficio della sospensione, come gli elementi probatori posti alla base del riconoscimento di un’indole diretta a commettere reati servendosi di soggetti vulnerabili) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ravvisandone l’illogicità con riferimento al diniego del giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. sull’aggravante e la recidiva contestata, nonché sulla dosimetria della pena non è consentito della legge in questa sede in quanto totalmente reiterativo, oltre che manifestamente infondato in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha motivato sul punto in modo logico e persuasivo, evidenziando la tendenza recidivante del ricorrente (si vedano in particolare le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01) circostanza non ricorrente nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte di appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione evidenziandone la contraddittorietà e/ o l’illogicità circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen. nonché la mancata concessione della sospensione condizionale della pena per il delitto di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata nella quale vengono evidenziate le risultanze processuali giustificative del mancato riconoscimento rispettivamente della causa di non punibilità e del beneficio della sospensione, come gli elementi probatori posti alla base del riconoscimento di un’indole diretta a commettere reati servendosi di soggetti vulnerabili) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ravvisandone l’illogicità con riferimento al diniego del giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. sull’aggravante e la recidiva contestata, nonché sulla dosimetria della pena non è consentito della legge in questa sede in quanto totalmente reiterativo, oltre che manifestamente infondato in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha motivato sul punto in modo logico e persuasivo, evidenziando la tendenza recidivante del ricorrente (si vedano in particolare le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01) circostanza non ricorrente nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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