Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10898/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 14/02/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza venga annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione; udite le conclusioni del difensore della parte civile Comune di Lucera, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato e ha depositato nota spese; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 14 febbraio 2022 ha confermato quella del Tribunale di Foggia che ha condannato l'imputato alla pena di anni quattro di reclusione in relazione al delitto di tentata concussione.

2. In particolare, secondo i giudici di merito il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di consigliere comunale di Lucera, avrebbe tentato di costringere [OSCURATO:PERSONA] a promettere il versamento di una somma di denaro di valore imprecisato in relazione ad una procedura amministrativa di aggiudicazione dei lavori nell'ambito del Piano integrato per la riqualificazione delle periferie (PIRP); fatto commesso nell'aprile e nel maggio del 2011.

3. Avverso la condanna in appello, a mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso nel quale si deducono cinque motivi relativi a: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in tentata induzione indebita, attesa l'assenza di condotte costrittive, con relativa declaratoria di intervenuta prescrizione; 2) vizio di motivazione in ordine all'affermazione - contenuta nella sentenza impugnata - secondo cui nella telefonata intercorsa il 6 aprile del 2011 tra l'imputato e il Serpenti il primo avrebbe rivolto al secondo la frase "stai attento che io posso darti dei problemi"; frase che, invece, non compare nella trascrizione dell'intercettazione della predetta telefonata; 3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta "costrittiva" mentre tutt'al più dalle risultanze istruttorie poteva emergere una attività induttiva, non più rilevante nella fattispecie di concussione; 4) vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio, determinato in misura particolarmente elevata, tenuto conto che si tratta di ipotesi tentata; 5) vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili ed in particolare alla provvisionale di 10.000 euro a favore del comune di Lucera.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La motivazione della sentenza di appello in merito ai motivi di gravame proposti contro la sentenza di primo grado (e in particolare in ordine alla richiesta riqualificazione in tentata induzione indebita) è di una sinteticità estrema - meno di una pagina - e non si confronta con le deduzioni difensive che, come evidenziato tanto dal PG quanto dalla difesa dell'imputato, avevano messo in rilievo l'assenza di prova circa l'esistenza di una attività costrittiva.

2.1. A tale riguardo rileva la Corte che nella trascrizione della intercettazione della conversazione telefonica intercorsa il 6 aprile del 2021 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Serpenti - allegata dalla difesa dell'imputato per l'autosufficienza del ricorso - non vi è traccia della frase "stai attento che io posso darti dei problemi" riportata nella sentenza del Tribunale a cui rinvia quella di appello; di tal che - in assenza di ulteriori elementi tali da dimostrare una condotta costrittiva - non può certamente ritenersi sussistente la fattispecie di cui all'art.317 c.p., neppure nella forma tentata.

3. Peraltro, dalla motivazione delle sentenze di merito non emergono neppure elementi idonei a sostenere la configurabilità dell'induzione indebita, anch'essa in ipotesi tentata.

3.1. Dalla sentenza di primo grado e dalla trascrizione dell'intercettazione della telefonata dell'aprile del 2011 (che, sulla base delle argomentazioni dei giudici di merito, rappresenta il fondamentale elemento probatorio per la affermazione di penale responsabilità e che, come detto, è stata prodotta dalla difesa dell'imputato) non emergono elementi probatori atti a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia in effetti chiesto al Serpenti "denaro o altra utilità".

3.2. La sentenza del Tribunale nel ricostruire il fatto contestato evidenzia che in tale telefonata l'imputato insisteva con il Serpenti perché questi non rinunciasse all'incarico di direttore dei lavori nell'ambito del "PIRP", rinuncia che era stata chiesta dal sindaco, antagonista politico del [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo sosteneva essere "illegittima".

Inoltre, sempre secondo il primo giudice, l'imputato diceva al Serpenti che "si doveva mostrare riconoscente con lui e che avrebbero trattato nuovamente della questione".

3.3. Dal tenore complessivo della telefonata non risulta dunque la prova convincente che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto denaro al Serpenti od altra utilità (che sarebbe stata peraltro finalizzata al mantenimento di un incarico che l'imputato riteneva del tutto legittimamente attribuito e sul quale non aveva possibilità giuridica di incidere).

3.4. A ciò si aggiunga che neppure lo stesso Serpenti nel corso della deposizione in primo grado ha fornito elementi in tal senso.

Sul punto, la sentenza del Tribunale riporta a pag. 46 che "il teste ebbe la sensazione che [il [OSCURATO:PERSONA]] si riferisse ad una riconoscenza in denaro per il suo interessamento".

Al più, dunque, una percezione meramente soggettiva non fondata su elementi obiettivi.

3.5. Per altro verso, la "riconoscenza" che invocava il [OSCURATO:PERSONA] sembra possa, più plausibilmente, essere riferita alla circostanza che, avendo questi "agevolato" il Serpenti nell'incarico di direttore dei lavori, insisteva con il 1,1 predetto affinché egli non ottemperasse alle richieste di rinuncia det stesso provenienti dal Sindaco - avversario politico del consigliere comunale - trattandosi di incarico che il [OSCURATO:PERSONA] stesso gli aveva fatto ottenere.

E in quest'ottica la - non dimostrata - richiesta di denaro o altra utilità sarebbe stata rivolta per "compensare" le precedenti azioni dell'imputato.

4. In conclusione, la incolmabile mancanza di elementi idonei a dimostrare la configurabilità finanche della fattispecie di cui agli artt. 56 e 319 quater c.p. impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 14/02/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza venga annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione; udite le conclusioni del difensore della parte civile Comune di Lucera, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato e ha depositato nota spese; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 14 febbraio 2022 ha confermato quella del Tribunale di Foggia che ha condannato l'imputato alla pena di anni quattro di reclusione in relazione al delitto di tentata concussione. 2. In particolare, secondo i giudici di merito il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di consigliere comunale di Lucera, avrebbe tentato di costringere [OSCURATO:PERSONA] a promettere il versamento di una somma di denaro di valore imprecisato in relazione ad una procedura amministrativa di aggiudicazione dei lavori nell'ambito del Piano integrato per la riqualificazione delle periferie (PIRP); fatto commesso nell'aprile e nel maggio del 2011. 3. Avverso la condanna in appello, a mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso nel quale si deducono cinque motivi relativi a: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in tentata induzione indebita, attesa l'assenza di condotte costrittive, con relativa declaratoria di intervenuta prescrizione; 2) vizio di motivazione in ordine all'affermazione - contenuta nella sentenza impugnata - secondo cui nella telefonata intercorsa il 6 aprile del 2011 tra l'imputato e il Serpenti il primo avrebbe rivolto al secondo la frase "stai attento che io posso darti dei problemi"; frase che, invece, non compare nella trascrizione dell'intercettazione della predetta telefonata; 3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta "costrittiva" mentre tutt'al più dalle risultanze istruttorie poteva emergere una attività induttiva, non più rilevante nella fattispecie di concussione; 4) vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio, determinato in misura particolarmente elevata, tenuto conto che si tratta di ipotesi tentata; 5) vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili ed in particolare alla provvisionale di 10.000 euro a favore del comune di Lucera.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione della sentenza di appello in merito ai motivi di gravame proposti contro la sentenza di primo grado (e in particolare in ordine alla richiesta riqualificazione in tentata induzione indebita) è di una sinteticità estrema - meno di una pagina - e non si confronta con le deduzioni difensive che, come evidenziato tanto dal PG quanto dalla difesa dell'imputato, avevano messo in rilievo l'assenza di prova circa l'esistenza di una attività costrittiva. 2.1. A tale riguardo rileva la Corte che nella trascrizione della intercettazione della conversazione telefonica intercorsa il 6 aprile del 2021 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Serpenti - allegata dalla difesa dell'imputato per l'autosufficienza del ricorso - non vi è traccia della frase "stai attento che io posso darti dei problemi" riportata nella sentenza del Tribunale a cui rinvia quella di appello; di tal che - in assenza di ulteriori elementi tali da dimostrare una condotta costrittiva - non può certamente ritenersi sussistente la fattispecie di cui all'art.317 c.p., neppure nella forma tentata. 3. Peraltro, dalla motivazione delle sentenze di merito non emergono neppure elementi idonei a sostenere la configurabilità dell'induzione indebita, anch'essa in ipotesi tentata. 3.1. Dalla sentenza di primo grado e dalla trascrizione dell'intercettazione della telefonata dell'aprile del 2011 (che, sulla base delle argomentazioni dei giudici di merito, rappresenta il fondamentale elemento probatorio per la affermazione di penale responsabilità e che, come detto, è stata prodotta dalla difesa dell'imputato) non emergono elementi probatori atti a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia in effetti chiesto al Serpenti "denaro o altra utilità". 3.2. La sentenza del Tribunale nel ricostruire il fatto contestato evidenzia che in tale telefonata l'imputato insisteva con il Serpenti perché questi non rinunciasse all'incarico di direttore dei lavori nell'ambito del "PIRP", rinuncia che era stata chiesta dal sindaco, antagonista politico del [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo sosteneva essere "illegittima". Inoltre, sempre secondo il primo giudice, l'imputato diceva al Serpenti che "si doveva mostrare riconoscente con lui e che avrebbero trattato nuovamente della questione". 3.3. Dal tenore complessivo della telefonata non risulta dunque la prova convincente che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto denaro al Serpenti od altra utilità (che sarebbe stata peraltro finalizzata al mantenimento di un incarico che l'imputato riteneva del tutto legittimamente attribuito e sul quale non aveva possibilità giuridica di incidere). 3.4. A ciò si aggiunga che neppure lo stesso Serpenti nel corso della deposizione in primo grado ha fornito elementi in tal senso. Sul punto, la sentenza del Tribunale riporta a pag. 46 che "il teste ebbe la sensazione che [il [OSCURATO:PERSONA]] si riferisse ad una riconoscenza in denaro per il suo interessamento". Al più, dunque, una percezione meramente soggettiva non fondata su elementi obiettivi. 3.5. Per altro verso, la "riconoscenza" che invocava il [OSCURATO:PERSONA] sembra possa, più plausibilmente, essere riferita alla circostanza che, avendo questi "agevolato" il Serpenti nell'incarico di direttore dei lavori, insisteva con il 1,1 predetto affinché egli non ottemperasse alle richieste di rinuncia det stesso provenienti dal Sindaco - avversario politico del consigliere comunale - trattandosi di incarico che il [OSCURATO:PERSONA] stesso gli aveva fatto ottenere. E in quest'ottica la - non dimostrata - richiesta di denaro o altra utilità sarebbe stata rivolta per "compensare" le precedenti azioni dell'imputato. 4. In conclusione, la incolmabile mancanza di elementi idonei a dimostrare la configurabilità finanche della fattispecie di cui agli artt. 56 e 319 quater c.p. impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la se
Sentenza Cassazione n. 10898/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris