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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46206/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]GLRomolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in sede di rinvio dopo l'annullamento della Corte di cassazione (sentenza n. 37397 del 2020) della sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione per nuovo giudizio sul punto della confisca, disponeva nei confronti dell'imputato la confisca della somma di euro

2.150. Il reato per il quale l'imputato è stato giudicato con il rito ex art. 444 cod. proc. pen. aveva ad oggetto il tentativo posto in atto dal medesimo per costringere la persona offesa, a mezzo di minacce, a pagare un debito usuraio di 25.000 euro.

La Corte di cassazione aveva disposto l'annullamento della statuizione della confisca del danaro, rilevando la lacuna nella motivazione della sentenza di patteggiamento nel definire la somma di danaro in sequestro "provento di reato", tenuto conto che il reato non aveva visto, in quanto tentato, né il depauperamento patrimoniale della vittima né il conseguimento di alcun profitto da parte dell'imputato.

In sede di rinvio, il Giudice dell'udienza preliminare evidenziava come la detta somma fosse stata trovata in possesso dello Zaccari, nell'atto di riceverla dalla vittima, quale rata a saldo del debito usuraio.

La coincidenza temporale tra la minaccia e il possesso della somma, unitamente al rinvenimento sul posto di buste sulle quali erano indicati nome e cifre dei debitori, erano da ritenersi indici della probabile provenienza illecita del danaro sequestrato.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Difetto di motivazione.

La sentenza impugnata non solo ha eluso le direttive imposte dalla sentenza di annullamento, ma ha travisato le risultanze processuali (la vittima aveva ricevuto delle banconote "civetta" dalla polizia giudiziaria da consegnare allo Zaccari, che erano state poi recuperate).

Manca una correlazione tra il delitto contestato e la confisca del danaro.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto in quanto fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, primo comma, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di derivazione causale o di strumentalità in concreto tra il commesso reato e la cosa da confiscare.Nel caso in esame il giudice ha ravvisato un nesso di derivazione causale del danaro sequestrato all'imputato da un diverso reato, non oggetto di accertamento giudiziale (ovvero da una estorsione già consumata o da usura) (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204).

Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria ex art. 240, primo comma, cod. pen. esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità.

Pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice del merito si pronunci nuovamente, attenendosi ai principi e ai rilievi sopra indicati, sulla verifica della sussistenza dei presupposti legali per la operatività della misura della confisca del danaro sequestrato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]GLRomolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in sede di rinvio dopo l'annullamento della Corte di cassazione (sentenza n. 37397 del 2020) della sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione per nuovo giudizio sul punto della confisca, disponeva nei confronti dell'imputato la confisca della somma di euro 2.150. Il reato per il quale l'imputato è stato giudicato con il rito ex art. 444 cod. proc. pen. aveva ad oggetto il tentativo posto in atto dal medesimo per costringere la persona offesa, a mezzo di minacce, a pagare un debito usuraio di 25.000 euro. La Corte di cassazione aveva disposto l'annullamento della statuizione della confisca del danaro, rilevando la lacuna nella motivazione della sentenza di patteggiamento nel definire la somma di danaro in sequestro "provento di reato", tenuto conto che il reato non aveva visto, in quanto tentato, né il depauperamento patrimoniale della vittima né il conseguimento di alcun profitto da parte dell'imputato. In sede di rinvio, il Giudice dell'udienza preliminare evidenziava come la detta somma fosse stata trovata in possesso dello Zaccari, nell'atto di riceverla dalla vittima, quale rata a saldo del debito usuraio. La coincidenza temporale tra la minaccia e il possesso della somma, unitamente al rinvenimento sul posto di buste sulle quali erano indicati nome e cifre dei debitori, erano da ritenersi indici della probabile provenienza illecita del danaro sequestrato. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Difetto di motivazione. La sentenza impugnata non solo ha eluso le direttive imposte dalla sentenza di annullamento, ma ha travisato le risultanze processuali (la vittima aveva ricevuto delle banconote "civetta" dalla polizia giudiziaria da consegnare allo Zaccari, che erano state poi recuperate). Manca una correlazione tra il delitto contestato e la confisca del danaro. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto in quanto fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, primo comma, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di derivazione causale o di strumentalità in concreto tra il commesso reato e la cosa da confiscare.Nel caso in esame il giudice ha ravvisato un nesso di derivazione causale del danaro sequestrato all'imputato da un diverso reato, non oggetto di accertamento giudiziale (ovvero da una estorsione già consumata o da usura) (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria ex art. 240, primo comma, cod. pen. esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. Pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice del merito si pronunci nuovamente, attenendosi ai principi e ai rilievi sopra indicati, sulla verifica della sussistenza dei presupposti legali per la operatività della misura della confisca del danaro sequestrato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, in diver
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