CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo, comuni ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamenta il vizio di motivazione per assenza di prove in relazione alla presenza degli imputati sul luogo del delitto e sulla valenza delle dichiarazioni della persona offesa, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella motivazione della sentenza impugnata che, saldandosi con quella di primo grado (Sez. 3, n. 35964 del 4/11/2014, dep. 2015, Rv. 264879-01), si limita ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929), evidenziando, nelle pagine 1-2 della sentenza impugnata, l'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni risultano corroborate da ulteriori elementi di riscontro ed il movente del gesto, peraltro confermato dagli stessi imputati; considerando che il reato è stato commesso il 19/07;2015, che la pena massima edittale stabilita dalla legge per il delitto di danneggiamento è di tre anni, il termine massimo di prescrizione del reato è maturato il 09/01/2023 (6+1/4), nelle more del procedimento di legittimità; che, invero, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (SU., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268966; SU., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; SU., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] etensore