CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Cp)) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso; uditi per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise d'appello di Venezia, in funzione di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della decisione di assoluzione assunta nel precedente giudizio d'appello, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], ripetutamente colpito al cranio, al collo ed al volto con un oggetto tagliente non meglio identificato all'interno della cucina della propria abitazione la sera del 12 settembre 2015. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece escluso la recidiva e l'aggravante dei motivi abbietti e futili originariamente contestate all'imputato e lo ha assolto dal concorrente reato di porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, ritenendo insussistente il fatto. Conseguentemente il giudice dell'appello ha provveduto a rimodulare la pena dell'ergastolo con isolamento diurno irrogata dal giudice di primo grado, comminando al Terracciano la pena di anni ventuno di reclusione per il reato di omicidio, aumentata di anni uno per la già ritenuta continuazione con i plurimi reati di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto di contestazione ed in relazione ai quali la sentenza di primo grado non era stata impugnata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. 2.1 Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla valutazione delle risultanze dei tabulati telefonici dell'utenza dell'imputato, eccependo altresì il travisamento delle dichiarazioni rese dallo stesso. 2.1.1 Osserva la difesa come la Corte abbia ritenuto provato che il Terracciano, nell'orario individuato come quello in cui sarebbe stato ucciso il Pierantoni, si trovava all'interno dell'abitazione di quest'ultimo e più precisamente nella cucina, locale nel quale è stato accertato essere stato consumato l'omicidio. Tale conclusione sarebbe però viziata per un duplice ordine di motivi. Anzitutto i giudici del merito avrebbero attribuito ai tabulati relativi all'utenza dell'imputato un significato probatorio illogicamente esorbitante la capacità dimostrativa dei dati in essi contenuti. Infatti, se non vi è dubbio che il Terracciano abbia effettuato due telefonate, rispettivamente alle 20.31 e alle 20.38 del 12 settembre 2015, il fatto che in tali frangenti il suo dispositivo mobile abbia agganciato la cella con identificativo finale "440" compatibile con l'abitazione della vittima, non sarebbe in grado di rivelare l'esatta ubicazione dello stesso all'interno della zona coperta dalla suddetta cella, la quale, per come stabilito dal perito Civino, presenta una estensione di alcuni chilometri quadrati. Pur evidenziando come nel contesto di interesse la menzionata cella venga agganciata solo da un dispositivo sito all'interno dell'abitazione della vittima, poiché l'anello esterno alla stessa ricadrebbe nella zona di operatività di altra e diversa cella (la quale riporta l'identificativo finale "620"), il suddetto perito, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza, non si sarebbe espresso in termini di certezza circa la possibilità che, qualora risultasse aliunde che l'imputato si trovava nei pressi dell'abitazione del Perantoni, il dato espresso dai tabulati dovrebbe essere tradotto nella prova della sua presenza all'interno dell'immobile. Peraltro dalle dichiarazioni del Civino, non avendo egli meglio precisato il concetto di "prossimità" espresso nel corso del suo esame nè misurato l'effettiva estensione della cella "620", potrebbe ricavarsi al più che il Terracciano non si trovava nell'area di competenza di quest'ultima, ossia nell'anello immediatamente circostante l'edificio coperto dalla stessa, ma non anche escludersi che egli possa aver utilizzato il dispositivo da un punto comunque non distante dalla casa del Pierantoni, ma coperto dalla cella "440", piuttosto che dall'interno della medesima, come invece affermato dalla sentenza impugnata. 2.1.2 La manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sarebbe in ogni caso evidente anche accedendo all'interpretazione delle dic:hiarazioni del perito fornita dai giudici del merito. Infatti, come ricordato, questi ha affermato che i dati estratti dai tabulati potrebbero evidenziare la sua presenza all'interno dell'abitazione della vittima solo qualora altra fonte probatoria confermasse che egli si trovava in prossimità della stessa. Conferma che la Corte di rinvio ha inteso ricavare dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, attribuendo al medesimo l'affermazione di essersi recato alle 20.30 a casa della vittima, pur rimanendo all'esterno dell'edificio non avendola trovata. Per la difesa è questa affermazione frutto di un vero e proprio travisamento delle risultanze processuali, poiché nel suo interrogatorio del 3 dicembre 2015 (allegato al ricorso e riportato nel corpo del medesimo nei suoi tratti salienti) il Terracciano avrebbe invece riferito di essere passato la sera del 12 settembre dall'abitazione del Perantoni due volte, senza peraltro avervi mai accesso, alle 20.01) e successivamente verso le 21 o 21.30, ma non nell'orario compatibile con le due telefonate agganciatesi alla cella "440". Non solo, nell'occasione l'imputato avrebbe altresì precisato come, dopo averlo incontrato nel pomeriggio, egli era rimasto d'acc:ordo di recarsi dal Perantoni per acquistare dello stupefacente prima delle 20.00, po,ché questi gli aveva riferito di dover uscire successivamente. 2.2 Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe illogicamente confutato l'obiezione difensiva fondata sulla circostanza per cui la seconda delle telefonate menzionate in precedenza, ossia quella delle 20.38, avrebbe agganciato solo inizialmente la cella "440". In proposito il giudice del rinvio avrebbe ritenuto irrilevante che i tabulati riportino solo la connessione iniziale e quella finale della telefonata, relativa quest'ultima ad una cella non contigua che insiste sul territorio di un comune diverso da quello in cui si trovava l'abitazione della vittima, evidenziando come il perito avesse riferito che spesso non verrebbero registrate le connessioni con le celle intermedie attraversate. Ma in tal senso la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell'estensione delle aree coperte dalle celle indicate nei tabulati e, soprattutto, del ridotto intervallo temporale intercorso tra le due connessioni. Anche considerando l'eventualità che la cella intermedia (la già citata "620") possa avere una estensione ridotta, osserva la difesa che la Corte avrebbe illogicamente ritenuto che il Terracciano in meno di un minuto possa essere uscito proprio dalla casa del Perantoni, aver raggiunto la propria auto e percorso i chilometri coperti dalla cella "440" e lo spazio coperto dalla cella intermedia, per approdare nel territorio che si appoggia a quello finale, per di più mentre intratteneva una conversazione telefonica. Ancora una volta, in definitiva, i giudici del rinvio avrebbero tradotto le risultanze delle connessioni cellulari in indicazioni "puntiformi" della collocazione nello spazio dell'imputato, senza per l'appunto tenere conto delle dimensioni fisiche delle celle, comunque descritte dal consulente della difesa come "vaste", e del fattore tempo. 2.3 Ancora vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo ed ultimo motivo. In proposito il ricorrente lamenta il sostanziale travisamento dei soliloqui dell'imputato captati nel corso dell'intercettazione ambientale disposta all'interno della sua vettura. La Corte avrebbe in particolare travisato la frase dialettale pronunziata dal Terracciano e contenente la promessa di "sistemare" il teste Bovo, reo di aver rivelato agli inquirenti che il Perantoni vantava nei confronti dell'imputato un credito per pregresse forniture di stupefacenti di cui pretendeva il sollecito pagamento. In particolare i giudici del merito hanno inteso che il Terracciano avrebbe detto di voler sistemare "anche" il Bovo, desumendone che implicitamente egli avrebbe in tal senso voluto riferirsi al fatto di aver "sistemato" in precedenza qualcun altro ed in particolare il Perantoni. In realtà il sintagma effettivamente captato sarebbe "anca a ti" e non "anca ti" e di conseguenza i giudici del merito avrebbero erroneamente trasformato il Bovo da mero complemento di termine della frase pronunziata dal Terracciano in vero e proprio complemento oggetto della stessa, con evidente travisamento del suo significante. 3. Il 4 marzo 2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi. 3.1 Con il primo deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in merito al movente del delitto individuato dal giudice del merito. In tal senso viene anzitutto ribadita l'illogicità dell'inferenza dello stesso dal fatto che l'imputato fosse debitore della vittima per la modesta cifra di 3.000 euro in relazione ad una cessione di stupefacente non pagata. Tale movente sarebbe poi incompatibile con il fatto che nelle ore precedenti all'omicidio il Perantoni aveva condiviso con il Terracciano la propria4 /1 dotazione di stupefacente, che i due avevano consumato nell'abitazione del primo. In secondo luogo la difesa osserva come sia evaporata l'ulteriore variante prospettata dalla Corte territoriale, ossia il presunto risentimento maturato dall'imputato perché il Perantoni si era rivolto al fratello per il pagamento del debito. Infatti il 27 febbraio 2023 è stata depositata la sentenza con la quale il Tribunale di Verona ha assolto quest'ultimo perché il fatto non sussiste in relazione alla falsa testimonianza asseritamente resa nel dibattimento del presente procedimento, nel corso del quale aveva negato di essere mai stato contattato dalla vittima perché onorasse il debito del fratello, come invece riferito dal teste Messetti valorizzato sul punto dal giudice del rinvio e che nel separato procedimento ha negato di aver mai ricevuto confidenze in tal senso da [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Ad integrazione del primo motivo del ricorso principale, cori il secondo motivo nuovo la difesa eccepisce la manifesta illogicità dell'ulteriore inferenza tratta dal contatto telefonico intervenuto la sera dell'omicidio tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], posto che quest'ultimo, nel corso della sua testimonianza, non avrebbe in alcun modo rivelato che il Terracciano, come invece ritenuto, si fosse dimostrato condiscendente all'ipotesi formulata dal teste circa l'assenza del Perantoni dalla propria abitazione. 3.3 Con il terzo motivo nuovo vengono dedotti ulteriori vizi di motivazione in merito alla qualificazione degli alibi forniti dall'imputato come "falsi" anziché come meramente "falliti". Quanto alla dichiarazione dell'imputato di essersi recato in un centro commerciale con la teste Aloisi nel pomeriggio del 12 settembre 2015, smentita da quest'ultima, il suo oggetto riguarderebbe una circostanza ininfluente, posto che l'omicidio è stato consumato dopo le 20.00. Quanto invece all'ulteriore affermazione dell'imputato di aver trascorso la serata dello stesso giorno sempre con la Aloisi, quest'ultima, nel corso della sua deposizione dibattimentale, non avrebbe contraddetto il Terracciano, essendosi limitata ad escludere di averlo accompagnato presso l'abitazione del Perantoni, ma di non ricordare se nell'occasione potesse trovarsi a casa dell'imputato e se questi si fosse temporaneamente allontanato lasciandola sola, come peraltro accaduto altre volte. Né il contatto sms delle 20.31 tra l'utenza della Aloisi e del Terracciano sarebbe dirimente, come preteso dalla sentenza, posto che dai tabulati acquisiti risulterebbe che il telefono della teste ha agganciato più volte - ed anche nell'occasione - una cella servente anche l'abitazione del Perantoni. Anche in questo caso, dunque, le circostanze valorizzate dalla Corte non smentirebbero l'affermazione dell'imputato di essersi recato nella sera del giorno dell'omicidio presso l'abitazione della vittima, ma di essere rimasto sempre all'esterno perché nessuno aveva risposto al campanello.Con riguardo invece all'incontro con il Brunoni in orario incompatibile con l'omicidio evocato dall'imputato, la smentita fornita da quest'ultimo sarebbe priva di riscontri e comunque non decisiva, atteso che egli non avrebbe fornito precisi riferimenti temporali in merito all'orario in cui giunse alla festa alla quale avrebbe asseritamente partecipato. 3.4 Con il quarto motivo nuovo vengono dedotti ancora vizi di motivazione in merito all'esclusione da parte della Corte di ipotesi investigative alternative. In tal senso si osserva come la vittima fosse un noto spacciatore di cocaina e come l'eventualità che nell'ambito del traffico di stupefacenti altri potessero avere motivi per ucciderlo sarebbe stata sbrigativamente scartata dal giudice del rinvio con motivazione peraltro contraddittoria, essendo la stessa estendibile anche all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 2. In particolare sono fondati i primi due motivi del ricorso principale. 2.1 La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del Terracciano sulla base di un articolato compendio indiziario, costituito dagli accertamenti idonei a perimetrare la finestra temporale entro la quale l'omicidio del Perantoni sarebbe stato consumato, dalle risultanze comprovanti la natura dei rapporti intercorrenti tra la vittima e l'imputato - considerati idonei ad individuare il potenziale movente vantato da quest'ultimo -, nonché da quelle ritenute in grado di rivelare il fallimento degli alibi forniti dal medesimo e dal contenuto dei suoi soliloqui captati nel corso dell'intercettazione eseguita all'interno della sua vettura. Nell'impostazione recepita in entrambe i gradi del giudizio di merito, tale compendio ha però trovato il suo collante nelle risultanze dei tabulati relativi all'utenza in uso all'imputato la sera del delitto, ritenuti idonei a dimostrare la presenza del Terracciano sulla scena del crimine, ossia la cucina dell'abitazione del Perantoni, in un orario iscritto nella citata finestra temporale in cui quest'ultimo era stato ucciso. 2.2 La Corte territoriale ha proceduto ad una valutazione complessiva del descritto apparato indiziario, non prima di confrontarsi con i singoli indizi al fine di verificarne la certezza e la precisione, in ottemperanza al vincolo di rinvio posto in sede rescindente quanto al metodo di valutazione della piattaforma cognitiva. La sentenza di annullamento della precedente pronunzia assolutoria aveva infatti rilevato un difetto di motivazione rafforzata nello svolgimento del discorso giustificativo posto a sostegno del ribaltamento della decisione di primo grado - stigmatizzando in tal senso altresì l'omessa considerazione ovvero l'apodittica svalutazione di alcuni elementi indizianti invece valorizzati dalla sentenza appellata - ma anche e soprattutto censurato l'approccio atomistico e parcellizzato al materiale probatorio seguito dai giudici del primo giudizio d'appello. 2.3 Come accennato, il giudice del rinvio ha ancorato il giudizio sulla responsabilità dell'imputato soprattutto agli esiti dell'indagine compiuta, anche con l'ausilio della perizia disposta nel dibattimento di primo grado, incrociando le risultanze dei tabulati telefonici con gli accertamenti relativi alla delimitazione della competenza territoriale delle celle impegnate dall'utenza del Terracciano, soprattutto nell'intervallo orario risultato compatibile con quello del decesso della vittima. Compendio ritenuto di particolare significato sul piano probatorio in ragione del fatto che l'abitazione del Perantoni è risultata trovarsi sul confine di operatività tra due distinte celle telefoniche, con la conseguenza che qualora la fonte trasmittente avesse operato all'interno della casa (e segnatamente dalla cucina, dove per l'appunto è stato rinvenuto il cadavere della vittima) avrebbe inevitabilmente agganciato la cella contraddistinta dal terminale 440, mentre, nel caso avesse comunicato dall'esterno dell'immobile, si sarebbe collegata a quella identificabile con il terminale 620. Essendo stato accertato - e non contestato - che alle 20.31 e alle 20.38 del 12 settembre 2015 - orari per l'appunto interni all'intervallo temporale in cui si è stabilito essere avvenuto l'omicidio - l'utenza dell'imputato - rispettivamente, inviando e ricevendo un sms ed effettuando una telefonata - aveva agganciato la prima delle due celle menzionate, la Corte ne ha desunto che egli nel frangente si trovasse nella cucina del Perantoni. Inferenza che già era stata posta al centro del ragionamento probatorio sviluppato dal giudice di primo grado, ma che il giudice del rinvio ha arricchito di un ulteriore elemento. Infatti il perito, cui era stato affidato il compito di ricostruire la dinamica delle celle insistenti sull'area in cui era sita l'abitazione del Perantoni, aveva riferito che, qualora fosse risultato che l'utenza agganciatasi a quella contraddistinta dal terminale 440 si fosse trovata nei pressi dell'immobile, allora doveva ritenersi che in realtà avesse trasmesso dal suo interno, posto che, per l'appunto, l'esterno ricadeva nella competenza dell'altra cella. La sentenza impugnata ha in proposito ritenuto di poter rinvenire nelle stesse dichiarazioni del Terracciano la risultanza "esterna" evocata dal perito in grado di puntualizzare la sua collocazione nello spazio al momento dell'effettuazione dei menzionati contatti telefonici, in quanto egli aveva riferito di essersi recato ben due volte a casa del Perantoni, senza trovarlo, per acquistare della cocaina in un orario considerato compatibile dai giudici del merito con quello in cui la sua utenza ha operato agganciandosi alla cella 440. In realtà, sul punto, la pronunzia di primo grado aveva sfumato la rilevanza del narrato dell'imputato, ritenendo troppo generiche le indicazioni orarie fornite dal medesimo. Invece quella oggetto di ricorso è categorica nell'affermare che il Terracciano avrebbe affermato di essersi recato «verso le 20.00 e le 20.30» presso l'abitazione della vittima, traendo da tale dichiarazione le conseguenze di cui si è detto. 3. Così ricostruito il ragionamento probatorio sviluppato dal giudice del rinvio, deve convenirsi che lo stesso non è in grado di resistere alle doglianze articolate con i primi due motivi di ricorso. Anzitutto fondata è l'eccezione relativa al travisamento delle dichiarazioni rese dal Terracciano nel corso del suo interrogatorio in merito agli orari in cui si sarebbe portato presso l'abitazione della vittima la sera del 12 settembre 2015. Ed infatti negli interrogatori del 3 e del 9 dicembre dello stesso anno l'imputato ha costantemente dichiarato di aver raggiunto la casa del Perantoni la prima volta verso le 20.00 e la seconda almeno un'ora dopo, alle 21.00 o alle 21.30. E' allora evidente l'errore revocatorio in cui è incorso il giudice del rinvio, che ha invece attribuito all'imputato l'affermazione di essersi trovato nel luogo indicato verso le 20.30, ossia in corrispondenza oraria con l'aggancio della sua utenza alle 20.31 ed alle 20.38 alla cella 440. Come noto, la deduzione del vizio di travisamento della prova circoscrive la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). Non di meno il suddetto vizio è ravvisabile solo se l'errore accertato, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" - salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d'appello di prove non considerate dal giudice di primo grado - e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, 5., Rv. 277758). Non è dubbio che la deduzione difensiva rispetti le condizioni poste dalla giurisprudenza di legittimità al fine della deducibilità del vizio di contraddittorietà processuale.Come già evidenziato, infatti, il ricorso individua con precisione e specificità le dichiarazioni travisate, mentre allo stesso sono stati allegati gli interrogatori del Terracciano dai quali sono state estrapolate, consentendo dunque a questa Corte di apprezzare in maniera esaustiva il "significante" che si assume travisato, ossia l'indicazione dell'orario dei tentativi di accedere all'abitazione della vittima effettuati dall'imputato. In secondo luogo il contenuto probatorio travisato si rivela effettivamente decisivo ai fini della tenuta del ragionamento probatorio articolato dalla sentenza, atteso che è stato il giudice del rinvio a ritenerlo tale, attribuendogli la funzione di necessario complemento alle indicazioni provenienti dal perito in merito alla collocazione nello spazio dell'utenza del Terracciano nei momenti in cui la stessa si è agganciata alla cella con terminale 440 ai fini dell'affermazione della sua presenza nella cucina della vittima in orario compatibile con quello della consumazione dell'omicidio. Infine, alcun rilievo assume il fatto che, pur versandosi nell'ipotesi di c.d. "doppia conforme", il travisamento di cui si tratta sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, ricorrendo nel caso di specie le condizioni che consentono di eccepire alla regola della continuità devolutiva individuata dalla giurisprudenza. Infatti, come già illustrato in precedenza, il vizio è frutto dell'inedita enucleazione da parte del giudice dell'appello del dato probatorio che si è rivelato oggetto di travisamento, posto che quello di primo grado, come già si è ricordato, non aveva legato la prova della presenza del Terracciano all'interno dell'abitazione della vittima alla presunta coincidenza tra l'orario dei contatti telefonici e le dichiarazioni dell'imputato. Sempre in sintonia con gli insegnamenti giurisprudenziali evocati in precedenza, non spetta invece a questa Corte, poi, valutare l'attendibilità e l'effettiva portata probatoria delle dichiarazioni dell'imputato, né la possibilità che le stesse, anche nel loro contenuto reale, comunque possano eventualmente supportare le conclusioni raggiunte del giudice del rinvio, trattandosi di valutazione tipicamente di merito incompatibile con l'orizzonte del giudizio di legittimità. Ciò che rileva, come detto, è che il dato travisato abbia assunto una rilevanza decisiva nel ragionamento probatorio svolto dal giudice del merito, non potendosi dunque escludere che, se egli avesse percepito quello reale, le sue conclusioni sarebbero state altre. Precisazione questa che appare ancor più necessaria alla luce del fatto che il giudice del rinvio, a p. 22 della sentenza, sembra voler sostenere che, quando il Terracciano ha telefonato al Brunoni alle 20.57 per chiedergli dove fosse il Pierantoni, egli già si era recato la seconda volto a cercarlo a casa. Ma si tratta di argomentazione insufficiente a sanare la lacerazione aperta nel tessuto motivazionale dal descritto errore revocatorio, giacchè la Corte non spiega né perché nella telefonata l'imputato non avrebbe potuto fare riferimento al primo tentativo di accesso, né perché la stessa non sarebbe compatibile con quanto dichiarato dall'imputato in merito all'orario del secondo. 4. La rilevanza del travisamento di cui si è detto nell'ottica della tenuta del discorso giustificativo sviluppato dai giudici del merito si apprezza a maggior ragione alla luce delle ulteriori censure avanzate con il primo motivo di ricorso. Ed infatti è lo stesso giudice del rinvio a riconoscere la genericità dell'indicazione del perito circa la distanza (sintetizzata con il termine «presso») alla quale avrebbe dovuto trovarsi l'utenza dell'imputato dall'abitazione della vittima per poter ritenere che, nel momento in cui ha agganciato la cella 440, in realtà il suo utilizzatore si trovasse all'interno della casa. In particolare ciò che la sentenza non chiarisce è l'estensione della cella 620, ossia quella che copriva l'esterno dell'abitazione, ma soprattutto della stessa cella 440. In particolare non viene chiarito se quest'ultima è insinuata dalla prima in corrispondenza del giardino che circonda la casa della vittima, ovvero se l'interno della stessa corrisponde al suo limite, estendendosi la medesima in senso opposto a quella contraddistinta dal terminale 620. E l'esatta topografia ed ampiezza delle due celle, nonché il loro orientamento rispetto alla direzione da cui l'imputato sarebbe provenuto per raggiungere l'abitazione del Perantoni provenendo dalla propria, appare non secondario per stabilire se i contatti telefonici registrati nei tabulati e ritenuti decisivi dalla Corte possano essere avvenuti durante il summenzionato percorso o nel corso dell'allontanamento dell'imputato. Ed in tal senso sono conseguentemente fondate - in assenza di qualsiasi precisazione sui tempi di percorrenza, sull'estensione delle celle attraversate e in particolare su quella della cella 440 - anche le obiezioni sollevate con il secondo motivo in merito all'apoditticità dell'affermazione della Corte territoriale per cui la telefonata delle 20.38 sarebbe avrebbe avuto inizio mentre l'imputato ancora si trovava nell'abitazione della vittima. In definitiva, come peraltro già aveva suggerito la sentenza di annullamento della precedente pronunzia della Corte territoriale, qualora dalla perizia non fossero emersi ulteriori indicazioni non intercettate dalla motivazione del provvedimento impugnato, era compito del giudice dell'appello approfondire l'indagine scientifica sulle condizioni da cui dipende il significato probatorio dei dati restituiti dai tabulati, 5. E' invece infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale viene eccepito il sostanziale travisamento del soliloquio intercettato all'interno dell'autovettura dell'imputato. Il ricorrente non contesta il valore indiziario attribuito dai giudici del merito alla frase riportata in sentenza, bensì che questa coincida con quella effettivamente captata, che sarebbe parzialmente, ma significativamente, diversa nella sua struttura sintattica, tanto da assumere un significato lessicale differente da quello assunto dalla Corte territoriale. In realtà quest'ultima ha correttamente interpretato la frase, pur riportandola in maniera incompleta per evidente errore materiale di trascrizione, posto che il sintagma espresso nel dialetto veneto "sistemo anca a ti" è preceduto dal pronome "te" (come indicato nel ricorso), il quale rende inequivocabile come il teste Beso - cui il commento per stessa ammissione dell'imputato è riferita - sia il complemento oggetto e non già di termine, come invece preteso, del verbo "sistemare". In tal senso è poi del tutto apodittica l'obiezione difensiva per cui nel dialetto veneto il suddetto pronome assumerebbe sempre valenza rafforzativa di un complemento di termine, tanto più che nella struttura della frase in questione il termine "te" è collocato all'inizio della proposizione e non di seguito al pronome soggettivo, venendo dunque utilizzato in forma proclitica, appoggiandosi, precedendola, alla parola tonica con la quale vanta un legame sintattico, ossia, nel caso di specie, il verbo "sistemare". 6. Venendo ai motivi nuovi presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi inammissibile il primo. 6.1 Va infatti ribadito che la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294) e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158). In tal senso deve allora rilevarsi come il tema del movente attribuito all'imputato nelle sentenze di merito non aveva costituito oggetto di specifica doglianza con il ricorso principale, non potendosi ritenere effettivo ed autonomo motivo di ricorso le incidentali considerazioni articolate in proposito alla nota 23 di p. 28 dell'atto di impugnazione. Ma anche volendo considerarle tali, non potrebbe che rilevarsene l'intrinseca genericità oltre che il difetto di confronto con la motivazione della sentenza sul punto. La conseguente inammissibilità genetica della censura, pertanto, impedirebbe comunque di ritenere ammissibile il motivo nuovo, al quale, come ricordato, non può essere assegnata la funzione di sanare le deficienze strutturali del ricorso principale. Non di meno deve osservarsi che, anche qualora effettivamente l'interlocuzione tra la vittima e il fratello dell'imputato dovesse ritenersi smentita dalle dichiarazioni di quest'ultimo, come eccepito, comunque meramente assertiva e fondata su mere censure di merito sarebbe l'ulteriore obiezione circa l'inidoneità del debito maturato dal Terracciano e le sollecitazioni del Perantoni al suo pagamento a c:onfigurare un valido movente del delitto, tanto più alla luce della reazione che l'imputato ha avuto - e manifestatasi attraverso il soliloquio intercettato e di cui si è ampiamente detto - una volta avuta cognizione del fatto che il Beso ne aveva rivelato agli inquirenti l'esistenza. 6.2 Inammissibile è anche il secondo motivo nuovo, che articola mere censure in fatto. Quanto al terzo, le doglianze relative all'alibi incentrato sulla Aloisi rimangono assorbite dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, mentre nuovamente versate in fatto oltre che generiche si rivelano quelle al fallimento dell'alibi costituito dall'asserito incontro dell'imputato con il Brunoni, posto che il ricorrente formula mere congetture in merito all'inattendibilità di quest'ultimo, né indica concrete circostanze effettivamente idonee ad imporre l'acquisizione di conferme esterne al suo racconto. 6.3 Del tutto generico è infine il quarto motivo nuovo, che si limita ad ipotizzare scenari alternativi che i giudici del merito non avrebbero coltivato, senza però fare riferimento a concrete risultanze processuali eventualmente trascurate dalla Corte territoriale. 7. In conclusione, alla luce dei rilevati vizi della motivazione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise d'appello di Venezia per nuovo giudizio, posto che, come già ricordato, nella stessa valutazione globale del compendio indiziario compiuta dal giudice del rinvio, il movente dell'imputato e la sua reazione quando ha scoperto che il Beso lo aveva sostanzialmente rivelato agli inquirenti, nonchè l'alibi fallito sono tutti elementi che hanno assunto un significato probatoriamente rilevante solo nella loro sinergia con gli altri indizi che compongono la piattaforma cognitiva e in particolare proprio c