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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1224/2022

ECLI:EU:C:2022:191
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 1° marzo 2022 – K.M. (Sanzioni inflitte al comandante di un peschereccio - II) (Causa C ‑ 493/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca – Articolo 89 – Misure dirette a garantire il rispetto delle norme – Articolo 90 – Sanzioni penali – Principio di proporzionalità – Interpretazione della sentenza dell’11 febbraio 2021, K.M. (Sanzioni inflitte al comandante di un peschereccio) (C‑77/20, EU:C:2021:112)»

1. Pesca – Politica comune della pesca – Misure di controllo – Obblighi di controllo e di repressione a carico degli Stati membri – Sanzioni – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Rispetto del principio di proporzionalità – Obbligo di tenere conto delle circostanze concrete e specifiche del caso di specie – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 3; regolamento del Consiglio n. 1224/2009, considerando 39 e artt. 89 e 90) (v. punti 12-16)

2. Pesca – Politica comune della pesca – Misure di controllo – Obblighi di controllo e di repressione a carico degli Stati membri – Impiego di apparecchiature di classificazione automatica – Sanzioni – Imposizione di una sanzione pecuniaria e sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi – Ammissibilità – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 3; regolamenti del Consiglio n. 850/98, art. 32, § 1, e n. 1224/2009, considerando 39 e artt. 89 e 90) (v. punti 21, 22, 27 e dispositivo)

3. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Applicazione delle disposizioni interpretate dalla Corte (Art. 267 TFUE) (v. punto 24)

4. Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Primato – Obblighi dei giudici nazionali (v. punto 25) [OSCURATO:PERSONA] articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, letti alla luce del principio di proporzionalità sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che spetta agli organi giurisdizionali nazionali valutare, applicando i criteri di valutazione forniti dalla Corte nella sentenza dell’11 febbraio 2021, K.M. (Sanzioni inflitte al comandante di un peschereccio) (C‑77/20, EU:C:2021:112), se, rispetto al reato commesso, considerata anche la sua gravità, il sequestro obbligatorio di tutte le catture e gli attrezzi da pesca trovati a bordo dell’imbarcazione interessata sia proporzionato al conseguimento dell’obiettivo legittimo perseguito dal divieto riguardante le apparecchiature di classificazione previsto all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, ed esaminare, se del caso, la necessità di modificare, modulare o attenuare la portata della decisione di sequestro delle catture e degli attrezzi da pesca. 1 GU C 401 del 4.10.2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 1° marzo 2022 – K.M. (Sanzioni inflitte al comandante di un peschereccio - II) (Causa C ‑ 493/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca – Articolo 89 – Misure dirette a garantire il rispetto delle norme – Articolo 90 – Sanzioni penali – Principio di proporzionalità – Interpretazione della sentenza dell’11 febbraio 2021, K.M. (Sanzioni inflitte al comandante di un peschereccio) (C‑77/20, EU:C:2021:112)» 1. Pesca – Politica comune della pesca – Misure di controllo – Obblighi di controllo e di repressione a carico degli Stati membri – Sanzioni – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Rispetto del principio di proporzionalità – Obbligo di tenere conto delle circostanze concrete e specifiche del caso di specie – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 3; regolamento del Consiglio n. 1224/2009, considerando 39 e artt. 89 e 90) (v. punti 12-16) 2. Pesca – Politica comune della pesca – Misure di controllo – Obblighi di controllo e di repressione a carico degli Stati membri – Impiego di apparecchiature di classificazione automatica – Sanzioni – Imposizione di una sanzione pecuniaria e sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi – Ammissibilità – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 3; regolamenti del Consiglio n. 850/98, art. 32, § 1, e n. 1224/2009, considerando 39 e artt. 89 e 90) (v. punti 21, 22, 27 e dispositivo) 3. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Applicazione delle disposizioni interpretate dalla Corte (Art. 267 TFUE) (v. punto 24) 4. Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Primato – Obblighi dei giudici nazionali (v. punto 25) [OSCURATO:PERSONA] articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, letti alla luce del principio di proporzionalità sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che spetta agli organi giurisdizionali nazionali valutare, applicando i criteri di valutazione forniti dalla Corte nella sentenza dell’11 febbraio 2021, K.M. (Sanzioni inflitte al comandante di un peschereccio) (C‑77/20, EU:C:2021:112), se, rispetto al reato commesso, considerata anche la sua gravità, il sequestro obbligatorio di tutte le catture e gli attrezzi da pesca trovati a bordo dell’imbarcazione interessata sia proporzionato al conseguimento dell’obiettivo legittimo perseguito dal divieto riguardante le apparecchiature di classificazione previsto all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, ed esaminare, se del caso, la necessità di modificare, modulare o attenuare la portata della decisione di sequestro delle catture e degli attrezzi da pesca. 1 GU C 401 del 4.10.2021.
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