CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni scritte, con allegata nota spese, trasmesse a mezzo p.e.c. indata 25 giugno u.s., dal difensore e procuratore speciale della parte civile MinelleCristian, avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato le ragionidi replica alle conclusioni del P.g., insistendo per la fondatezza dei motivi di ricorsoed il conseguente annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ribaltato il verdettoassolutorio di primo grado in relazione alle imputazioni di rapina impropria e lesionipersonali aggravate, propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo deldifensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti inappresso sinteticamente enunciati, ai sensi di quanto prevede l’art. 173, comma1, disp. att., cod. proc. pen.:1.1. Violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice (art. 628cod. pen.), inosservanza della norma processuale che pone la regola di giudizioprobatorio per il caso di affermazione della responsabilità penale (art. 192, commi3 e 4, cod. proc. pen.) e vizi esiziali di motivazione, avendo la Corte territoriale -che, rinnovata documentalmente l’istruttoria dibattimentale mediante acquisizionedelle immagini usate per la ricognizione fotografica, ha diversamente apprezzatoil risultato della ricognizione svolta nel corso delle indagini preliminari e confermatanel corso dell’esame dibattimentale- omesso di argomentare sulla prova dellasottrazione del portafoglio presso la vettura di un terzo, sulla minaccia o violenzasuccessiva al fatto appropriativo e soprattutto sul difetto di prova del nessofunzionale tra la minaccia e la volontà (indimostrata, ad avviso della difesa) diassicurarsi l’impunità per l’azione sottrattiva appena consumata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso proposti appaiono infondati. Inoltre, le censure svolte inordine alla motivazione dell’accertamento della responsabilità per il fattocontestato si pongono fuori dal perimetro di quanto l’imputato avrebbe potutoallegare e dedurre in appello, anche attraverso il deposito di memorie dicontrodeduzione, al gravame proposto dalla parte pubblica (Sez. U, n. 45276 del30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093-01).2. La Corte di merito ha ribaltato (overturning peggiorativo) la decisione diproscioglimento assunta in primo grado, in riferimento ai reati descritti ai capi A eB (rapina impropria e lesioni personali aggravate), specificando che i motivi delproscioglimento dell'imputato attenevano solo alla erronea valutazione diaffidabilità ed attendibilità della individuazione fotografica svolta dalla personaoffesa sia nella immediatezza del fatto che nel corso dell’esame dibattimentale,riconosciute. La Corte d’appello non ha mancato, poi, di accompagnare talevalutazione di affidabilità del momento ricognitivo con l’efficacia asseverativa dellatitolarità e dell’uso (ancorché non esclusivo), da parte dell’imputato, della vetturausata per allontanarsi dal luogo del commesso reato. Del pari la Corte di meritoha argomentato in ordine alla assoluta affidabilità del dichiarante (peraltroconfortato da altri presenti al fatto) ed alla attendibilità del narrato, che hadescritto le modalità violente di aggressione alla persona, funzionali a conseguirel’impunità per la condotta consumata e mantenere il possesso della cosa appenasottratta.In particolare, non era messa in discussione in appello (neppure dalla difesa,che sul punto non risulta aver eccepito alcunché ai motivi di gravame spesi dallaparte pubblica) la manifestazione ontologica della condotta addebitataall’imputato, per come rappresentata dalle parole dell’offeso e dei testimoni; mal’attendibilità del riconoscimento per immagini dell’autore dei fatti.2.1. Versiamo, quindi, fuori dalle ipotesi normativamente scandite (art. 603,comma 3 bis cod. proc. pen.) di necessaria rinnovazione della prova dichiarativa,in quanto il giudice di appello ha solo diversamente apprezzato l’affidabilità ed(acquisite all’esito della rinnovazione documentale disposta ai sensi dell’art. 603,comma 1, cod. proc. pen.) utilizzate nel corso delle indagini ed in sede di esamedibattimentale; dando atto che tali fotografie comprendevano le effigi di piùsoggetti diversi ritratti con risoluzione di buona qualità.2.2. Quanto alla dedotta violazione della regola di giudizio posta dall’art. 192,commi 3 e 4, cod. proc. pen., deve qui ribadirsi che si tratta solo della valutazionedi attendibilità della ricognizione fotografica operata dalla persona offesa, citroviamo pertanto fuori dalla regola di giudizio invocata dal ricorrente.3. Sul resto dell’accertamento di merito l’imputato in appello, si è già detto,sostanzialmente ha scelto di non difendersi (Sez. U, n. 45276/2003, Andreotti,cit., in motivazione, sub 7.1.2.).Il rimedio al deficit di legittimazione alla impugnazione di merito in capoall’imputato assolto in primo grado, infatti, esiste. La Corte di cassazione può edeve fare riferimento, come tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà alprocesso del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenzaassolutoria di primo grado, ma anche alle memorie (art. 121 cod. proc. pen.) edagli atti con i quali la difesa, nel contestare il gravame del pubblico ministero,prospetti al giudice d'appello l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre ediverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice diprimo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate ed utilizzateper fondare la decisione assolutoria.L’eventuale mancata risposta dei giudici d'appello alle prospettazioni delladifesa circa la portata di decisive risultanze probatorie inficerebbe la completezzae la coerenza logica della sentenza di condanna e, a causa della negativa verificadi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la renderebbe suscettibile diannullamento.La Corte di cassazione, dunque, senza necessità di accedere agli attid'istruzione probatoria, prendendo in esame ancora una volta il testo dellasentenza impugnata e confrontandola con quella di primo grado e con gli apportidifensivi nel giudizio d'appello, potrebbe comunque esser chiamata a saggiarne latenuta, sia "informativa" che "logico-argomentativa".4. Ad ogni modo, quanto alla dedotta violazione dell’art. 628, comma secondo,cod. pen. ed ai relativi vizi denunciati, la ricorrenza in fatto della ipotesi di reatocomplesso appare correttamente scrutinata dalla Corte territoriale a pagina 9 dellasentenza impugnata, ove è stata valorizzata la diretta funzionalità edimmediatezza della minaccia alla persona rispetto allo scopo di mantenerel’impunità per la commessa sottrazione. Tale argomentare appare del tuttoconforme alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (Sez. U, n. 34952del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 – 01, in motivazione).Anche tale motivo appare pertanto infondato in diritto.5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigettail ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamentodelle spese del procedimento.5.1. La domanda sulle spese proposta dalla parte civile, non presente inudienza pubblica, con la nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 25 giugno 2026,deve essere rigettata. Sul tema si è recentemente espressa questa Corte, nellasua massima espressione di collegialità (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta, Rv. 286581-03), che ha affermato il seguente principio didiritto: “Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta lacondanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della partecivile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sialimitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoriain cancelleria con l'allegazione di nota spese”. La parziale trasformazione del rito,a domanda di parte, sortisce effetti per tutte le altre parti, imponendo la presenzain udienza per la proposizione delle proprie istanze e domande di giustizia. Indifetto, la precedente domanda, veicolata a mezzo posta elettronica, non mantieneefficacia. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile MinelleCristian.Così deciso il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]