CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 10656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2016 ORDINANZA sul ricorso 5855/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: quali erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: quale erede di Sollazzo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 Walter; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Virdis GianMichele; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procure in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] per il Personale della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.13, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e procura in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Torre F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Stefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procure a margine del controricorso; - controricorrenti - avverso il decreto n. 905/2016 del Tribunale di Milano pubblicato il 21/1/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/2/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. I liquidatori del [OSCURATO:PERSONA] per il personale della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, per ciò che nella presente sede ancora rileva, rigettavano le domande di ammissione allo stato passivo avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e da ciascuno degli altri ricorrenti indicati in epigrafe– tutti ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], assunti prima del 28 aprile 1993 e andati in pensione nel periodo ricompreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 – escludendo che in sede di liquidazione potesse trovare applicazione l’art. 27 dello statuto del Fondo. 2. Gli odierni ricorrenti proponevano opposizione allo stato passivo, e, premesso di aver ricevuto dal Fondo un trattamento pensionistico pari al 74,30% di quello a cui avrebbero avuto diritto secondo le originarie previsioni, essendo stata loro applicata in via retroattiva la delibera del CdA del 28.6.1999 che prevedeva la riduzione dei coefficienti di calcolo delle pensioni dirette, sostenevano di aver diritto, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 27 dello statuto e in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 considerazione degli esiti della liquidazione del patrimonio immobiliare e delle plusvalenze realizzate, alla differenza fra quanto già percepito (per ratei di pensione fino al 2004 e, dopo, a titolo di capitale) e quanto sarebbe loro spettato, se la delibera non vi fosse mai stata, sia sulle rendite che sul capitale in virtù del “valore virtuale del segmento di programma previdenziale maturato secondo le previgenti disposizioni”; i medesimi assumevano, inoltre, di aver diritto a partecipare al riparto dell’attivo residuo del Fondo, quale sarebbe risultato all’esito della liquidazione, senza più dover sottostare all’applicazione di alcun coefficiente di riduzione. Il Tribunale di Milano, con decreto del 21 gennaio 2016, rigettava l'opposizione. In particolare, riteneva che l'art. 27 dello statuto (che prevede l'attribuzione a lavoratori con dati requisiti delle plusvalenze nel comparto immobiliare del fondo pensioni BCI) fosse applicabile solo al normale esercizio dell'attività del Fondo e non anche alla fase finalizzata alla sua cessazione, in quanto tale disposizione era stata abrogata implicitamente con accordo sindacale del 10 dicembre 2004, con la decisione di destinare il ricavato della liquidazione dell'intero patrimonio del Fondo (e non delle sole plusvalenze) non più alle categorie di pensionati o pensionabili ai quali si rivolgeva l'art. 27, ma esclusivamente ai pensionati andati in pensione all'epoca della riforma, e percettori della relativa rendita, e a quanti erano ancora in attività al 10 dicembre 2004. 3. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti sopra indicati hanno proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando quattro motivi di doglianza; il [OSCURATO:PERSONA] per il personale della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione nonché gli intervenienti volontari nel giudizio di opposizione hanno resistito con controricorso.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 Parte ricorrente e il Fondo controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché il tribunale ha respinto l'opposizione in base a una motivazione (pretesa abrogazione dell'art. 3 dell'accordo 16 dicembre 1999 tra le fonti istitutive del Fondo, recepito, mediante ratifica, nei contratti individuali nonché nell'art. 27 dello statuto) del tutto diversa da quella addotta dal Fondo all’atto del rigetto dell'istanza di ammissione al passivo nonché nel corso del giudizio di opposizione (pretesa non applicabilità dell'art. 27 tuttora vigente alla fase di liquidazione). 5. Il secondo motivo di ricorso lamenta, in via subordinata rispetto al primo mezzo, la violazione degli artt. 17 d. lgs. 124/1993 e 19, comma 2, lett. b), d. lgs. 252/2005 e intende contrastare, sotto un diverso profilo, la tesi dell'abrogazione dell'art. 27, giacché la sentenza impugnata non ha considerato la mancanza dell'approvazione della COVIP rispetto alle modifiche dello statuto asseritamente intervenute e, dunque, l’esistenza di ragioni di invalidità della riforma del Fondo attuata con l'accordo collettivo del 2004. 6. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2077, 1362, 1372 e 1358 cod. civ. e si assume che i ricorrenti, tutti “pensionati 98/99”, rimangono estranei all’applicazione dell'accordo del 2004, stipulato in epoca successiva, e vantano un diritto di credito per una parte, quella decurtata dei tagli, sottoposta a condizione sospensiva poi verificatasi all'atto della vendita del patrimonio immobiliare del Fondo, che ha reso certo, liquido, esigibile, il credito già esistente ma condizionato.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 Peraltro, secondo i ricorrenti, l'accordo trasfuso nel contratto individuale di lavoro mediante atto di adesione individuale non poteva essere modificato da successivo accordo senza il consenso dei lavoratori interessati. 7. Il quarto motivo prospetta la violazione ed errata applicazione dell'art. 3 dell'accordo del 16 dicembre 1999 tra le Fonti istitutive, recepito dall'art. 27 del vigente statuto del Fondo, e dell'accordo del 10 dicembre 2004 nonché, in subordine, la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. proc. civ., ed assume che un accordo stipulato dalle Fonti istitutive di un Fondo di previdenza complementare nell'ambito di una grande azienda che operi sull'intero territorio nazionale possa ben definirsi "accordo nazionale" agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per essere sottoposto alla diretta interpretazione del giudice di legittimità, al fine di accertare che nessuna abrogazione tacita dell’art. 27 dello statuto era avvenuta, come il collegio di merito aveva rilevato ultra petita in assenza di alcuna volontà in tal senso del Fondo e delle Fonti istitutive del medesimo. 8. Il quarto motivo, con il quale si pretende richiedere l'esame diretto, da parte della Corte di legittimità, dell'accordo stipulato dalle fonti istitutive di un fondo di previdenza complementare valorizzando le dimensioni dell'azienda operante sull'intero territorio nazionale, è inammissibile, non potendo darsi diretto esame, in sede di legittimità, degli accordi collettivi aziendali e di norme statutarie (Cass.35178/2021). 9. Per le ulteriori censure, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che le lega, vanno ribaditi gli argomenti già svolti da questa Corte (con una serie di decisioni di coincidente tenore rese rispetto a censure sovrapponibili a quelle proposte in questa sede; v. Cass. 22267/2021; nello stesso senso Cass.7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 36923/2021, Cass. 36708/2021, Cass. 36227/2021, Cass.36228/2021, Cass. 35985/2021, Cass. 35976/2021, Cass.35178/2021, Cass. 32553/2021, Cass. 32536/2021) al fine di affermarne l’infondatezza. 9.1 Il decreto impugnato ha accertato che: i) con accordo collettivo stipulato il 16 dicembre 1999 fra le “fonti istitutive del [OSCURATO:PERSONA]” (vale a dire la Banca e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti della banca) venne disposta, per quanto qui interessa, anche la modificazione dell’art. 27 dello statuto del Fondo, approvata dalla Commissione di vigilanza sui [OSCURATO:PERSONA] (C.O.V.I.P.) il 20 dicembre 2000, relativa alla ripartizione fra i soggetti espressamente indicati in tale clausola “delle plusvalenze realizzate, a partire dall’anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo rispetto alla sua consistenza all’ultima data di valorizzazione” (il contenuto dell’art. 27 è riprodotto alla pag. 8 del decreto); ii) con accordo collettivo stipulato il 10 dicembre 2004 fra le stesse “fonti istitutive” venne deciso di procedere alla liquidazione del Fondo, con conseguente - per quanto qui interessa - vendita anche dell’intero suo patrimonio immobiliare; si stabilì, inoltre, che il relativo ricavato sarebbe stato ripartito con le modalità indicate nel decreto, divergenti da quelle previste dal citato art. 27 dello statuto per le plusvalenze conseguite dalle vendite di immobili avvenute a partire dall’anno 2000; iii) lo statuto del Fondo non conteneva “alcuna disposizione diretta a disciplinare la liquidazione dell’ente e la ripartizione del suo patrimonio”; iv) il consiglio di amministrazione del Fondo, nel periodo intercorso “tra la seconda metà del 2005 e l’inizio del 2006”, liquidò “l’intero F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 patrimonio immobiliare” dell’ente, ricavando “€. 1.106 mln”, con realizzazione di una plusvalenza di “€. 536,2 mln”; il 13 giugno 2006 dispose l’avvio del procedimento di estinzione del Fondo con “ripartizione delle successive disponibilità patrimoniali proporzionalmente suddivise tra iscritti attivi e pensionati, in ragione dell’ammontare complessivo di zainetti e riserve”; il 21 novembre 2006 accertò l’estinzione del Fondo “per l’impossibilità sopravvenuta dell’originario scopo e per la compiuta realizzazione dello scopo derivante dalla trasformazione”; v) il Prefetto, su richiesta del consiglio di amministrazione, dichiarò l’estinzione del Fondo il 20 dicembre 2006 e il Presidente del Tribunale nominò i liquidatori. 9.2 Ciò posto, la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (al pari di tutte le critiche rivolte alla tesi dell’abrogazione) è sostanzialmente priva di oggetto, in quanto risulta evidente - come hanno già rilevato dalle precedenti pronunce di questa Corte -, dall’esame del tenore della motivazione del decreto impugnato relativo ai rapporti fra il contenuto dell’art. 27 dello statuto del Fondo (avente la sua fonte nell’accordo fra le “fonti istitutive” del Fondo del 16 dicembre 1999) e il contenuto dell’accordo fra le stesse “fonti istitutive” del Fondo del 10 dicembre 2004, che nel caso di specie non si trattò «dell’abrogazione dell'art. 27 dello Statuto e della precedente disciplina, ma solo di una deroga alle vecchie previsioni in relazione alla liquidazione dell’intero Fondo, sicché non colgono nel segno i motivi di ricorso…che fanno riferimento alla non abrogazione delle norme pregresse: in altri termini, le vecchie norme non si applicano non in quanto abrogate, ma in quanto non si riferiscono alla liquidazione del Fondo, disciplinato solo dalle norme successive» (così, in motivazione, Cass. 22267/2021).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 L’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui l’effetto dell’accordo del 10 dicembre 2004 fu quello “di abrogare, pur implicitamente, l’art. 27 dello statuto” è giuridicamente non corretta (dato che nella disciplina legale delle associazioni riconosciute sono contemplate solo modificazioni statutarie esplicite): la stessa, però, va di necessità letta unitamente all’affermazione, che si rinviene nella stessa frase, secondo cui tale clausola statutaria è “in concreto incompatibile con la volontà delle parti di destinare il ricavato della liquidazione dell’intero patrimonio del Fondo non più alle categorie di pensionati e pensionabili cui si rivolgeva l’art. 27, ma esclusivamente a due categorie: quella di chi, all’epoca della riforma, era già andato in pensione e percepiva la relativa rendita e di quanti al 10/12/2004 erano ancora in attività”. Il decreto impugnato, quindi, è solo da correggere, ex art. 384, ultimo comma, cod. civ., nella parte in cui reca l’affermazione dell’avvenuta “abrogazione implicita” della clausola, tramite l’espunzione di tale affermazione. 9.3 Sono per contro conformi a diritto le affermazioni, desumibili dal decreto impugnato, secondo cui: i) l’art. 27, in quanto diretto a disciplinare i diritti dei lavoratori nel caso di dismissioni di parte del patrimonio immobiliare appartenente al Fondo funzionali al perseguimento dello scopo suo proprio, è di per sé inidoneo, in mancanza di altra clausola dello statuto che ne richiami il contenuto per il caso di liquidazione generale del patrimonio dell’ente, a disciplinare i diritti conseguenti alla decisione, di fonte pattizia, di disporre la liquidazione generale del patrimonio dell’ente (compresa la parte costituita da proprietà di beni immobili), tenuto conto che lo scopo dismissivo perseguito con la liquidazione generale non è F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 funzionale al conseguimento dello scopo originario dell’ente nel cui ambito si inseriva la clausola statutaria in discorso; ii) il citato accordo collettivo del 10 dicembre 2004 ben poteva, dunque, prevedere modalità, diverse da quelle indicate da tale clausola statutaria, di ripartizione delle plusvalenze conseguite dai prezzi di vendita di tutte le proprietà di beni immobili appartenenti al Fondo. 9.4 Quanto alla conformità alla legge del contenuto dell’accordo collettivo del 10 dicembre 2004, la recente giurisprudenza di questa Corte, in precedenza evocata, non ha mancato di evidenziare (ribadendo sul punto i principi affermati da Cass. 12751/1992, Cass.16635/2003, Cass. 21234/2007, Cass. 13960/2014) che «nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale» (così, in motivazione, per tutte, Cass. 22267/2021). Invero, l’accordo collettivo del 10 dicembre 2004, non avendo alcuna incidenza di segno negativo sul patrimonio delle persone che avevano già acquisto il diritto al trattamento pensionistico prima della modificazione dell’art. 27 dello statuto (come detto avvenuta per effetto dell’accordo del 16 dicembre 1999) e avevano, dunque, già F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 ricevuto il trattamento pieno, così facendo affidamento anche per il futuro sulla consistenza quantitativa di tale trattamento, «appare ragionevole e rispettoso del dettato normativo di cui al D. Lgs. n. 124 del 1993, che ammette che, in presenza di squilibri finanziari nella gestione di fondi di previdenza complementare costituiti per contratto collettivo, la stessa contrattazione può rideterminare la disciplina delle prestazioni» (così, in motivazione, per tutte, Cass. 22267/2021). 9.5 È del tutto pacifico in causa che il rapporto fra gli odierni ricorrenti e il Fondo cessò ben prima della stipula dell’accordo collettivo del 10 dicembre 2004, dato che tutti loro sono andati in pensione nel periodo ricompreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. Riguardo a simili rapporti va ribadito il principio (affermato da Cass.22267/2021 e ripreso dalle successive ordinanze in riferimento a figure pur tra loro diverse, quali le persone non aderenti alla riforma del Fondo del 1999, le persone aderenti alla riforma del 1999 ma andate in pensione prima del 2004, conseguendo la prestazione in forma di capitale, ovvero i c.d. anticipati, ossia le persone che avevano fruito dell'anticipazione del trattamento, in presenza dei motivi per i quali detta anticipazione era possibile prima della scadenza) secondo cui non ha diritto a ricevere la parte di plusvalenze conseguite dal prezzo ricavato dalla vendita di immobili in sede di liquidazione generale del patrimonio del Fondo chi abbia ottenuto la liquidazione della propria quota in capitale, con conseguente cessazione della sua iscrizione al Fondo, ovvero chi abbia ottenuto anticipazioni sul proprio “zainetto”, in parte qua. In altri termini i lavoratori sono cessati dal Fondo incassando il proprio "zainetto" (ossia la propria quota capitalizzata individuale da erogare in caso di cessazione dell'iscrizione al Fondo: cfr. Cass. 21224/2007).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 Costoro, «sino a quando hanno mantenuto la loro partecipazione al Fondo, hanno beneficiato, in ragione della quota detenuta, dei rendimenti annuali del Fondo, mediante attribuzione proporzionale ai loro "zainetti" individuali. I medesimi, nel momento i cui hanno riscosso lo "zainetto" (potendolo poi investire liberamente in altri impieghi disponibili e ponendosi al riparo dei rischi connessi con il futuro andamento del Fondo, inclusa la sua insolvenza), hanno sciolto ogni rapporto con il Fondo, rimanendo di conseguenza estranei alle sue sorti successive. Tale conclusione è «coerente con la natura del Fondo, che è a contribuzione definita, seguendo un regime nel quale è fissato il livello di contribuzione (sulle caratteristiche di detti fondi, v. Cass.9042/2012), restando le prestazioni fluttuanti e variabili in relazione ai rendimenti del patrimonio. I fondi di tale natura, infatti, operano come i fondi comuni di investimento, sicché chi ritira in tutto o in parte il proprio investimento, quale che sia il relativo motivo, da quel momento in poi ha diritto solo al rendimento del Fondo per la sola eventuale parte dell'investimento residuo» (così, sempre in motivazione, Cass. 22267/2021). La posizione degli odierni ricorrenti, dunque, è diversa da quella dei pensionati percettori di rendita e degli attivi che non abbiano mai ricevuto anticipazioni, in ragione del totale venir meno del loro rapporto con il Fondo in epoca antecedente alla liquidazione generale del patrimonio dell’ente. Il che spiega le previsioni della liquidazione solo in favore di questi ultimi da parte della disciplina del 2004, correttamente letta dalla decisione impugnata, nel pieno rispetto dei criteri ermeneutici codificati (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cass.23416/2017).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 5855/2016 Numero sezionale 364/2022 Numero di raccolta generale 10656/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 10. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 16.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% in favore del [OSCURATO:PERSONA] per il personale della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% in favore degli altri controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 1° febbr