CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 05864/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 030ZOWX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato av>ido alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 24 giugno 2024 il Tribunale di Salerno applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 12 di reclusione ed C 1000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata traduzione del provvedimento opposto; Considerato che il ricorso è inammissibile; che la mancata traduzione della sentenza non è tra i motivi che legittimano l'impugnazione di un patteggiamento potendo tale carenza giustificare la eventuale decorrenza del termine per la impugnazione della sentenza stessa solo a partire dal momento in cui il detto provvedimento sia stato tradotto ma ciò potrà esser consentito con esclusivo riferimento ai soli motivi che ordinariamente consentono l'impugnazione della sentenza di patteggiamento; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estro il