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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 agosto 2022

Cassazione n. 40003/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI in data 11/11/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIUNALE di BARI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno prima della celebrazione del processo.

2. In data 4 agosto 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il provvedimento impugnato sia annullato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che la conclusione della Corte territoriale quanto al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. -il cui diniego è fondato sulla considerazione che il risarcimento del danno sarebbe stato effettuato da un terzo, verosimilmente la madre, e che ciò non dimostrerebbe la resipiscenza dell'imputato- sarebbe errata.

LA doglianza è fondata.

La decisione cui è pervenuta la Corte territoriale, che ha omesso di considerare che il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e di valorizzare adeguatamente che il risarcimento non è stato effettuato da un terzo qualsiasi ma dalla madre, non si è conformata al principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per cui la riparazione ad opera del terzo non esclude di per sé l'applicabilità della circostanza attenuante quando l'imputato abbia manifestato di esserne a conoscenza e volere farlo proprio.

Come anche evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, questa Corte in diverse occasioni ha affermato che "ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. risarcimento, ancorché eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e della persona offesa, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio" (Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249937 -01; Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013, Segatto, Rv. 256194 -01; Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587 -01).

Ragioni queste per le quali la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte territoriale, tenuto anche conto delle modalità con le quali è avvenuto il risarcimento, si pronunci in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante invocata.

2. La mancata impugnazione quanto alla dichiarazione di responsabilità determina l'irrevocabilità della statuizione sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dela corte d'Appello di Bari.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Roma 20/9/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] onaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI in data 11/11/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIUNALE di BARI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno prima della celebrazione del processo. 2. In data 4 agosto 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il provvedimento impugnato sia annullato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che la conclusione della Corte territoriale quanto al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. -il cui diniego è fondato sulla considerazione che il risarcimento del danno sarebbe stato effettuato da un terzo, verosimilmente la madre, e che ciò non dimostrerebbe la resipiscenza dell'imputato- sarebbe errata. LA doglianza è fondata. La decisione cui è pervenuta la Corte territoriale, che ha omesso di considerare che il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e di valorizzare adeguatamente che il risarcimento non è stato effettuato da un terzo qualsiasi ma dalla madre, non si è conformata al principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per cui la riparazione ad opera del terzo non esclude di per sé l'applicabilità della circostanza attenuante quando l'imputato abbia manifestato di esserne a conoscenza e volere farlo proprio. Come anche evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, questa Corte in diverse occasioni ha affermato che "ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. risarcimento, ancorché eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e della persona offesa, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio" (Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249937 -01; Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013, Segatto, Rv. 256194 -01; Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587 -01). Ragioni queste per le quali la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte territoriale, tenuto anche conto delle modalità con le quali è avvenuto il risarcimento, si pronunci in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante invocata. 2. La mancata impugnazione quanto alla dichiarazione di responsabilità determina l'irrevocabilità della statuizione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dela corte d'Appello di Bari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Roma 20/9/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] onaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40003/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris