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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 22448/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 12596del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s.

Società agricola, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Parre (Bg), via Campella n° 24, in persona del legale rappresentan- te sig. [OSCURATO:PERSONA], società rappresentata e difesa come da procura speciale unita al ricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA], n° 5, (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63D03 F205; fax: 02/54.10.70.11; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] presso il quale elegge domicilio.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I. 80050050154), in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore, con sede in Milano, P.zza Città di [OSCURATO:PERSONA] n. 1, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta regionale n.

XII/460 del 19/06/2023, assunta ai sensi dell’art. 28, lett. g) dello Statuto, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69A49 A952U pec: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64A67 F205A – pec: mariaemilia.moretti@ milano.pecavvocati.it) ed [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68A44 F205E pec [OSCURATO:EMAIL]) dell’Avvocatura regionale (fax 02.6765.5600) con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 35 ([OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]).

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 3834 deposi- tata il 2 dicembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione for- mulando nove motivi.

La controricorrente ha formulato un motivo di ricorso incidentale.

Con atto del 13 marzo 2025, al quale la controricorrente ha aderi- to, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Non occorre provvedere sulle spese.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applican- dosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 qua- ter, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012.

P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Dichiara assorbito il ricor- so incidentale condizionato.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 12596del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s. Società agricola, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Parre (Bg), via Campella n° 24, in persona del legale rappresentan- te sig. [OSCURATO:PERSONA], società rappresentata e difesa come da procura speciale unita al ricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA], n° 5, (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63D03 F205; fax: 02/54.10.70.11; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] presso il quale elegge domicilio. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I. 80050050154), in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore, con sede in Milano, P.zza Città di [OSCURATO:PERSONA] n. 1, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta regionale n. XII/460 del 19/06/2023, assunta ai sensi dell’art. 28, lett. g) dello Statuto, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69A49 A952U pec: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64A67 F205A – pec: mariaemilia.moretti@ milano.pecavvocati.it) ed [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68A44 F205E pec [OSCURATO:EMAIL]) dell’Avvocatura regionale (fax 02.6765.5600) con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 35 ([OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]). Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 3834 deposi- tata il 2 dicembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione for- mulando nove motivi. La controricorrente ha formulato un motivo di ricorso incidentale. Con atto del 13 marzo 2025, al quale la controricorrente ha aderi- to, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Non occorre provvedere sulle spese. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applican- dosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 qua- ter, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara assorbito il ricor- so incidentale condizionato. Così deci
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