Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09002/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Giudice di pace di Prato del 6 novembre 2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni con le quali il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Prato ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art.14, comma 5-ter, d.lgs. n.287/98 (accertato in Prato il 24 ottobre 2017) per avere violato l'ordine del Questore di Prato, impartitogli con provvedimento emesso e notificatogli il giorno 27 settembre 2013 (unitamente al provvedimento di espulsione emesso in pari data dal Prefetto di Prato), di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica, trattenendosi nel territorio dello Stato oltre il predetto termine, e lo ha condannato alla pena di euro 10.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di ufficio dell'imputato, in data 21 dicembre 2018 ha proposto appello avanti il Tribunale di Prato che, rilevato che la condanna riguardava soltanto la pena pecuniaria, ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art.37 d.lgs. n.74/2000 ed ha trasmesso gli atti a questa Corte.

2.1. In particolare, con l'impugnazione viene denunciata la nullità della notifica del decreto di citazione per non essere stata effettuata anche con l' alias dell'imputato; inoltre, viene censurata la mancata traduzione della sentenza in cinese e, comunque, l'assenza di prova della notifica dell'ordine del Questore.

2.2. Infine, il ricorrente ha lamentato l'eccessività della pena e l'omessa motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Il difensore ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Infatti l' appello (poi convertito, come visto, in ricorso per cassazione) è stato proposto in data 21 dicembre 2018 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quando la stessa non era ancora iscritta all'albo speciale per il patrocinio avanti questa Corte.

2.1. L'iscrizione a tale albo speciale è successiva alla proposizione dell'impugnazione risalendo al 18 giugno 2021 come accertato da questa Corte, al fine di accertare l'ammissibilità del ricorso, mediante la consultazione degli elenchi del [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Al riguardo deve ricordarsi che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell' appello presentato al giudice del merito e re4atto 2 ,71:11.1?- da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6 - , Sentenza n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Giudice di pace di Prato del 6 novembre 2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni con le quali il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Prato ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art.14, comma 5-ter, d.lgs. n.287/98 (accertato in Prato il 24 ottobre 2017) per avere violato l'ordine del Questore di Prato, impartitogli con provvedimento emesso e notificatogli il giorno 27 settembre 2013 (unitamente al provvedimento di espulsione emesso in pari data dal Prefetto di Prato), di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica, trattenendosi nel territorio dello Stato oltre il predetto termine, e lo ha condannato alla pena di euro 10.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di ufficio dell'imputato, in data 21 dicembre 2018 ha proposto appello avanti il Tribunale di Prato che, rilevato che la condanna riguardava soltanto la pena pecuniaria, ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art.37 d.lgs. n.74/2000 ed ha trasmesso gli atti a questa Corte. 2.1. In particolare, con l'impugnazione viene denunciata la nullità della notifica del decreto di citazione per non essere stata effettuata anche con l' alias dell'imputato; inoltre, viene censurata la mancata traduzione della sentenza in cinese e, comunque, l'assenza di prova della notifica dell'ordine del Questore. 2.2. Infine, il ricorrente ha lamentato l'eccessività della pena e l'omessa motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Il difensore ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Infatti l' appello (poi convertito, come visto, in ricorso per cassazione) è stato proposto in data 21 dicembre 2018 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quando la stessa non era ancora iscritta all'albo speciale per il patrocinio avanti questa Corte. 2.1. L'iscrizione a tale albo speciale è successiva alla proposizione dell'impugnazione risalendo al 18 giugno 2021 come accertato da questa Corte, al fine di accertare l'ammissibilità del ricorso, mediante la consultazione degli elenchi del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Al riguardo deve ricordarsi che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell' appello presentato al giudice del merito e re4atto 2 ,71:11.1?- da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6 - , Sentenza n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 09002/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris