CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35943/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di lesioni aggravate ex artt. 582, comma 2 e 585 cod. pen., perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili della prima sentenza che lo aveva condannato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo al mancato pieno proscioglimento, è inammissibile perché consistente in una serie di doglianze in punto di fatto, attraverso le quali si mira in realtà a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05