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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2021

Cassazione n. 17109/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIA in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, M. F. Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. k [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia, in funzione di riesame, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, del 7 giugno 2021, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti del predetto adottata dal medesimo Tribunale, in data 22 gennaio 2021, ravvisando a carico dell'indagato le esigenze cautelari di cui alle lett a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui ai capi da 1 a 9, 13, 14, 15, 20, 29, 30, 40, da 49 a 56, da 60 a 72, 79, 80, 81, 86, 87, 88, da 93 a 96, 0.1 dell'incolpazione provvisoria.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagato, per il tramite del difensore, Avv.

R. Fogliata, denunciando vizio di motivazione e violazione di norme processuali in tema di inammissibilità dell'impugnazione, con riferimento alla rilevata insussistenza dell'interesse ad impugnare. 21.Si deduce che errerebbe il Tribunale nell'escludere che sussiste interesse ad impugnare all'attualità, posto che la decisione sull'appello cautelare non potrebbe condurre ad alcun risultato favorevole, perché allo stato l'indagato è privo di vincolo cautelare, essendo sospeso quanto all'esecuzione quello adottato dal Tribunale del riesame a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenzia che, nel caso al vaglio, si è sottoposto al Giudice per le indagini preliminari, istanza ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., prospettando un elemento nuovo, quello della cessazione dell'attività professionale di commercialista svolta da [OSCURATO:PERSONA], circostanza di fatto non "riversabile" nel giudizio pendente presso la Corte di cassazione e, dunque, da valutare autonomamente, ma, comunque, incidente sul profilo delle esigenze cautelari poste a base del provvedimento già adottato, ex art. 310 cod. proc. pen. anche se sospeso, quanto alla sua esecuzione.

2.2. Si evidenzia, poi, che il provvedimento adottato, oggetto di impugnazione, dà vita ad una fase di stallo del procedimento, ipotizzando che non possa essere fatto valere il novum nemmeno con apposita, separata istanza ex art. 299 cod. proc. pen.

Da altro punto di vista si sottolinea l'assenza di motivazione posto che, nel procedimento ex art. 310 cod. proc. pen., la motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari si fonda solo sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] continuava a svolgere la professione di dottore commercialista e nonché ad essere iscritto all'albo professionale.

Si assume che la motivazione è contraddittoria posto che quella impositiva del vincolo assume che l'unica ragione certa dell'esistenza di esigenze cautelari a carico di [OSCURATO:PERSONA] è il perpetrare della sua professione di commercialista. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, M. F. Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.A seguito della richiesta di misura cautelare proposta il 20 novembre 2020 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], in quanto reputato gravemente indiziato del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, bancarotte, ricorso abusivo al credito, attraverso un sistema fraudolento commesso anche con l'utilizzo di società cd. cartiere, la misura personale veniva rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, il quale accoglieva soltanto la richiesta di misura cautelare reale, con provvedimento del 22 gennaio 2021. 1.1.Si tratta di provvedimento avverso il quale risulta proposto appello da parte del Pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., all'esito del quale il Tribunale di Venezia, con funzione di riesame, disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcera a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di altri indagati, ravvisandosi le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.

Siffatta ordinanza, emessa in data 22 gennaio 2021, è oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione, da parte dell'indagato e l'esecuzione della stessa è sospesa, nell'attesa della decisione, ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver impugnato sia quest' ultimo provvedimento, che quello con il quale il Giudice, a fronte di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, proposta, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., aveva ritenuto inammissibile la stessa, per carenza di interesse, in quanto relativa a misura cautelare mai eseguita in quanto ancora sospesa, ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. 2.Tanto premesso, si osserva che sussiste l'interesse da parte del ricorrente all'esame, in sede di merito, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., della documentazione sopravvenuta, attestante le condizioni professionali, all'attualità, dell'indagato, onde verificare se l'elemento di novità sia idoneo ad incidere, affievolendole o elidendole, sulle esigenze cautelari.Si tratta, rispetto al provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emesso dal Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. sub iudice, adottato in data 22 gennaio 2021, di un novum non conosciuto dal Tribunale del riesame e che, per questa Corte di cassazione non può essere oggetto di valutazione nel procedimento avente ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'indagato, dell'ordinanza impositiva della misura cautelare.

Infatti, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure.

Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.

La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). 2.1.Deve, infatti, considerarsi evidente l'interesse alla pronuncia, tenuto conto dell'eventuale incidenza della stessa sul titolo cautelare, anche se non ancora esecutivo, a mente dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., ma eseguibile in caso di reiezione del ricorso per cassazione dell'indagato.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'interesse a impugnare una misura cautelare deve essere pratico, concreto e attuale e va valutato in relazione al pregiudizio che il provvedimento è idoneo a determinare nella sfera giuridica dell'impugnante (tra le altre, Sez.

U, n. 7 del 18/7/97, Chiappetta; Sez. 6, n. 250 del 26/01/1999, Attardi, Rv. 212798; Sez. 1, n. 716 del 21/1/98, [OSCURATO:PERSONA]).

E' stato, infatti, riconosciuto esistente da questa Corte di legittimità, l'interesse ad impugnare un provvedimento cautelare (n.d.r. o comunque, a chiederne la revoca o sostituzione), sin dal momento della avvenuta comunicazione dell'indagato, dell'esistenza del correlativo provvedimento a carico (Sez. 6, n. 147 del 16/01/1996, Mensorio, Rv. 204499, in tema di provvedimento cautelare adottato a carico di parlamentare, conosciuto mediante la richiesta di autorizzazione all'arresto).

Ed allora può affermarsi che sussiste un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato o indagato a promuovere istanza di revoca o modifica dell'ordinanza applicativa della misura anzidetta, pur nella vigenza della sospensione dell'esecuzione del titolo, ex art. 310 cod. proc. pen., se non altro per perseguire l'eventuale risultato utile di vedere paralizzata, nei suoi confronti, l'attuazione della misura più grave disposta, ove venga meno ogni ostacolo alla sua esecuzione. 2.2.La descritta documentazione, dunque, andrà valutata in sede di rinvio da parte del Giudice, tenuto conto che il Tribunale con funzione di riesame non disponeva di quell'atto nel momento in cui è stata adottata l'ordinanza ex art.310 cod. proc. pen. oggetto di impugnazione, alla luce della necessaria valutazione delle esigenze cautelari, all'attualità. 3.Si impone pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.

Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIA in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, M. F. Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. k [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia, in funzione di riesame, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, del 7 giugno 2021, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti del predetto adottata dal medesimo Tribunale, in data 22 gennaio 2021, ravvisando a carico dell'indagato le esigenze cautelari di cui alle lett a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui ai capi da 1 a 9, 13, 14, 15, 20, 29, 30, 40, da 49 a 56, da 60 a 72, 79, 80, 81, 86, 87, 88, da 93 a 96, 0.1 dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagato, per il tramite del difensore, Avv. R. Fogliata, denunciando vizio di motivazione e violazione di norme processuali in tema di inammissibilità dell'impugnazione, con riferimento alla rilevata insussistenza dell'interesse ad impugnare. 21.Si deduce che errerebbe il Tribunale nell'escludere che sussiste interesse ad impugnare all'attualità, posto che la decisione sull'appello cautelare non potrebbe condurre ad alcun risultato favorevole, perché allo stato l'indagato è privo di vincolo cautelare, essendo sospeso quanto all'esecuzione quello adottato dal Tribunale del riesame a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia che, nel caso al vaglio, si è sottoposto al Giudice per le indagini preliminari, istanza ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., prospettando un elemento nuovo, quello della cessazione dell'attività professionale di commercialista svolta da [OSCURATO:PERSONA], circostanza di fatto non "riversabile" nel giudizio pendente presso la Corte di cassazione e, dunque, da valutare autonomamente, ma, comunque, incidente sul profilo delle esigenze cautelari poste a base del provvedimento già adottato, ex art. 310 cod. proc. pen. anche se sospeso, quanto alla sua esecuzione. 2.2. Si evidenzia, poi, che il provvedimento adottato, oggetto di impugnazione, dà vita ad una fase di stallo del procedimento, ipotizzando che non possa essere fatto valere il novum nemmeno con apposita, separata istanza ex art. 299 cod. proc. pen. Da altro punto di vista si sottolinea l'assenza di motivazione posto che, nel procedimento ex art. 310 cod. proc. pen., la motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari si fonda solo sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] continuava a svolgere la professione di dottore commercialista e nonché ad essere iscritto all'albo professionale. Si assume che la motivazione è contraddittoria posto che quella impositiva del vincolo assume che l'unica ragione certa dell'esistenza di esigenze cautelari a carico di [OSCURATO:PERSONA] è il perpetrare della sua professione di commercialista. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, M. F. Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.A seguito della richiesta di misura cautelare proposta il 20 novembre 2020 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], in quanto reputato gravemente indiziato del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, bancarotte, ricorso abusivo al credito, attraverso un sistema fraudolento commesso anche con l'utilizzo di società cd. cartiere, la misura personale veniva rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, il quale accoglieva soltanto la richiesta di misura cautelare reale, con provvedimento del 22 gennaio 2021. 1.1.Si tratta di provvedimento avverso il quale risulta proposto appello da parte del Pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., all'esito del quale il Tribunale di Venezia, con funzione di riesame, disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcera a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di altri indagati, ravvisandosi le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen. Siffatta ordinanza, emessa in data 22 gennaio 2021, è oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione, da parte dell'indagato e l'esecuzione della stessa è sospesa, nell'attesa della decisione, ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver impugnato sia quest' ultimo provvedimento, che quello con il quale il Giudice, a fronte di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, proposta, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., aveva ritenuto inammissibile la stessa, per carenza di interesse, in quanto relativa a misura cautelare mai eseguita in quanto ancora sospesa, ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. 2.Tanto premesso, si osserva che sussiste l'interesse da parte del ricorrente all'esame, in sede di merito, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., della documentazione sopravvenuta, attestante le condizioni professionali, all'attualità, dell'indagato, onde verificare se l'elemento di novità sia idoneo ad incidere, affievolendole o elidendole, sulle esigenze cautelari.Si tratta, rispetto al provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emesso dal Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. sub iudice, adottato in data 22 gennaio 2021, di un novum non conosciuto dal Tribunale del riesame e che, per questa Corte di cassazione non può essere oggetto di valutazione nel procedimento avente ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'indagato, dell'ordinanza impositiva della misura cautelare. Infatti, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). 2.1.Deve, infatti, considerarsi evidente l'interesse alla pronuncia, tenuto conto dell'eventuale incidenza della stessa sul titolo cautelare, anche se non ancora esecutivo, a mente dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., ma eseguibile in caso di reiezione del ricorso per cassazione dell'indagato. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'interesse a impugnare una misura cautelare deve essere pratico, concreto e attuale e va valutato in relazione al pregiudizio che il provvedimento è idoneo a determinare nella sfera giuridica dell'impugnante (tra le altre, Sez. U, n. 7 del 18/7/97, Chiappetta; Sez. 6, n. 250 del 26/01/1999, Attardi, Rv. 212798; Sez. 1, n. 716 del 21/1/98, [OSCURATO:PERSONA]). E' stato, infatti, riconosciuto esistente da questa Corte di legittimità, l'interesse ad impugnare un provvedimento cautelare (n.d.r. o comunque, a chiederne la revoca o sostituzione), sin dal momento della avvenuta comunicazione dell'indagato, dell'esistenza del correlativo provvedimento a carico (Sez. 6, n. 147 del 16/01/1996, Mensorio, Rv. 204499, in tema di provvedimento cautelare adottato a carico di parlamentare, conosciuto mediante la richiesta di autorizzazione all'arresto). Ed allora può affermarsi che sussiste un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato o indagato a promuovere istanza di revoca o modifica dell'ordinanza applicativa della misura anzidetta, pur nella vigenza della sospensione dell'esecuzione del titolo, ex art. 310 cod. proc. pen., se non altro per perseguire l'eventuale risultato utile di vedere paralizzata, nei suoi confronti, l'attuazione della misura più grave disposta, ove venga meno ogni ostacolo alla sua esecuzione. 2.2.La descritta documentazione, dunque, andrà valutata in sede di rinvio da parte del Giudice, tenuto conto che il Tribunale con funzione di riesame non disponeva di quell'atto nel momento in cui è stata adottata l'ordinanza ex art.310 cod. proc. pen. oggetto di impugnazione, alla luce della necessaria valutazione delle esigenze cautelari, all'attualità. 3.Si impone pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame. Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C
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