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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01083/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza in data 7 dicembre 2021, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA], perché estinto per intervenuta remissione tacita di querela ed accettazione.

2. Eccepisce che, giusta la descrizione dell'agire criminoso contenuta in imputazione, la condotta minacciosa, in quanto posta in essere simultaneamente da entrambi gli imputati, doveva ritenersi aggravata ai sensi degli artt. 612, comma 3, e 339, comma 1, cod. pen., essendo stato contestato in fatto l'elemento accessorio dell'essere stata la condotta realizzata da più persone riunite, risultando così il reato oggetto di incolpazione procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale monocratico; donde, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Potenza per l'ulteriore corso.

3. Con requisitoria in data 21 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La condotta oggetto di imputazione si sostanzia in un agire criminoso che vede il Doria pronunciare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'espressione <<Ti faccio un culo così» e la Verrastro accompagnare le parole del Doria con il tipico gesto delle mani a cerchio, colpendo, poi, entrambi, con calci e pugni, l'autovettura della persona offesa.

2. Si tratta di agire simultaneo e convergente dei due imputati presenti nel momento della commissione del fatto, atto ad eliminare o ridurre la forza di reazione della vittima, che soddisfa i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini di una corretta contestazione in fatto della circostanza aggravante delle più persone riunite (Sez. 5, n. 22120 del 28/04/2022, Rv. 283218; Sez. 5, n. 27386 del 06/04/2022, Rv. 283575; Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Rv. 279022), secondo i dettami del diritto vivente (Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436).3.

Configurabile, dunque, la fattispecie di minaccia aggravata ai sensi del combinato disposto degli artt. 612 e 339, comma 1, cod. pen., la stessa risulta procedibile d'ufficio, stante quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 612 cod. pen., di modo che ha errato il giudice di pace nel dichiarare estinto il reato ascritto agli imputati per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata.

4. Ciò posto, rilevato che la minaccia aggravata è reato riservato alla sfera di cognizione del Tribunale in composizione monocratica, ad esso va disposta la trasmissione degli atti del presente procedimento: tanto, in applicazione del principio generale fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze nn. 28908 e 28909 del 27/09/2018 (Rv. 275869-70), secondo cui la perpetuati° competentiae, posta a garanzia del principio della ragionevole durata del processo, trova applicazione solo nel caso in cui le regole sulla competenza siano state osservate, non quando l'attribuzione al giudice inferiore abbia avuto luogo sulla base di un'errata qualificazione giuridica del fatto, desumibile dalla stessa contestazione, risultando altrimenti violato il principio del giudice naturale precostituito per legge.

5. Ritenuto, pertanto, il reato di cui all'art. 612 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 339, comma 1, cod. pen., s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ritenuto il reato di cui all'art. 612 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 339, comma 1, cod. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza in data 7 dicembre 2021, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA], perché estinto per intervenuta remissione tacita di querela ed accettazione. 2. Eccepisce che, giusta la descrizione dell'agire criminoso contenuta in imputazione, la condotta minacciosa, in quanto posta in essere simultaneamente da entrambi gli imputati, doveva ritenersi aggravata ai sensi degli artt. 612, comma 3, e 339, comma 1, cod. pen., essendo stato contestato in fatto l'elemento accessorio dell'essere stata la condotta realizzata da più persone riunite, risultando così il reato oggetto di incolpazione procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale monocratico; donde, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Potenza per l'ulteriore corso. 3. Con requisitoria in data 21 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La condotta oggetto di imputazione si sostanzia in un agire criminoso che vede il Doria pronunciare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'espressione <<Ti faccio un culo così» e la Verrastro accompagnare le parole del Doria con il tipico gesto delle mani a cerchio, colpendo, poi, entrambi, con calci e pugni, l'autovettura della persona offesa. 2. Si tratta di agire simultaneo e convergente dei due imputati presenti nel momento della commissione del fatto, atto ad eliminare o ridurre la forza di reazione della vittima, che soddisfa i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini di una corretta contestazione in fatto della circostanza aggravante delle più persone riunite (Sez. 5, n. 22120 del 28/04/2022, Rv. 283218; Sez. 5, n. 27386 del 06/04/2022, Rv. 283575; Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Rv. 279022), secondo i dettami del diritto vivente (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436).3. Configurabile, dunque, la fattispecie di minaccia aggravata ai sensi del combinato disposto degli artt. 612 e 339, comma 1, cod. pen., la stessa risulta procedibile d'ufficio, stante quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 612 cod. pen., di modo che ha errato il giudice di pace nel dichiarare estinto il reato ascritto agli imputati per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata. 4. Ciò posto, rilevato che la minaccia aggravata è reato riservato alla sfera di cognizione del Tribunale in composizione monocratica, ad esso va disposta la trasmissione degli atti del presente procedimento: tanto, in applicazione del principio generale fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze nn. 28908 e 28909 del 27/09/2018 (Rv. 275869-70), secondo cui la perpetuati° competentiae, posta a garanzia del principio della ragionevole durata del processo, trova applicazione solo nel caso in cui le regole sulla competenza siano state osservate, non quando l'attribuzione al giudice inferiore abbia avuto luogo sulla base di un'errata qualificazione giuridica del fatto, desumibile dalla stessa contestazione, risultando altrimenti violato il principio del giudice naturale precostituito per legge. 5. Ritenuto, pertanto, il reato di cui all'art. 612 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 339, comma 1, cod. pen., s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ritenuto il reato di cui all'art. 612 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 339, comma 1, cod. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per
Sentenza Cassazione n. 01083/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris