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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06787/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 20 / 02/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 3421 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3421del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41H01 A893G) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51D07 A894H) e PietroMorea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40B01 A893G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Carmelina(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A44 H764K) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48R03 A662V) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50M22 A893V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 2124/2020, pubblicatain data 10 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto di pagamento dell’importo di € 18.265,82, sulla base di titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna al rimborso delle spese di un giudizio civile.

Ric. n. 3421/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 L’intimato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bari.

La Corte d’appello diBari ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Papapicco, sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. 295 c.p.c.».

Il ricorrente sostieneche la corte territoriale avrebbe erronea- mente negato la sospensione del presente giudizio di opposi- zione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello nel corso del quale era stata emessa la sentenza costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto (sentenza di primo grado esecutiva), ancora pendente.

Sostiene altresì che la decisione impugnata sarebbe priva di una effettiva motivazione sul punto.

Il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha posto alla base della sua opposizione all’esecu- zione, avanzata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., questioni attinenti al regolare svolgimento del giudizio nel corso del quale si era formato il titolo esecutivo giudiziale alla base del precetto op- posto (sentenza di primo grado esecutiva di condanna al paga- mento delle spese processuali).

Ha chiesto la sospensione del giudizio di opposizione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del suddetto giu- dizio nel corso del quale si era formato il titolo esecutivo.

Ric. n. 3421/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 La corte d’appello ha disatteso tale richiesta osservando, in primo luogo, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte che il ricorso non offre ragioni per rimeditare, che le que- stioni attinenti al regolare svolgimento del giudizio all’esito del quale si forma il titolo esecutivo giudiziale (anche se compor- tano pretesa nullità della sentenza) non possono essere fatte valere mediante l’opposizione all’esecuzione, ma devono essere fatte valere esclusivamente con l’impugnazione del provvedi- mento costituente titolo esecutivo, il quale frattanto conserva piena efficacia, fino al suo eventuale annullamento in sede di impugnazione, il che esclude che possa sussistere un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16601del 05/08/2005, Rv. 584210 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 15909 del 13/06/2008 , Rv. 603370 – 01; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 4035 del 20/02/2018 , Rv. 648476 –01: «il giudizio di opposizione all’esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo hanno presupposti diversi, cosicché tra di essi non ricorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da giustificare, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo di opposizione»).

Ha poi ulteriormente rilevato che il giudizio in questione era stato definito in grado di appello con la conferma della decisione di primo grado, il che comportava senz’altro la persistente ed attuale efficacia del titolo esecutivo fatto valere con il precetto opposto, con conseguente infondatezza dell’opposizione.

Le parti hanno comunque dato concordemente atto, nella pre- sente sede, che quel giudizio (che si pretenderebbe pregiudi- cante, sebbene erroneamente, come sopra chiarito) è in realtà nelle more pervenuto al suo definitivo esito, in virtù del pas- saggio in giudicato della sentenza di secondo grado, che aveva confermato quella di primo grado posta a base del precetto op- posto, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del Ric. n. 3421/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 ricorso per cassazione del Papapicco, avvenuta con pronuncia di questa Corte (Cass., Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 27835 del del 12/10/2021).

Dunque, la pretesa pregiudizialità (pur insussistente) sarebbe in ogni caso venuta meno, con la conferma della piena efficacia del titolo esecutivo alla base del precetto opposto, il che com- porta che non sarebbe ormai possibile alcuna sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e che la contestazione del diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata sulla base di quel titolo, in virtù di pretesi vizi di formazione dello stesso, non può avere alcun ulteriore seguito.

Per completezza espositiva, è opportuno rilevare che sono del tutto infondate anche le argomentazioni formulate dal ricor- rente con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., in ordine al preteso vizio di radicale inesistenza, ai sensi dell’art. 161, comma 2, c.p.c., della sentenza costituente il ti- tolo esecutivo fatto valere dall’intimante, per essere a suo dire stata emessa a contradditorio non integro, trattandosi, al con- trario, di un (eventuale) vizio integrante una nullità che tra le parti del giudizio stesso va certamente fatta valere attraverso gli strumenti ordinari di impugnazione e non può, in nessun caso, esse re dedotta come motivo a base di una opposizione all’esecuzione avverso il capo di decisione avente ad oggetto la condanna alle spese di lite. 2.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: Ric. n. 3421/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 20 / 02/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 3421 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3421del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41H01 A893G) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51D07 A894H) e PietroMorea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40B01 A893G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Carmelina(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A44 H764K) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48R03 A662V) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50M22 A893V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 2124/2020, pubblicatain data 10 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto di pagamento dell’importo di € 18.265,82, sulla base di titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna al rimborso delle spese di un giudizio civile. Ric. n. 3421/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 L’intimato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bari. La Corte d’appello diBari ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Papapicco, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. 295 c.p.c.». Il ricorrente sostieneche la corte territoriale avrebbe erronea- mente negato la sospensione del presente giudizio di opposi- zione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello nel corso del quale era stata emessa la sentenza costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto (sentenza di primo grado esecutiva), ancora pendente. Sostiene altresì che la decisione impugnata sarebbe priva di una effettiva motivazione sul punto. Il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha posto alla base della sua opposizione all’esecu- zione, avanzata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., questioni attinenti al regolare svolgimento del giudizio nel corso del quale si era formato il titolo esecutivo giudiziale alla base del precetto op- posto (sentenza di primo grado esecutiva di condanna al paga- mento delle spese processuali). Ha chiesto la sospensione del giudizio di opposizione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del suddetto giu- dizio nel corso del quale si era formato il titolo esecutivo. Ric. n. 3421/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 La corte d’appello ha disatteso tale richiesta osservando, in primo luogo, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte che il ricorso non offre ragioni per rimeditare, che le que- stioni attinenti al regolare svolgimento del giudizio all’esito del quale si forma il titolo esecutivo giudiziale (anche se compor- tano pretesa nullità della sentenza) non possono essere fatte valere mediante l’opposizione all’esecuzione, ma devono essere fatte valere esclusivamente con l’impugnazione del provvedi- mento costituente titolo esecutivo, il quale frattanto conserva piena efficacia, fino al suo eventuale annullamento in sede di impugnazione, il che esclude che possa sussistere un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16601del 05/08/2005, Rv. 584210 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 15909 del 13/06/2008 , Rv. 603370 – 01; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 4035 del 20/02/2018 , Rv. 648476 –01: «il giudizio di opposizione all’esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo hanno presupposti diversi, cosicché tra di essi non ricorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da giustificare, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo di opposizione»). Ha poi ulteriormente rilevato che il giudizio in questione era stato definito in grado di appello con la conferma della decisione di primo grado, il che comportava senz’altro la persistente ed attuale efficacia del titolo esecutivo fatto valere con il precetto opposto, con conseguente infondatezza dell’opposizione. Le parti hanno comunque dato concordemente atto, nella pre- sente sede, che quel giudizio (che si pretenderebbe pregiudi- cante, sebbene erroneamente, come sopra chiarito) è in realtà nelle more pervenuto al suo definitivo esito, in virtù del pas- saggio in giudicato della sentenza di secondo grado, che aveva confermato quella di primo grado posta a base del precetto op- posto, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del Ric. n. 3421/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 ricorso per cassazione del Papapicco, avvenuta con pronuncia di questa Corte (Cass., Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 27835 del del 12/10/2021). Dunque, la pretesa pregiudizialità (pur insussistente) sarebbe in ogni caso venuta meno, con la conferma della piena efficacia del titolo esecutivo alla base del precetto opposto, il che com- porta che non sarebbe ormai possibile alcuna sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e che la contestazione del diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata sulla base di quel titolo, in virtù di pretesi vizi di formazione dello stesso, non può avere alcun ulteriore seguito. Per completezza espositiva, è opportuno rilevare che sono del tutto infondate anche le argomentazioni formulate dal ricor- rente con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., in ordine al preteso vizio di radicale inesistenza, ai sensi dell’art. 161, comma 2, c.p.c., della sentenza costituente il ti- tolo esecutivo fatto valere dall’intimante, per essere a suo dire stata emessa a contradditorio non integro, trattandosi, al con- trario, di un (eventuale) vizio integrante una nullità che tra le parti del giudizio stesso va certamente fatta valere attraverso gli strumenti ordinari di impugnazione e non può, in nessun caso, esse re dedotta come motivo a base di una opposizione all’esecuzione avverso il capo di decisione avente ad oggetto la condanna alle spese di lite. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 3421/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stess
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