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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01247/2024

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14480/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio del p rof. p vv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.458/07/2022, depositata il 22 marzo 2022 ; [OSCURATO:PERSONA] 2004 R.G.

N.14480/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. In data 7 novembre 201 9 l’Agenzia delle Entrate - Riscossionenotificava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intimazione di pagamento n. 119-2019-90059316674-000, sulla base del mancato pagamento di cinque cartelle precedentemente notificate, in particolare aventi n. 119-2001-0067857074501, n. 119-2001- 0067857276501, n. 119-2003-0001835633501, n. 119-2001- 0021302654501 e n. 119-2007-0007600850501.

2. Il contribuente impugnava suddetta intimazione di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Veneziala quale, con sentenza n. 755/01/2020, depositata il 6 novembre 2020, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato per vizio di incompetenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Venezia.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Veneto , con sentenza n. 458/07/2022 , pronunciata il 15 febbraio 2022, e depositata in segreteria il 22 marzo 2022, dichiarava inammissibile l’appello , con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

5. L a discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio de ll’11 ottobre R.G.

N.14480/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. IL ricorrente ha inteso aderire alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente all’intimazione di pagamento impugnata; per tale definizione il pagamento della prima rata è previsto per il 31 ottobre 2023, e quindi successivamente all’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del presente ricorso.

Va quindi accolta la richiesta di parte ricorrente di rinvio, al fine di permettere il pagamento della prima rata e, nel prosieguo, assolvere alle incombenze conseguenziali all’adesione alla definizione agevolata.

P.Q.M.

La Corte rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14480/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio del p rof. p vv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.458/07/2022, depositata il 22 marzo 2022 ; [OSCURATO:PERSONA] 2004 R.G. N.14480/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. In data 7 novembre 201 9 l’Agenzia delle Entrate - Riscossionenotificava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intimazione di pagamento n. 119-2019-90059316674-000, sulla base del mancato pagamento di cinque cartelle precedentemente notificate, in particolare aventi n. 119-2001-0067857074501, n. 119-2001- 0067857276501, n. 119-2003-0001835633501, n. 119-2001- 0021302654501 e n. 119-2007-0007600850501. 2. Il contribuente impugnava suddetta intimazione di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Veneziala quale, con sentenza n. 755/01/2020, depositata il 6 novembre 2020, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato per vizio di incompetenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Venezia. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Veneto , con sentenza n. 458/07/2022 , pronunciata il 15 febbraio 2022, e depositata in segreteria il 22 marzo 2022, dichiarava inammissibile l’appello , con condanna al pagamento delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. L a discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio de ll’11 ottobre R.G. N.14480/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. IL ricorrente ha inteso aderire alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente all’intimazione di pagamento impugnata; per tale definizione il pagamento della prima rata è previsto per il 31 ottobre 2023, e quindi successivamente all’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del presente ricorso. Va quindi accolta la richiesta di parte ricorrente di rinvio, al fine di permettere il pagamento della prima rata e, nel prosieguo, assolvere alle incombenze conseguenziali all’adesione alla definizione agevolata. P.Q.M. La Corte rinvia la
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