CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 16968/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 494/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] n.6280/2024 depositata il 06/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 494/2025 Numero sezionale 1787/2025 Numero di raccolta generale 16968/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/06/2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 494/2025 Numero sezionale 1787/2025 Numero di raccolta generale 16968/2025 Data pubblicazione 24/06/2025