Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40559/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; con il primo motivo lamenta la mancanza di motivazione in tenia di determinazione della pena; con il secondo motivo chiede la declaratoria di improcedibilità essendo il reato divenuto procedibite a querela in virtù del d.lgs. 150/22; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, afferendo al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, non è consentito in sede di legittimità.

Nello specifico il trattamento sanzionatorio è conforme ai criteri di cui all'art. 133, cod. pen., adeguandosi la pena all'entità dei fatto e alla personalità dell'imputato già gravato da precedenti specifici; E, quanto alla censura sulla determinazione della pena in caso di tentativo, è il caso di ricordare che la determinazione della pena nell'ipotesi di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528 e 01); - che il secondo motivo è manifestamente infondato risultando agli atti valida querela sporta dalla persona offesa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. / 7-- e C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; con il primo motivo lamenta la mancanza di motivazione in tenia di determinazione della pena; con il secondo motivo chiede la declaratoria di improcedibilità essendo il reato divenuto procedibite a querela in virtù del d.lgs. 150/22; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, afferendo al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, non è consentito in sede di legittimità. Nello specifico il trattamento sanzionatorio è conforme ai criteri di cui all'art. 133, cod. pen., adeguandosi la pena all'entità dei fatto e alla personalità dell'imputato già gravato da precedenti specifici; E, quanto alla censura sulla determinazione della pena in caso di tentativo, è il caso di ricordare che la determinazione della pena nell'ipotesi di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528 e 01); - che il secondo motivo è manifestamente infondato risultando agli atti valida querela sporta dalla persona offesa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. / 7-- e C
Sentenza Cassazione n. 40559/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris