Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23135/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA] Antonino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 187, comma 7, codice strada, per essersi rifiutato, a richiesta della PG procedente che aveva ritenuto esistente una sintomatologia legittimante il controllo, di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (in Marsala il 6/10/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto dì impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici territoriali hanno motivatamente disatteso le doglianze di analogo tenore veicolate con il gravame, dando conto della rilevata sintomatologica legittimante la richiesta di sottoposizione a controllo; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024.

La Consigliera est.

La idípnte Gabriella C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA] Antonino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 187, comma 7, codice strada, per essersi rifiutato, a richiesta della PG procedente che aveva ritenuto esistente una sintomatologia legittimante il controllo, di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (in Marsala il 6/10/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto dì impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici territoriali hanno motivatamente disatteso le doglianze di analogo tenore veicolate con il gravame, dando conto della rilevata sintomatologica legittimante la richiesta di sottoposizione a controllo; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. La idípnte Gabriella C
Sentenza Cassazione n. 23135/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris