CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO All'udienza del 17 dicembre 2020 questa Corte ha pronunciato sentenza nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] (n. 13209 del 17 dicembre 2020, dep. 2021). Per mero errore materiale, a pag. 11, nell'ultima frase del testo della sentenza e nel dispositivo è stato indicato che l'annullamento è stato disposto con rinvio "alla Corte di appello di Ancona" e non "alla Corte di appello di "Firenze", giudice del rinvio. Tale errore materiale nell'individuazione del giudice del rinvio può essere emen- dato attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, ex art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 262551). P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 17.12.2020 e sulla sentenza-documento n. 13209/21 del 17.12.2020 su ricorso n. 35977/2019 [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto "alla Corte di appello di Ancona" leggasi "alla Corte di appello di Firenze". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2022.