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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 27133/2026

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e di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 30/03/2026, il Tribunale di Cagliari rigettava l’appelloche era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cagliari aveva rigettato la richiesta delMandalà di revocare il sequestro preventivo che era stato disposto dallo stessoG.i.p. del Tribunale di Cagliari:a) con decreto del 08/11/2024, con riferimento al fumus dei reati didichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 10 marzo 2000,n. 74) continuata per gli anni 2018-2022 e di autoriciclaggio continuato;b) con decreto del 29/09/2025, con riferimento al fumus del reato didichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in relazione all’anno 2023.Con tali decreti, era stato rispettivamente disposto:a) con quello del 08/11/2024, il sequestro preventivo finalizzato alla confiscadelle somme di denaro giacenti sui conti correnti e/o dei rapporti finanziariintestati o riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] fino all’importo di € 1.241.413,20 e, ove ciònon fosse stato possibile, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca perequivalente, fino a concorrenza del suddetto importo di € 1.241.413,20, di benimobili o immobili di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] o nella sua disponibilità;b) con quello del 29/09/2025, il sequestro preventivo finalizzato alla confiscadelle somme di denaro giacenti sui conti correnti e/o dei rapporti finanziariintestati o riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] fino all’importo di € 147.074,22 e, ove ciò nonfosse stato possibile, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca perequivalente, fino a concorrenza del suddetto importo di € 147.074,22, di benimobili o immobili di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] o nella sua disponibilità.2.

Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Iai, [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazionedell’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, degli artt. 25 «e ss.» del Testo unico delleimposte sui redditi (TUIR; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e dell’art. 3 deld.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (che disciplina la cedolare secca sugli affitti), conriguardo a: «difetto degli elementi costitutivi del delitto di dichiarazionefraudolenta mediante altri artifici e conseguente difetto di fumus delicti ex art.321 c.p.p. relativamente al suddetto reato».Il Tribunale di Cagliari sarebbe incorso nel duplice errore di:a) qualificare il reddito derivante dalle locazioni degli immobili soggetto aimposizione come reddito d’impresa, anziché come reddito fondiario, con laconseguente erronea esclusione dell’applicabilità del regime della cedolare seccasugli affitti;b) comunque, nel qualificare lo stesso reddito come reddito d’impresa, avereomesso di attribuire rilievo ai costi e, quindi, di dedurli dai ricavi.Secondo il ricorrente, in assenza di tali lamentati errori, come era statoevidenziato nelle relazioni tecniche dei suoi consulenti fiscali depositate nel corsodel giudizio di merito, l’imposta evasa per ciascuno degli anni in contestazionesarebbe stata inferiore alla soglia minima prevista dall’art. 3, comma 1, lett. a),del d.lgs. n. 74 del 2000, con la conseguente insussistenza del reato didichiarazione fraudolenta continuato di cui allo stesso art. 3.2.1.1.

Quanto al primo degli errori lamentati, il [OSCURATO:PERSONA] contesta che ilreddito delle locazioni dei suoi immobili derivasse dall’esercizio di un’attivitàd’impresa avente a oggetto la locazione di immobili a fini ricettivi, atteso che,«qualora la locazione (come accaduto nel caso di specie) venga effettuata dapersone fisiche in assenza della fornitura di servizi accessori (servizi che nonvengono mai nemmeno menzionati negli atti d’indagine), i canoni si qualificanofiscalmente come redditi fondiari», ai sensi dell’art. 25 TUIR, in particolare, comeredditi di fabbricati, con la conseguente applicabilità, anche nel caso di locazionibrevi (ex art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dallalegge 21 giugno 2017, n. 96), del regime della cedolare secca sugli affitti di cuiall’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, per il quale egli aveva pertantolegittimamente optato.Nel caso di specie, sarebbe emersa «esclusivamente la concessione ingodimento degli immobili senza prestazioni di servizi aggiuntivi (colazione,ristorazione, pulizia camere, cambio biancheria, messa a disposizione di auto anoleggio o di guide turistiche o di interpreti […])».[OSCURATO:PERSONA] argomenta che il locatore può optare per il regime della cedolaresecca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione auso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, e ribadisce che eglinon ha locato i propri immobili nell’esercizio di un’attività di impresa, con laconseguente illegittima esclusione dell’applicabilità della cedolare secca, per laquale egli aveva optato.2.1.2.

Quanto al secondo degli errori lamentati, il [OSCURATO:PERSONA] contesta che,anche a voler qualificare il reddito derivante dalle locazioni dei suoi immobiliquale reddito d’impresa, al fine di determinare tale reddito, sarebbe statonecessario dedurre dai ricavi i costi inerenti all’attività dell’impresa.Rappresenta in proposito che, secondo la relazione del suo consulentetecnico [OSCURATO:PERSONA] (dottore commercialista e revisore contabile),l’applicazione dei parametri ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) previsti perl’attività di locazione immobiliare a fini ricettivi (di cui al codice ATECO 55.20.51)determinerebbe un’incidenza dei costi sui ricavi del 65%, ciò che comporterebbela riduzione dei redditi e, quindi, la riduzione delle imposte al di sotto della sogliadi € 30.000,00 che è prevista dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 74 del2000 (e, comunque, a un ammontare inferiore a quello posto a base delsequestro).In contrasto con quanto esposto, sia il G.i.p. del Tribunale di Cagliari sia ilTribunale del riesame avrebbero omesso di considerare i costi deducibili, cosìfinendo col ritenere sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto,in violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.Tali principi, elaborati nella materia tributaria, sarebbero validi anche in sedepenale, in quanto l’imposta evasa di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000dovrebbe essere calcolata sul reddito effettivamente imponibile.Secondo il ricorrente, i costi avrebbero dovuto «essere riconosciuti anche inassenza di documentazione analitica, mediante determinazione presuntiva oforfettaria, eventualmente sulla base delle medie di settore».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazionedell’art. 321, commi 2 e 3, dello stesso codice, dell’art. 240 cod. pen. e dell’art.12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.[OSCURATO:PERSONA] censura l’«obliterazione, ad opera dell’ordinanza impugnata, deiprincipi affermati dalla Corte di Giustizia Tributaria [di primo grado di Cagliari]con la sentenza n. 781/2025», con la quale tale Corte di giustizia, conriferimento all’anno 2017, ha ritenuto l’erroneità del metodo che era statoutilizzato dall’Agenzia delle entrate, reputando che il reddito derivante dallalocazione degli immobili del [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere qualificato come reddito difabbricati e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente optare per il regimedella cedolare secca.Contrariamente a quanto avrebbe ritenuto il Tribunale di Cagliari, dalprincipio dell’autonomia delle due giurisdizioni, penale e tributaria, non sipotrebbe «desumere […] l’assunto secondo cui il sequestro preventivo finalizzatoalla confisca (a tutela dell’Erario) sia completamente impermeabileall’accertamento del credito erariale nella sede propria, che è quella tributaria».Deporrebbe, in particolare, in senso contrario a tale assunto il disposto delcomma 2 dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale «andrebbe applicato afortiori», atteso che, «nel caso di specie non si è semplicemente richiesta unarateizzazione», alla quale fa riferimento il suddetto comma 2 dell’art. 12-bis,«ma la Corte di Giustizia Tributaria ha escluso (in larghissima parte) la stessasussistenza dell’evasione».Secondo il [OSCURATO:PERSONA], pertanto, «i principi affermati dalla Corte di GiustiziaTributaria nel caso di specie, pena la violazione del contenuto precettivodesumibile dall’art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000, devono essere applicatiquantomeno ai fini della determinazione degli importi sequestrabili».2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.3 del d.lgs. n. 74 del 2000 «per difetto di condotte dirette ad ostacolarel’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria», con«conseguente difetto del fumus delicti ex art. 321 c.p.p. relativamente alsuddetto reato e inapplicabilità del sequestro preventivo».Secondo il [OSCURATO:PERSONA], né l’opzione per il regime della cedolare secca né «leclausole contrattuali relative ai rimborsi spese» potrebbero integrare quei mezzifraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errorel’amministrazione finanziaria che sono richiesti ai fini dell’integrazione del reatodi dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, atteso che si tratterebbe «diopzioni (nel caso della cedolare secca) ovvero di clausole (nel caso dei rimborsispese) del tutto palesi e in alcun modo occultate».2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.648-ter.1 cod. pen.: a) «per difetto del reato presupposto», con «conseguentedifetto del fumus delicti ex art. 321 c.p.p. relativamente al suddetto reato einapplicabilità del sequestro preventivo»; b) «per difetto della condotta diretta adostacolare concretamente l’identificazione della asserita provenienza delittuosadel denaro».2.4.1.

Sotto il primo dei profili indicati, di cui sub a), il [OSCURATO:PERSONA] deduce che,poiché sulla base di quanto esposto nei motivi precedenti risulterebbe non esserestata superata la soglia di € 30.000,00 prevista dall’art. 3, comma 1, lett. a), deld.lgs. n. 74 del 2000, non sarebbe configurabile il delitto di autoriciclaggio perdifetto del relativo reato presupposto.2.4.2.

Sotto il secondo dei profili indicati, di cui sub b), il [OSCURATO:PERSONA] contestache i giudici del merito non avrebbero evidenziato il necessario «quid plurisdissimulatorio, vale a dire la dimostrata finalità di occultamento dellaprovenienza della provvista dal reato presupposto».Non sarebbe «stata dimostrata l’idoneità ex ante della condotta posta inessere a costituire ostacolo all’identificazione della (asserita) provenienzadelittuosa del bene».2.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.321 dello stesso codice, degli artt. 240, 648-ter.1 e 648-quater cod. pen. e degliartt. 3, 12-bis e 12-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, con riguardo all’«applicazionedel sequestro per importi eccedenti il prodotto e/o profitto del reato».2.5.1.

Quanto al profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altriartifici continuata, il ricorrente, nel richiamare i precedenti motivi, deduce che:«a) escludendo il superamento delle soglie di punibilità per i suddetti motivi, nonsarebbe applicabile alcun sequestro; b) finanche ritenendo integrata la fattispeciedi cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000, la quantificazione del profitto sarebbe […]contraria alla legge […] stante l’omessa deduzione di ogni costo dai redditi(asseritamente) d’impresa».2.5.2.

Quanto al profitto del reato di autoriciclaggio, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avererichiamato i principi affermati da Sez. 6, n. 40672 del 06/11/2025, Luongo, Rv.289046-01 e Rv. 289046-02, e dopo avere riportato un ampio stralcio dellamotivazione di tale sentenza, contesta anzitutto che, nel determinare il profittodel reato di autoriciclaggio, non sarebbero stati considerati i soli affitti percepitida immobili acquistati con proventi di provenienza delittuosa, ma anche,«incomprensibilmente (difettando qualsiasi nesso di derivazione causale con ildelitto)»: «in relazione al pagamento di rate di finanziamenti o mutui, si è tenutoconto dell'immobile per il quale tali finanziamenti erano serviti, ossia quello inIglesias nella via Martini […] e dei canoni percepiti dalla locazione di taleimmobile, pari ad € 30.000,00» (pag. 12 dell’ordinanza impugnata, secondotrattino).

Cioè, si lamenta, «canoni relativi ad un immobile che era già statoacquistato con proventi non contestati e in relazione al quale si ipotizza che iproventi asseritamente illeciti possano avere contribuito, al limite, al pagamentodelle rate di mutuo».In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] contesta che: «in relazione ai pagamentieffettuati per realizzare nuove opere e ristrutturare gli immobili ad uso turisticoadibiti ai residence di ”[OSCURATO:PERSONA]” e “B B [OSCURATO:PERSONA] 40” sono staticonsiderati gli introiti ricavati da tale attività ricettiva, quantificati nell’importototale di € 578.586,29» (pag. 12 dell’ordinanza impugnata, terzo trattino).

Cioè,si lamenta, «gli introiti di € 578.586,29 asseritamente ricavati da attivitàricettive (residence di ”[OSCURATO:PERSONA]” e “B B [OSCURATO:PERSONA] 40”) che erano giàesistenti ben prima dei fatti di cui alle contestazioni, soltanto perché (e quirisiederebbe l’incomprensibile nesso eziologico con l’autoriciclaggio), con iproventi asseritamente derivanti dalla frode fiscale sarebbero stati effettuatipagamenti per realizzare nuove opere e ristrutturare gli stessi immobili».Tuttavia, «posto che tali immobili erano pacificamente suscettibili di essereadibiti alle locazioni, a prescindere da lavori di ristrutturazione», non sarebbepossibile «sostenere che gli importi delle locazioni derivino dall’autoriciclaggiosemplicemente perché, secondo l’ipotesi accusatoria, tale delitto avrebbeconsentito di effettuare opere di ristrutturazione».2.5.3.

Si sarebbe così determinato un cortocircuito logico-giuridico, attesoche «le stesse strutture (recte: i contratti di locazione delle stesse strutture)sarebbero, per un verso, fonte dell’evasione fiscale (poiché, secondo lecontestazioni elevate al [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo avrebbe evaso, fraudolentemente,le imposte dovute sui canoni percepiti); per altro verso, gli stessi identici canonidi locazione formerebbero, nella loro integralità, il profitto dell’autoriciclaggio»,con la conseguenza che le «stesse “voci”» verrebbero computate più volte nelladeterminazione del prof itto conf iscabi le e, «oltretutto, in ordineall’autoriciclaggio, in totale mancanza di un vincolo di derivazione con il suddettodelitto».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo non è fondato sotto il primo profilo in cui è articolato,mentre è fondato sotto il secondo profilo.1.1.

Il motivo non è fondato sotto il profilo con il quale il ricorrente hacontestato che l’attività di locazione di immobili a fini ricettivi fosse stata da luisvolta imprenditorialmente (punto

2.1.1. della parte in fatto).Il Tribunale di Cagliari ha qualificato tale attività come d’impresaargomentando come essa – la quale, secondo quanto era emerso, aveva aoggetto decine di immobili – fosse esercitata in modo organizzato e continuativo(«con una gestione strutturata e continuativa con organizzazione di mezzi, turnover di clientela, utilizzo di portali e interposizioni soggettive») e, quindi, in modoprofessionale.Tale qualificazione risulta conforme alla nozione giuridica di attivitàd’impresa come esercizio professionale di un’attività economica organizzata aifini della produzione o dello scambio di beni e/o servizi, e, essendo fondata suuna valutazione in punto di fatto – che, in quanto tale, spetta al giudice delmerito –, non è censurabile in questa sede di legittimità, tanto meno in sede diricorso ex art. 325 cod. proc. pen.Ne discende che, col qualificare l’attività di locazione di immobili a finiricettivi svolta dal [OSCURATO:PERSONA] come d’impresa e con l’escludere, di conseguenza,che a tale attività fosse applicabile il regime della cedolare secca – esclusioneche è prevista dal comma 6 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 e, con riguardoalle locazioni brevi, dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 –, ilTribunale di Cagliari non è incorso in alcuna violazione di norme giuridiche, inparticolare, delle norme giuridiche che sono state invocate dal ricorrente, ma hacompiuto una motivata valutazione di fatto che, in quanto tale, non è censurabilein questa sede, tanto meno, come si è detto, in sede di ricorso ex art. 325 cod.proc. pen.1.2.

Il motivo è invece fondato sotto il profilo con il quale il ricorrente hacontestato che il Tribunale di Cagliari, nel qualificare come d’impresa l’attività dilocazione di immobili a fini ricettivi da lui svolta, avrebbe illecitamentedeterminato l’imposta evasa sul reddito lordo, giacché avrebbe illecitamenteomesso di dedurre dallo stesso i costi inerenti alla suddetta attività d’impresa(punto

2.1.2. della parte in fatto).Con il proprio appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva in effetti dedotto che, anche aqualificare i redditi in contestazione come derivanti da un’attività d’impresa,l’imposta evasa avrebbe dovuto essere calcolata applicando la relativa aliquotasul reddito determinato al netto dei costi inerenti alla suddetta attività.Il Tribunale di Cagliari, ancorché abbia dato atto di tale specifica deduzione,non risulta avere motivato in ordine alla stessa.Esso risulta infatti avere argomentato esclusivamente sulla correttezza dellaricostruzione dei ricavi che era stata operata dalla Guardia di finanza, ma non hacosì considerato che, al fine di calcolare l’imposta evasa – e, quindi, di verificareil superamento o no della soglia di punibilità di € 30.000,00 che è previstadall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 74 del 2000 –, assumono rilievo, siapure alle condizioni di cui subito si dirà, i costi inerenti all’attività d’impresa, inquanto deducibili dai suddetti ricavi, atteso che la stessa imposta deve esserecalcolata non sui ricavi ma sul reddito imponibile, che è dato appunto dalladifferenza tra i ricavi e i costi deducibili.Si deve peraltro ribadire, quanto alle condizioni in presenza delle quali èpossibile considerare gli stessi costi, che, secondo la Corte di cassazione, in temadi reati tributari, il giudice, per determinare l’imposta evasa, deve effettuare unaverifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamentodell’imponibile che sono previsti dalla normativa fiscale, subisce le limitazioni chederivano dalla diversa finalità dell’accertamento penale e dalle regole che logovernano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati devonoessere considerati solo se sono suffragati, quanto meno, da allegazioni fattuali dacui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza,essendo legittimo inferire l’inesistenza di quelli la cui consistenza si fonda sumere asserzioni, prive di collegamento con gli elementi istruttori (Sez. 3, n.14821 del 11/12/2024, dep. 2025, Tarricone, Rv. 287860-01; Sez. 5, n. n.40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120-01; Sez. 3, n. 37094 del29/05/2015, Granata, Rv. 265160-01).L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio, per unnuovo giudizio, al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell’art. 324, comma5, cod. proc. pen.2.

L’esame degli ulteriori motivi resta assorbito dall’accoglimento delsecondo profilo del primo motivo, atteso anche che, qualora l’evasione fiscaledovesse risultare “sotto soglia”, non sarebbe configurabile non solo il reato di cuiall’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 ma neppure il reato di autoriciclaggio deldenaro proveniente dalla stessa evasione, in quanto ne difetterebbe il necessarioreato presupposto per l’assenza, ab origine, di rilievo penale del fatto tipico,rientrano tra gli elementi costitutivi del reato tributario (Sez. 2, n. 11986 del18/02/2021, Festa, Rv. 280995-01).

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliaricompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30/03/2026, il Tribunale di Cagliari rigettava l’appelloche era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cagliari aveva rigettato la richiesta delMandalà di revocare il sequestro preventivo che era stato disposto dallo stessoG.i.p. del Tribunale di Cagliari:a) con decreto del 08/11/2024, con riferimento al fumus dei reati didichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 10 marzo 2000,n. 74) continuata per gli anni 2018-2022 e di autoriciclaggio continuato;b) con decreto del 29/09/2025, con riferimento al fumus del reato didichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in relazione all’anno 2023.Con tali decreti, era stato rispettivamente disposto:a) con quello del 08/11/2024, il sequestro preventivo finalizzato alla confiscadelle somme di denaro giacenti sui conti correnti e/o dei rapporti finanziariintestati o riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] fino all’importo di € 1.241.413,20 e, ove ciònon fosse stato possibile, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca perequivalente, fino a concorrenza del suddetto importo di € 1.241.413,20, di benimobili o immobili di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] o nella sua disponibilità;b) con quello del 29/09/2025, il sequestro preventivo finalizzato alla confiscadelle somme di denaro giacenti sui conti correnti e/o dei rapporti finanziariintestati o riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] fino all’importo di € 147.074,22 e, ove ciò nonfosse stato possibile, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca perequivalente, fino a concorrenza del suddetto importo di € 147.074,22, di benimobili o immobili di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] o nella sua disponibilità.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Iai, [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazionedell’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, degli artt. 25 «e ss.» del Testo unico delleimposte sui redditi (TUIR; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e dell’art. 3 deld.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (che disciplina la cedolare secca sugli affitti), conriguardo a: «difetto degli elementi costitutivi del delitto di dichiarazionefraudolenta mediante altri artifici e conseguente difetto di fumus delicti ex art.321 c.p.p. relativamente al suddetto reato».Il Tribunale di Cagliari sarebbe incorso nel duplice errore di:a) qualificare il reddito derivante dalle locazioni degli immobili soggetto aimposizione come reddito d’impresa, anziché come reddito fondiario, con laconseguente erronea esclusione dell’applicabilità del regime della cedolare seccasugli affitti;b) comunque, nel qualificare lo stesso reddito come reddito d’impresa, avereomesso di attribuire rilievo ai costi e, quindi, di dedurli dai ricavi.Secondo il ricorrente, in assenza di tali lamentati errori, come era statoevidenziato nelle relazioni tecniche dei suoi consulenti fiscali depositate nel corsodel giudizio di merito, l’imposta evasa per ciascuno degli anni in contestazionesarebbe stata inferiore alla soglia minima prevista dall’art. 3, comma 1, lett. a),del d.lgs. n. 74 del 2000, con la conseguente insussistenza del reato didichiarazione fraudolenta continuato di cui allo stesso art. 3.2.1.1. Quanto al primo degli errori lamentati, il [OSCURATO:PERSONA] contesta che ilreddito delle locazioni dei suoi immobili derivasse dall’esercizio di un’attivitàd’impresa avente a oggetto la locazione di immobili a fini ricettivi, atteso che,«qualora la locazione (come accaduto nel caso di specie) venga effettuata dapersone fisiche in assenza della fornitura di servizi accessori (servizi che nonvengono mai nemmeno menzionati negli atti d’indagine), i canoni si qualificanofiscalmente come redditi fondiari», ai sensi dell’art. 25 TUIR, in particolare, comeredditi di fabbricati, con la conseguente applicabilità, anche nel caso di locazionibrevi (ex art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dallalegge 21 giugno 2017, n. 96), del regime della cedolare secca sugli affitti di cuiall’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, per il quale egli aveva pertantolegittimamente optato.Nel caso di specie, sarebbe emersa «esclusivamente la concessione ingodimento degli immobili senza prestazioni di servizi aggiuntivi (colazione,ristorazione, pulizia camere, cambio biancheria, messa a disposizione di auto anoleggio o di guide turistiche o di interpreti […])».[OSCURATO:PERSONA] argomenta che il locatore può optare per il regime della cedolaresecca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione auso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, e ribadisce che eglinon ha locato i propri immobili nell’esercizio di un’attività di impresa, con laconseguente illegittima esclusione dell’applicabilità della cedolare secca, per laquale egli aveva optato.2.1.2. Quanto al secondo degli errori lamentati, il [OSCURATO:PERSONA] contesta che,anche a voler qualificare il reddito derivante dalle locazioni dei suoi immobiliquale reddito d’impresa, al fine di determinare tale reddito, sarebbe statonecessario dedurre dai ricavi i costi inerenti all’attività dell’impresa.Rappresenta in proposito che, secondo la relazione del suo consulentetecnico [OSCURATO:PERSONA] (dottore commercialista e revisore contabile),l’applicazione dei parametri ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) previsti perl’attività di locazione immobiliare a fini ricettivi (di cui al codice ATECO 55.20.51)determinerebbe un’incidenza dei costi sui ricavi del 65%, ciò che comporterebbela riduzione dei redditi e, quindi, la riduzione delle imposte al di sotto della sogliadi € 30.000,00 che è prevista dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 74 del2000 (e, comunque, a un ammontare inferiore a quello posto a base delsequestro).In contrasto con quanto esposto, sia il G.i.p. del Tribunale di Cagliari sia ilTribunale del riesame avrebbero omesso di considerare i costi deducibili, cosìfinendo col ritenere sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto,in violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.Tali principi, elaborati nella materia tributaria, sarebbero validi anche in sedepenale, in quanto l’imposta evasa di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000dovrebbe essere calcolata sul reddito effettivamente imponibile.Secondo il ricorrente, i costi avrebbero dovuto «essere riconosciuti anche inassenza di documentazione analitica, mediante determinazione presuntiva oforfettaria, eventualmente sulla base delle medie di settore».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazionedell’art. 321, commi 2 e 3, dello stesso codice, dell’art. 240 cod. pen. e dell’art.12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.[OSCURATO:PERSONA] censura l’«obliterazione, ad opera dell’ordinanza impugnata, deiprincipi affermati dalla Corte di Giustizia Tributaria [di primo grado di Cagliari]con la sentenza n. 781/2025», con la quale tale Corte di giustizia, conriferimento all’anno 2017, ha ritenuto l’erroneità del metodo che era statoutilizzato dall’Agenzia delle entrate, reputando che il reddito derivante dallalocazione degli immobili del [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere qualificato come reddito difabbricati e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente optare per il regimedella cedolare secca.Contrariamente a quanto avrebbe ritenuto il Tribunale di Cagliari, dalprincipio dell’autonomia delle due giurisdizioni, penale e tributaria, non sipotrebbe «desumere […] l’assunto secondo cui il sequestro preventivo finalizzatoalla confisca (a tutela dell’Erario) sia completamente impermeabileall’accertamento del credito erariale nella sede propria, che è quella tributaria».Deporrebbe, in particolare, in senso contrario a tale assunto il disposto delcomma 2 dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale «andrebbe applicato afortiori», atteso che, «nel caso di specie non si è semplicemente richiesta unarateizzazione», alla quale fa riferimento il suddetto comma 2 dell’art. 12-bis,«ma la Corte di Giustizia Tributaria ha escluso (in larghissima parte) la stessasussistenza dell’evasione».Secondo il [OSCURATO:PERSONA], pertanto, «i principi affermati dalla Corte di GiustiziaTributaria nel caso di specie, pena la violazione del contenuto precettivodesumibile dall’art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000, devono essere applicatiquantomeno ai fini della determinazione degli importi sequestrabili».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.3 del d.lgs. n. 74 del 2000 «per difetto di condotte dirette ad ostacolarel’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria», con«conseguente difetto del fumus delicti ex art. 321 c.p.p. relativamente alsuddetto reato e inapplicabilità del sequestro preventivo».Secondo il [OSCURATO:PERSONA], né l’opzione per il regime della cedolare secca né «leclausole contrattuali relative ai rimborsi spese» potrebbero integrare quei mezzifraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errorel’amministrazione finanziaria che sono richiesti ai fini dell’integrazione del reatodi dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, atteso che si tratterebbe «diopzioni (nel caso della cedolare secca) ovvero di clausole (nel caso dei rimborsispese) del tutto palesi e in alcun modo occultate».2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.648-ter.1 cod. pen.: a) «per difetto del reato presupposto», con «conseguentedifetto del fumus delicti ex art. 321 c.p.p. relativamente al suddetto reato einapplicabilità del sequestro preventivo»; b) «per difetto della condotta diretta adostacolare concretamente l’identificazione della asserita provenienza delittuosadel denaro».2.4.1. Sotto il primo dei profili indicati, di cui sub a), il [OSCURATO:PERSONA] deduce che,poiché sulla base di quanto esposto nei motivi precedenti risulterebbe non esserestata superata la soglia di € 30.000,00 prevista dall’art. 3, comma 1, lett. a), deld.lgs. n. 74 del 2000, non sarebbe configurabile il delitto di autoriciclaggio perdifetto del relativo reato presupposto.2.4.2. Sotto il secondo dei profili indicati, di cui sub b), il [OSCURATO:PERSONA] contestache i giudici del merito non avrebbero evidenziato il necessario «quid plurisdissimulatorio, vale a dire la dimostrata finalità di occultamento dellaprovenienza della provvista dal reato presupposto».Non sarebbe «stata dimostrata l’idoneità ex ante della condotta posta inessere a costituire ostacolo all’identificazione della (asserita) provenienzadelittuosa del bene».2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.321 dello stesso codice, degli artt. 240, 648-ter.1 e 648-quater cod. pen. e degliartt. 3, 12-bis e 12-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, con riguardo all’«applicazionedel sequestro per importi eccedenti il prodotto e/o profitto del reato».2.5.1. Quanto al profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altriartifici continuata, il ricorrente, nel richiamare i precedenti motivi, deduce che:«a) escludendo il superamento delle soglie di punibilità per i suddetti motivi, nonsarebbe applicabile alcun sequestro; b) finanche ritenendo integrata la fattispeciedi cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000, la quantificazione del profitto sarebbe […]contraria alla legge […] stante l’omessa deduzione di ogni costo dai redditi(asseritamente) d’impresa».2.5.2. Quanto al profitto del reato di autoriciclaggio, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avererichiamato i principi affermati da Sez. 6, n. 40672 del 06/11/2025, Luongo, Rv.289046-01 e Rv. 289046-02, e dopo avere riportato un ampio stralcio dellamotivazione di tale sentenza, contesta anzitutto che, nel determinare il profittodel reato di autoriciclaggio, non sarebbero stati considerati i soli affitti percepitida immobili acquistati con proventi di provenienza delittuosa, ma anche,«incomprensibilmente (difettando qualsiasi nesso di derivazione causale con ildelitto)»: «in relazione al pagamento di rate di finanziamenti o mutui, si è tenutoconto dell'immobile per il quale tali finanziamenti erano serviti, ossia quello inIglesias nella via Martini […] e dei canoni percepiti dalla locazione di taleimmobile, pari ad € 30.000,00» (pag. 12 dell’ordinanza impugnata, secondotrattino). Cioè, si lamenta, «canoni relativi ad un immobile che era già statoacquistato con proventi non contestati e in relazione al quale si ipotizza che iproventi asseritamente illeciti possano avere contribuito, al limite, al pagamentodelle rate di mutuo».In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] contesta che: «in relazione ai pagamentieffettuati per realizzare nuove opere e ristrutturare gli immobili ad uso turisticoadibiti ai residence di ”[OSCURATO:PERSONA]” e “B B [OSCURATO:PERSONA] 40” sono staticonsiderati gli introiti ricavati da tale attività ricettiva, quantificati nell’importototale di € 578.586,29» (pag. 12 dell’ordinanza impugnata, terzo trattino). Cioè,si lamenta, «gli introiti di € 578.586,29 asseritamente ricavati da attivitàricettive (residence di ”[OSCURATO:PERSONA]” e “B B [OSCURATO:PERSONA] 40”) che erano giàesistenti ben prima dei fatti di cui alle contestazioni, soltanto perché (e quirisiederebbe l’incomprensibile nesso eziologico con l’autoriciclaggio), con iproventi asseritamente derivanti dalla frode fiscale sarebbero stati effettuatipagamenti per realizzare nuove opere e ristrutturare gli stessi immobili».Tuttavia, «posto che tali immobili erano pacificamente suscettibili di essereadibiti alle locazioni, a prescindere da lavori di ristrutturazione», non sarebbepossibile «sostenere che gli importi delle locazioni derivino dall’autoriciclaggiosemplicemente perché, secondo l’ipotesi accusatoria, tale delitto avrebbeconsentito di effettuare opere di ristrutturazione».2.5.3. Si sarebbe così determinato un cortocircuito logico-giuridico, attesoche «le stesse strutture (recte: i contratti di locazione delle stesse strutture)sarebbero, per un verso, fonte dell’evasione fiscale (poiché, secondo lecontestazioni elevate al [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo avrebbe evaso, fraudolentemente,le imposte dovute sui canoni percepiti); per altro verso, gli stessi identici canonidi locazione formerebbero, nella loro integralità, il profitto dell’autoriciclaggio»,con la conseguenza che le «stesse “voci”» verrebbero computate più volte nelladeterminazione del prof itto conf iscabi le e, «oltretutto, in ordineall’autoriciclaggio, in totale mancanza di un vincolo di derivazione con il suddettodelitto».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è fondato sotto il primo profilo in cui è articolato,mentre è fondato sotto il secondo profilo.1.1. Il motivo non è fondato sotto il profilo con il quale il ricorrente hacontestato che l’attività di locazione di immobili a fini ricettivi fosse stata da luisvolta imprenditorialmente (punto 2.1.1. della parte in fatto).Il Tribunale di Cagliari ha qualificato tale attività come d’impresaargomentando come essa – la quale, secondo quanto era emerso, aveva aoggetto decine di immobili – fosse esercitata in modo organizzato e continuativo(«con una gestione strutturata e continuativa con organizzazione di mezzi, turnover di clientela, utilizzo di portali e interposizioni soggettive») e, quindi, in modoprofessionale.Tale qualificazione risulta conforme alla nozione giuridica di attivitàd’impresa come esercizio professionale di un’attività economica organizzata aifini della produzione o dello scambio di beni e/o servizi, e, essendo fondata suuna valutazione in punto di fatto – che, in quanto tale, spetta al giudice delmerito –, non è censurabile in questa sede di legittimità, tanto meno in sede diricorso ex art. 325 cod. proc. pen.Ne discende che, col qualificare l’attività di locazione di immobili a finiricettivi svolta dal [OSCURATO:PERSONA] come d’impresa e con l’escludere, di conseguenza,che a tale attività fosse applicabile il regime della cedolare secca – esclusioneche è prevista dal comma 6 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 e, con riguardoalle locazioni brevi, dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 –, ilTribunale di Cagliari non è incorso in alcuna violazione di norme giuridiche, inparticolare, delle norme giuridiche che sono state invocate dal ricorrente, ma hacompiuto una motivata valutazione di fatto che, in quanto tale, non è censurabilein questa sede, tanto meno, come si è detto, in sede di ricorso ex art. 325 cod.proc. pen.1.2. Il motivo è invece fondato sotto il profilo con il quale il ricorrente hacontestato che il Tribunale di Cagliari, nel qualificare come d’impresa l’attività dilocazione di immobili a fini ricettivi da lui svolta, avrebbe illecitamentedeterminato l’imposta evasa sul reddito lordo, giacché avrebbe illecitamenteomesso di dedurre dallo stesso i costi inerenti alla suddetta attività d’impresa(punto 2.1.2. della parte in fatto).Con il proprio appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva in effetti dedotto che, anche aqualificare i redditi in contestazione come derivanti da un’attività d’impresa,l’imposta evasa avrebbe dovuto essere calcolata applicando la relativa aliquotasul reddito determinato al netto dei costi inerenti alla suddetta attività.Il Tribunale di Cagliari, ancorché abbia dato atto di tale specifica deduzione,non risulta avere motivato in ordine alla stessa.Esso risulta infatti avere argomentato esclusivamente sulla correttezza dellaricostruzione dei ricavi che era stata operata dalla Guardia di finanza, ma non hacosì considerato che, al fine di calcolare l’imposta evasa – e, quindi, di verificareil superamento o no della soglia di punibilità di € 30.000,00 che è previstadall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 74 del 2000 –, assumono rilievo, siapure alle condizioni di cui subito si dirà, i costi inerenti all’attività d’impresa, inquanto deducibili dai suddetti ricavi, atteso che la stessa imposta deve esserecalcolata non sui ricavi ma sul reddito imponibile, che è dato appunto dalladifferenza tra i ricavi e i costi deducibili.Si deve peraltro ribadire, quanto alle condizioni in presenza delle quali èpossibile considerare gli stessi costi, che, secondo la Corte di cassazione, in temadi reati tributari, il giudice, per determinare l’imposta evasa, deve effettuare unaverifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamentodell’imponibile che sono previsti dalla normativa fiscale, subisce le limitazioni chederivano dalla diversa finalità dell’accertamento penale e dalle regole che logovernano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati devonoessere considerati solo se sono suffragati, quanto meno, da allegazioni fattuali dacui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza,essendo legittimo inferire l’inesistenza di quelli la cui consistenza si fonda sumere asserzioni, prive di collegamento con gli elementi istruttori (Sez. 3, n.14821 del 11/12/2024, dep. 2025, Tarricone, Rv. 287860-01; Sez. 5, n. n.40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120-01; Sez. 3, n. 37094 del29/05/2015, Granata, Rv. 265160-01).L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio, per unnuovo giudizio, al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell’art. 324, comma5, cod. proc. pen.2. L’esame degli ulteriori motivi resta assorbito dall’accoglimento delsecondo profilo del primo motivo, atteso anche che, qualora l’evasione fiscaledovesse risultare “sotto soglia”, non sarebbe configurabile non solo il reato di cuiall’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 ma neppure il reato di autoriciclaggio deldenaro proveniente dalla stessa evasione, in quanto ne difetterebbe il necessarioreato presupposto per l’assenza, ab origine, di rilievo penale del fatto tipico,rientrano tra gli elementi costitutivi del reato tributario (Sez. 2, n. 11986 del18/02/2021, Festa, Rv. 280995-01). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliaricompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27133/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris