CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14700/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 18 novembre 2021, il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni 9 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73, comma6, d.P.R. 309/90.2. Con sentenza deliberata in data 15 novembre 2023, la Corte di Appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per leindagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena irrogatanei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] ad anni 8 di reclusione, previa esclusionedell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90.3. La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 ottobre 2024, ha dispostol’annullamento con rinvio della menzionata sentenza relativamente alla condannadello [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90.4. Con sentenza del 18 settembre 2025, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA],decidendo in sede di rinvio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art.74 d.P.R. 309/90 e per l’effetto ha rideterminato la pena in anni 6, mesi 2 direclusione e 22.000,00 euro di multa.5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso percassazione avverso detta sentenza di condanna. Il ricorrente, con l’unico motivodi impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. nonchécarenza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamentosanzionatorio. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbesostanzialmente riprodotto la precedente motivazione relativa allacommisurazione della pena, limitandosi a modificare i dati numerici indicati nellastessa, senza procedere alla necessaria individuazione di una nuova pena basecorrelata a un reato diverso da quello originariamente assunto quale più gravené tenere conto della diversa configurazione dei reati concorrenti, divenuti nonpiù qualificabili come delitti fine riconducibili a un programma associativo.Secondo la prospettazione difensiva, la sopravvenuta assoluzione dal reatoassociativo contestato al capo A) dell’imputazione avrebbe dovuto determinarerilevanti conseguenze sul piano della commisurazione della pena e delleargomentazioni poste a fondamento della sua concreta determinazione.La sentenza annullata dalla Corte di Cassazione, infatti, aveva sviluppato il calcolodella pena assumendo quale reato più grave quello associativo, valorizzandonela particolare gravità e applicando su tale base gli aumenti previsti per i reatisatellite. A giudizio della difesa, l’esclusione della responsabilità penale per ildelitto associativo avrebbe fatto venir meno il criterio di determinazione dellapena così delineato nonché le argomentazioni utilizzate dal giudice di merito pergiustificarne gli effetti.Ne deriverebbe che la sopravvenuta assoluzione per il reato associativo avrebbedovuto comportare non solo la rideterminazione della pena, ma anche unacompleta rinnovazione della motivazione sul punto, poiché l’originario percorsoargomentativo dei giudici di merito risultava essenzialmente costruito sullacentralità del reato associativo, mentre la nuova sanzione è riferita a un diversotitolo di reato.Il venir meno della condanna per il reato associativo avrebbe, inoltre privato, ireati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 della qualificazione di reati satellite lorooggettivo del quadro accusatorio, la motivazione della sentenza impugnatarisulterebbe del tutto carente anche nella parte relativa alla determinazione degliaumenti di pena per i reati satellite, difettando qualsiasi correlazione, sotto ilprofilo giuridico e argomentativo, con la nuova situazione determinatasi a seguitodella decisione resa in sede di rinvio dopo la sentenza rescindente.La motivazione risulterebbe, infine, del tutto assente con riferimento alladeterminazione dell’aumento di pena applicato per la circostanza aggravante dicui all’art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo di ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti.1.1. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici eadeguatamente articolata, ha ritenuto congrua e coerente con i criteri di cuiall’art. 133 cod. pen. una pena base determinata in misura poco superiore alminimo edittale per il reato più grave di cui al capo C) e l’aumento di pena a titolodi continuazione pari a mesi 5 di reclusione e 1.000,00 euro di multa per ognunodei tre reati satellite in considerazione delle modalità di commissione dei reati,indicative di una spiccata spregiudicatezza criminale, e della personalità criminaledel ricorrente desumibile dal precedente specifico da cui è gravato lo [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente si limita a sostenere contestare la congruità della pena base e deisingoli aumenti determinati in relazione ai reati satellite, senza confrontarsiadeguatamente con il percorso argomentativo coerente e persuasivo seguito daigiudici di appello.Deve essere, in proposito, ribadito che la determinazione della pena base e lagraduazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, rientrano nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile lacensura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione,non sia frutto, come nel caso di specie, di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del03/11/2022, Mannarino, non massimata).[OSCURATO:PERSONA] intende, inoltre, dare seguito al consolidato orientamento di questaCorte, in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamentosanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultatodi una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementiofferti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste soloallorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel casoin cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo alcriterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288–01; Sez.5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).2. Deve, invece, trovare accoglimento la doglianza con cui si deduce l’assolutacarenza di motivazione in ordine alla determinazione dell’aumento di penaconseguente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 73,comma 6, d.P.R. 309/90.La sentenza impugnata non esplicita in alcun modo i criteri seguiti per quantificarel’incremento sanzionatorio derivante dalla ritenuta aggravante, omettendo difornire una giustificazione puntuale della misura concretamente applicata. Talecarenza motivazionale assume particolare rilievo ove si consideri che l’aumentodi pena è stato determinato nella misura massima prevista dalla disposizioneincriminatrice richiamata, circostanza che imponeva un onere argomentativotanto più rigoroso e dettagliato.Il giudice di merito, infatti, nel determinare la pena per un reato circostanziato,è tenuto a dare conto in modo esplicito delle ragioni poste a fondamentodell’esercizio del proprio potere discrezionale, indicando gli elementi fattuali evalutativi che giustificano la misura dell’aumento applicato. In particolare, afronte dell’applicazione dell’incremento massimo, la motivazione deveevidenziare, con specifico riferimento al caso concreto, le ragioni per le quali si èritenuto di discostarsi da soluzioni sanzionatorie meno gravose.Nel caso di specie, tale obbligo risulta del tutto disatteso, poiché la Corteterritoriale si è limitata ad affermare l’esistenza dell’aggravante, senza chiarire leragioni della determinazione dell’aumento nella misura più elevata consentita,così rendendo impossibile il controllo sulla correttezza e sulla logicità del percorsodecisionale seguito. Ne deriva la fondatezza della censura sotto il profilodenunciato dal ricorrente.3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, limitatamente alladeterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento per lacircostanza aggravante con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], mentre per il resto il ricorso deve essererigettato.4. Ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere dichiaratal’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quantol’annullamento della sentenza è stato disposto per motivi che non incidono sullastatuizione relativa alla responsabilità del ricorrente, rimasta pertantodefinitivamente accertata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio inrelazione all'aumento per la circostanza aggravante e rinvia per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorsonel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]