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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 23202/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30150/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vio- lazione di legge e/o vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione dell'at- tenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla ritenuta sussistenza della ipotesi di reato di cui all'art. 495 cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

I giudici del gravame del merito, ricordato come la difesa lamentasse la man- cata concessione di attenuante di cui al 62 n 4 cod. pen., che sarebbe concedibile anche in caso di delitto tentato, rilevano come tale asserzione in punto di principio sia corretta, ma di certo non si attaglia al caso in esame, in cui il tentato furto era diretto verso un capannone industriale, e addirittura vi era stato il tentativo di penetrare in una camera blindata dove si trovavano diversi convertitori di corrente, che avevano certamente un valore più che apprezzabile alla luce del numero e delle caratteristiche tecniche (apparecchiature del peso di 60 kg circa).

In tal senso la pronuncia impugnata appare in linea con il costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui la concessione della circostanza attenuante N. 30150/2022 R.G. del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio ca- gionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo ri- guardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato j (così Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241; conf.

Sez.

Un. n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

4. Quanto al motivo relativo alla responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. lo stesso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché ripro- duttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar- gomenti giuridici dal giudice di merito.

La Corte territoriale ha già motivatamente confutato la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe falsità, avendo l'imputato indicato un luogo ove vi erano amici e compaesani, che solo per paura avrebbero poi dichiarato di non conoscerlo.

Ma, sul punto, osserva la Corte del merito, la difesa non ha prodotto prova alcuna di quanto sostiene, mentre al contrario sulla non veridicità dell'indirizzo fornito dall'imputato vi sono le concordanti dichiarazioni delle persone che ivi abitavano, che in realtà non avrebbero avuto motivo alcuno di affermare il falso su tale cir- costanza.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30150/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vio- lazione di legge e/o vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione dell'at- tenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla ritenuta sussistenza della ipotesi di reato di cui all'art. 495 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, ricordato come la difesa lamentasse la man- cata concessione di attenuante di cui al 62 n 4 cod. pen., che sarebbe concedibile anche in caso di delitto tentato, rilevano come tale asserzione in punto di principio sia corretta, ma di certo non si attaglia al caso in esame, in cui il tentato furto era diretto verso un capannone industriale, e addirittura vi era stato il tentativo di penetrare in una camera blindata dove si trovavano diversi convertitori di corrente, che avevano certamente un valore più che apprezzabile alla luce del numero e delle caratteristiche tecniche (apparecchiature del peso di 60 kg circa). In tal senso la pronuncia impugnata appare in linea con il costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui la concessione della circostanza attenuante N. 30150/2022 R.G. del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio ca- gionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo ri- guardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato j (così Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241; conf. Sez. Un. n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914). 4. Quanto al motivo relativo alla responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. lo stesso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché ripro- duttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar- gomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte territoriale ha già motivatamente confutato la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe falsità, avendo l'imputato indicato un luogo ove vi erano amici e compaesani, che solo per paura avrebbero poi dichiarato di non conoscerlo. Ma, sul punto, osserva la Corte del merito, la difesa non ha prodotto prova alcuna di quanto sostiene, mentre al contrario sulla non veridicità dell'indirizzo fornito dall'imputato vi sono le concordanti dichiarazioni delle persone che ivi abitavano, che in realtà non avrebbero avuto motivo alcuno di affermare il falso su tale cir- costanza. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 ap
Decreto Cassazione n. 23202/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris