Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 35851/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25561-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VITELLESCHI n. 26, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] di solidarietà R.G.N. 25561/2020 Cron.

Rep.

Ud. 10/11/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2293/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2020 R.G.N. 659/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoliha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti (d’ora in avanti Cassa) a restituire all’attuale controricorrente, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, in relazione al periodo successivo al 2009, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la Cassa affidandolo a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il pensionato;

3. con ordinanza interlocutoria nr. 18774del 2022, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione Lavoro;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

5. i due motivi del ricorso (per mero refuso indicati in tre motivi,nell’ordinanza interlocutoria sopra indicata) che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi -D.

Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art. 22, e con la delibera del 28. 10.2008 e del 27.6.2013(v. secondo motivo); L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3, 23 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22, e con ledelibere citat e - vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;

6. a tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; nr. 6897 del 2022; nr. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, anche, Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020);

7. a detti precedenti e alle ragioni che li sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.;

8. le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura;

9. il ricorso va, dunque, rigettato; 10.le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato antistatario; 11.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ovelo stesso risulti dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulterioreimporto, a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25561-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VITELLESCHI n. 26, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] di solidarietà R.G.N. 25561/2020 Cron. Rep. Ud. 10/11/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2293/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2020 R.G.N. 659/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoliha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti (d’ora in avanti Cassa) a restituire all’attuale controricorrente, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, in relazione al periodo successivo al 2009, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione; 2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la Cassa affidandolo a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il pensionato; 3. con ordinanza interlocutoria nr. 18774del 2022, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione Lavoro; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 5. i due motivi del ricorso (per mero refuso indicati in tre motivi,nell’ordinanza interlocutoria sopra indicata) che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi -D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art. 22, e con la delibera del 28. 10.2008 e del 27.6.2013(v. secondo motivo); L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3, 23 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22, e con ledelibere citat e - vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; 6. a tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; nr. 6897 del 2022; nr. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, anche, Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); 7. a detti precedenti e alle ragioni che li sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; 8. le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura; 9. il ricorso va, dunque, rigettato; 10.le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato antistatario; 11.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ovelo stesso risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulterioreimporto, a titolo di contributo unificato, pari a
Sentenza Cassazione n. 35851/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris