CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 640, comma 2, cod. pen., ritenendo non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, è generico perché reiterativo di doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche, oltre manifestamente infondato (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata in cui la Corte ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la condotta concorsuale del ricorrente ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M