CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17482/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9077/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 8 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Salaria, 290 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 695/2018, depositata il 12 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: intermediazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di S iena s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12 ottobre 2018 , di reiezione del suo appello avverso la sentenza del locale Tribunale che la aveva condannata al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quantificati in euro 88.131,84, oltre interessi, per inosservanza di obblighi informativi relativi all’andamento di titoli da questi acquistati emessi dalla [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di appello ha disatteso il gravame osservando che l’intermediario si era reso inadempiente dell’obbligazione, contrattualmente assunta, di informare tempestivamente gli investitori della variazione significativa del livello di rischio dei titoli acquistati e che da tale inadempimento era derivato un danno pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento in cui l’intermediario avrebbe dovuto informare gli investitori e il ricavato della vendita dei titoli medesimi; -il ricorso è affidato tre motiv i ; - resist ono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la r icorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 cod. civ., 12 disp. prel. cod. civ.e 21, primo comma, lett. b), t.u.f, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, per aver la sentenza impugnata interpretato l’avvertenza contenuta nell’ordine di negoziazione nel senso che l’intermediario si impegnava a informare l’investitore della eventuale variazione significativa del livello di rischio dei titoli acquistati; - evidenzia, sul punto, che l’esame letterale della clausola, nonché la valutazione delle altre clausole ivi presenti, conduceva a escludere l’assunzione da parte sua di una siffatta obbligazione, eventualmente riferibile al [OSCURATO:PERSONA] gli investitori aveva no aderito , e che, comunque, un avviso « in tempo reale » della variazione significative del livello di rischio dei titoli sarebbe statoconcretamente irrealizzabile; - aggiunge, inoltre, che fino al giorno del fallimento dell’emittente i titoli obbligazionari da questi emessi avevano un basso profilo di rischio, come riferito dal teste Morabito e dalla presenza nell’elenco delleobbligazioni a basso rischio curato dal predetto Consorzio; -il motivo è inammissibile; -l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce, difatti, inuna indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile avantial giudice di legittimità nella sola ipotesi di vizio motivazionale ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale dicui agli artt. 1362 ss. cod. civ.; - a tal fine, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e conquali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati senza prendere in esame circostanza determinanti (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass.16 gennaio 2019, n.873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136) ; -orbene, in presenza di una interpretazione della clausola contrattuale da parte de lla Corte di appello fondata sulla valorizzazione del dato letterale, il ricorrente si limita a una generica contestazione del risultato dell’operazione ermeneutica del giudice di merito, lamentando che questi non avrebbe tenuto conto di tutte le clausole convenute dalle parti, senza, tuttavia, indicarne qualifossero le clausole asseritamente non esaminate e per quale ragione queste ostassero alla conclusione raggiunta, e, inoltre, che la sentenza sarebbe affetta da « un’obiettiva deficienza nell’individuazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del suo convincimento», non confrontandosi, però, sul punto, con la decisione impugnata, la quale ha fatto espresso riferimento, come già rilevato, al criterio di interpretazione letterale; - la doglianza si riso lve, dunque, nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata che non può essere denunciata in questa sede , poiché quest'ultima non deve essere necessariamente l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. 27 giugno 2018, n. 16987;Cass. 28 novembre 2017, n. 28319); - può aggiungersi, in proposito, che , come ritenuto dalla Corte di appello, un ordine di negoziazione di strumenti finanziari può ammettere un ulteri ore contenuto, come quello introdotto dall'inserimento del titolo nell'elenco delleobbligazioni a basso rischio- rendimento secondo il cd. regolamento«patti chiari» il quale preveda che il cliente sia tempestivamenteinformato ove il titolo subisca una variazione significativa del livello di rischio , trattandosi di un patto ulteriore, rispetto a quello standardizzato e tipico dell'ordine di investimento, idoneo a costituire, a sua volta, fonte di una specifica obbligazione contrattuale, ai sensidell'art. 1173 cod. civ., assunta nella banca nei confronti del cliente (cfr. Cass. 5 maggio 2022, n. 14178; Cass. 18giugno 2018, n. 15936); -inammissibile è , altresì, l a censur a per vizio motivazionale, ricorrendo una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di censure per omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - si osserva, in ogni caso, che la doglianza , nella parte rel ativa alla asserita mancata considerazione del profilo di rischio minimo che il titolo presentava sino al giorno del fallimento dell’emittente, non si confronta con l’accertamento contenuto nella sentenza di appello, la quale ha ritenuto – sia pure in via implicita – che già il 12 settembre 2008 il titolo aveva subito una significativa riduzione, tale da far sorgere l’obbligo informativo contrattualmente assunto e, dunque, prima del default dell’emittente, intervenuto il successivo 15 settembre; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2697 e 2729 cod. civ. e 23, sesto comma, t.u.f., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio, per aver la Corte di appello ritenuto che gli investitori avrebbero disinvestito i titoli acquistati qualora avessero avuto notizia dell’aumentato rischio degli stessi; - osserva che l’operazione di disinvestimento non si sarebbe potuta eseguire a causa del default dell’emittentein quanto titolo negoziato al di fuori dei mercati regolamentati; -il motivo è inammissibile ; - la Corte di appello ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l’inadempimento dell’intermediario e il danno subito dagli investitori, assumendo che questi ultimi avrebbero disinvestito i titoli se fossero stati tempestivamente avvertiti dell’aumento significativo del rischio (l’11 settembre o il giorno successivo); -ha, dunque, correttamente posto a carico degli investitori l’onere di dimostrare il predetto nesso causale e ritenuto che questi avessero dimostrato tale elemento della fattispecie risarcitoria; - non si ravvisa, dunque, il prospettato vizio di violazione di legge in ordine al riparto dell’onere della prova; - inammissibile è la doglianza per vizio m otivazionale in ragione del divieto posto dal richiamato art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.; -si evidenzia, comunque, che la ricorrente non indica se e in quale atto la circostanza di fatto asseritamente non esaminata è stata allegata, non consentendo, dunque, di poter apprezzare l’ammissibilità della censura sotto il profilo della ritualità dell’allegazione;-con il terzo motivo si duole dell ’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, della nullità della sentenza o del procedimento e della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione al dedotto rimborso erogato dalla procedura dell’ente emittente; -il motivo è inammissibile; -la sentenza impugnata ha dato atto dell’avvenuta allegazione da parte della banca dell’effettuazione di rimborsi in favore degli investitori da parte della procedura dell’emittente, ma ha ritenuto non dimostrata la circostanza («della loro effettiva corresponsione non v’è prova»); - ha, dunque, preso in esame la deduzione, pronunciandosi espressamente sul punto, per cui le doglianze articolatedalla ricorrente non colgono nel segno; - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p