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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05552/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, che ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 95 e 79 lett. b) d.P.R. 115/2002; insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; manifesta illogicità della motivazione in ordine all'error facti.

II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e disattesi con corrette argomentazioni logico- giuridiche.

Nella specie la Corte d'appello ha chiarito come dagli accertamenti compiuti dagli organi preposti fosse chiaramente emersa la falsità di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'imputato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo questi omesso di indicare i redditi percepiti dai familiari conviventi [OSCURATO:PERSONA] (pari ad euro 7.690,69) e [OSCURATO:PERSONA] (pari ad euro 3.099,96).

Il reddito complessivamente valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio, risultante dalla sommatoria dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare, si legge in motivazione, ammontava ad euro 19.810,65, somma superiore al tetto massimo previsto per potere usufruire del patrocinio a spese dello Stato ed evidentemente diversa da quella dichiarata dall'istante (pari ad euro 9.020,00) La difesa insiste in questa sede nel prospettare una erronea valutazione delle emergenze probatorie, ribadendo: che [OSCURATO:PERSONA], pur risultando inserito anagraficamente nel nucleo familiare dell'istante, fosse in realtà da anni non convivente; che il ricorrente avesse per errore omesso di dichiarare gli emolumenti percepiti dalla madre - data la complessità della materia - trattandosi di redditi esenti; che il comportamento dell'imputato si sarebbe sostanziato in un falso innocuo.

La Corte d'appello, nell'evadere i rilievo difensivi in questa sede riproposti, oltre ad avere correttamente rammentato che, ai fini della determinazione del reddito valutabile, siccome previsto dall'art. 76 d.P.R. 115/2002, occorre che l'istante indichi i redditi di tutti i familiari conviventi, ha posto in rilievo come nella domanda di ammissione lo stesso ricorrente avesse menzionato il padre [OSCURATO:PERSONA] come suo convivente e come nell'autocertificazione avesse non solo mancato di indicare i redditi del padre, ma anche quelli della madre.

Ha, quindi, logicamente desunto da tali circostanze che fosse precisa volontà dell'imputato rendere false dichiarazioni al fine di ottenere il beneficio non spettante.

La difesa non si confronta realmente con le argomentazioni prodotte in sentenza, sollecitando una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie in atti, a fronte di una motivazione contenente un'attente disamina delle doglianze difensive.

Come è noto, è preclusa, per il giudice di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

La motivazione si è fatta carico di evadere tutti numerosi i rilievi difensivi, con argomentazioni che resistono alle critiche riprodotte in questa sede.

In particolare:

1. Con motivazione incensurabile la Corte di merito ha ritenuto di non dovere accedere alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per escutere i familiari dell'imputato, considerando sufficiente, ai fini della decisione, le prove assunte;

2. Ha ritenuto, con argomentazioni logiche e coerenti che la mancata indicazione dei redditi percepiti dai familiari conviventi non fossero la conseguenza di un errore scusabile.

3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

L'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (considerevole sproporzione tra il reddito indicato e quello percepito; incompatibilità del reddito reale con la fruizione del beneficio), elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

La decisione si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, che ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 95 e 79 lett. b) d.P.R. 115/2002; insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; manifesta illogicità della motivazione in ordine all'error facti. II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e disattesi con corrette argomentazioni logico- giuridiche. Nella specie la Corte d'appello ha chiarito come dagli accertamenti compiuti dagli organi preposti fosse chiaramente emersa la falsità di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'imputato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo questi omesso di indicare i redditi percepiti dai familiari conviventi [OSCURATO:PERSONA] (pari ad euro 7.690,69) e [OSCURATO:PERSONA] (pari ad euro 3.099,96). Il reddito complessivamente valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio, risultante dalla sommatoria dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare, si legge in motivazione, ammontava ad euro 19.810,65, somma superiore al tetto massimo previsto per potere usufruire del patrocinio a spese dello Stato ed evidentemente diversa da quella dichiarata dall'istante (pari ad euro 9.020,00) La difesa insiste in questa sede nel prospettare una erronea valutazione delle emergenze probatorie, ribadendo: che [OSCURATO:PERSONA], pur risultando inserito anagraficamente nel nucleo familiare dell'istante, fosse in realtà da anni non convivente; che il ricorrente avesse per errore omesso di dichiarare gli emolumenti percepiti dalla madre - data la complessità della materia - trattandosi di redditi esenti; che il comportamento dell'imputato si sarebbe sostanziato in un falso innocuo. La Corte d'appello, nell'evadere i rilievo difensivi in questa sede riproposti, oltre ad avere correttamente rammentato che, ai fini della determinazione del reddito valutabile, siccome previsto dall'art. 76 d.P.R. 115/2002, occorre che l'istante indichi i redditi di tutti i familiari conviventi, ha posto in rilievo come nella domanda di ammissione lo stesso ricorrente avesse menzionato il padre [OSCURATO:PERSONA] come suo convivente e come nell'autocertificazione avesse non solo mancato di indicare i redditi del padre, ma anche quelli della madre. Ha, quindi, logicamente desunto da tali circostanze che fosse precisa volontà dell'imputato rendere false dichiarazioni al fine di ottenere il beneficio non spettante. La difesa non si confronta realmente con le argomentazioni prodotte in sentenza, sollecitando una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie in atti, a fronte di una motivazione contenente un'attente disamina delle doglianze difensive. Come è noto, è preclusa, per il giudice di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). La motivazione si è fatta carico di evadere tutti numerosi i rilievi difensivi, con argomentazioni che resistono alle critiche riprodotte in questa sede. In particolare: 1. Con motivazione incensurabile la Corte di merito ha ritenuto di non dovere accedere alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per escutere i familiari dell'imputato, considerando sufficiente, ai fini della decisione, le prove assunte; 2. Ha ritenuto, con argomentazioni logiche e coerenti che la mancata indicazione dei redditi percepiti dai familiari conviventi non fossero la conseguenza di un errore scusabile. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. L'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (considerevole sproporzione tra il reddito indicato e quello percepito; incompatibilità del reddito reale con la fruizione del beneficio), elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. La decisione si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 4. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso