CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 26799/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata in data 04/06/2026;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elementosoggettivo, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede,poiché volto a prospettare una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dallepersone offese, per giungere ad una diversa conclusione, rispetto a quella cuisono pervenuti entrambi i giudici di merito, sull’affermazione di responsabilitàdell’odierno ricorrente;che, infatti, in assenza di un chiaro e definito vizio di travisamento, fuoriescedal perimetro del sindacato di legittimità un nuovo apprezzamento dellerisultanze processuali, con criteri diversi da quelli utilizzati nei precedenti gradi,e, in particolare, ogni vaglio critico circa la rilevanza e il significato da attribuirealla dichiarazione della persona offesa ovvero dei testimoni (cfr. Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,271623; S.U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione);che, dunque, nel caso di specie, conformemente a quanto disposto dagliartt. 56, 92, 93 e 95 cod. pen. e ai principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 25252 del 03/05/2018, B., Rv.273389 – 01; Sez. 4, n. 42486 del 30/10/2024, Hamza, Rv. 287212 – 01; Sez.2, n. 44337 del 15/10/2013, C., Rv. 257521 – 01; Sez. 3, n. 17518 del28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 12240 del13/02/2018, Ferdico e altri, Rv. 272535 – 01), la Corte territoriale, con congruae logica motivazione, ha correttamente evidenziato gli atti idonei e diretti allarealizzazione del delitto di cui all’art. 629 e la non sussistenza dei presuppostiapplicativi della desistenza volontaria (si veda pag. 4 della impugnata sentenza,ove si è evidenziato come l’odierno ricorrente abbia minacciato con un’arma lepersone offese, per ottenere un farmaco, senza che tale risultato fosse raggiuntosolo per l’immediato intervento delle forze dell’ordine);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio diviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazionedelle circostanze attenuanti generiche e il risultato del bilanciamento permancata applicazione delle circostanze attenuanti con criterio di prevalenzarispetto alle circostanze aggravanti, risulta manifestamente infondato, poiché, daun lato, non avendo la difesa indicato alcun elemento effettivamentevalorizzabile a base delle invocate diminuenti di cui all’art. 62-bis cod. pen.,l’onere argomentativo sul punto da parte dei giudici di appello risulta assolto inconformità con l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01; Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); e, dall’altro lato, perché deve ribadirsiche, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, ilgiudizio di comparazione tra opposte circostanze sfugge al sindacato dilegittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siasorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, pergiustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea arealizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che, dunque, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito(si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili in questasede e non risultano superate dalle ulteriori considerazioni spese nella memoriadel ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]