CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 agosto 1990
Cassazione n. 45661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/08/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/12/1984 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna dei ricorrenti alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione in relazione al reato di occupazione abusiva. Non concedeva i benefici di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 163 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziario richiesto da privati: i benefici sarebbero stati illegittimamente denegati valorizzando la permanenza dell'occupazione ed il fatto che Abdelgawwad aveva un reddito, che oscillava tra í settecento ed i milleduecento euro, che era insufficiente a garantire il sostentamento del nucleo familiare ed a consentire un regolare contratto di locazione. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di effettuare una nuova valutazione di merito degli elementi rilevanti per la concedibilità dei benefici. La Corte d'appello, contrariamente a quanto dedotto, ha offerto una motivazione priva di vizi logici e corrente con le emergenze processuali che dava conto delle ragioni che avevano condotto alla mancata concessione dei benefici. La Corte aveva ritenuto infatti che erano assenti elementi positivi e che la permanenza del reato in presenza di una situazione reddituale soddisfacente indicavano una propensione per l'illecito ostativa alla concessione dei benefici invocati (pag. 3 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che non sì presta ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2