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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 42146/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Cl-Q- CAzA-A.C-CA/D-0 racj- t.e fe:cTo GO( )t;c_cv-rJA ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza emessa in data 9 aprile 2024 ha respinto la domanda di detenzione domiciliare introdotta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 16 nonies I.n.82/1991. 1.1 In motivazione, si rappresenta in sintesi che Palumbo, già aderente al clan camorristico Gionta ed in espiazione della pena dell'ergastolo, collabora con la giustizia in modo costante ed efficace a partire dal 2015 ed è stato ammesso alla fruizione di permessi premio già dal 2021.

La relazione trattamentale è positiva.

Un precedente diniego della detenzione domiciliare speciale risale alla fine del 2022 ed è stato respinto il ricorso del Palumbo.

Secondo il Tribunale, in chiave valutativa, è necessaria una ulteriore sperimentazione, anche in ragione della estrema gravità delle condotte devianti commesse in passato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi, il ricorrente evidenzia che il Tribunale non realizza una coerente ricognizione del presupposto di legge, posto che l'ammissione alla detenzione domiciliare è correlata alla importanza della collaborazione, all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e alla sussistenza del ravvedimento. 2.2 Nel caso del Palumbo sono presupposti tutti ampiamente dimostrati, anche in ragione dei contenuti del parere della DNA, del lungo periodo di detenzione, del riconoscimento della liberazione anticipata, della fruizione già da alcuni anni dei permessi premio, della relazione favorevole del gruppo di osservazione. 2.3 II Tribunale, in sostanza, avrebbe erroneamente valorizzato la gravità dei fatti commessi in passato (il Palumbo è detenuto da venti anni) e non avrebbe preso atto della solidità del percorso collaborativo e dell'ampia dimostrazione del ravvedimento. 2.4 II contenuto dei motivi di ricorso è stato ribadito con memoria del 25 luglio 2024.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.3.1 II Tribunale di Sorveglianza compie riferimento, in motivazione, all'avvenuto rigetto del precedente ricorso proposto dal Palumbo avverso analoga decisione reiettiva del novembre 2022 (v. sentenza n.21515 del 2023 di questa Sezione).

Tuttavia proprio esaminando i contenuti argomentativi della decisione di rigetto del ricorso per cassazione si evince che questa Corte aveva ritenuto - all'epoca - corretta la affermata 'necessità di ulteriore sperimentazione' in rapporto alla 'recente' ammissione del Palumbo (luglio 2021) alla fruizione dei permessi premio. 3.2 Simile affermazione viene - in sostanza - riproposta dal Tribunale di Sorveglianza a distanza di un anno e cinque mesi dal precedente diniego, con avvenuta fruizione - senza inconvenienti di sorta - di un elevato numero di permessi premio da parte del Palumbo. 3.3 Da ciò deriva una sostanziale illogicità del diniego, in un contesto che (al di là di un richiamo del giugno 2023 su cui non vi sono sviluppi argomentativi nel corpo della decisione impugnata) ha visto consolidarsi l'andamento positivo del trattamento. 3.4 In ciò la decisione impugnata non realizza una efficace trasposizione nel caso concreto dei principi espressi da questa Corte di legittimità sul tema del ravvedimento, proprio in ragione della non completa valutazione dei profili incidenti.

Cosa debba intendersi per «ravvedimento» è stato oggetto di puntualizzazioni nella copiosa attività ermeneutica di questa Corte.

Va richiamata, per la chiarezza e linearità espressiva, la decisione emessa da questa Sez.

I n. 18022 del 24.4.2007, rv 237365, lì dove si è affermato che « il "ravvedimento" deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualifica "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamen tale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale; ne consegue che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favore l , .._...„--"//LLV 3 nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari».

Dunque l'indagine, pure nel caso del soggetto collaborante, va orientata verso il concreto apprezzamento di atteggiamenti e comportamenti tenuti dal condannato al fine di cogliere - o meno - i tratti caratterizzanti di quella positiva evoluzione della personalità verso modelli di adesione ai valori della civile convivenza che consente di formulare il giudizio prognostico favorevole in tema di meritevolezza del beneficio richiesto .

In ciò è del tutto evidente che la serietà della collaborazione, la lunga durata del periodo detentivo e la consistente sperimentazione attraverso la fruizione dei permessi premio rappresentano indicatori di particolare valore, da apprezzare nel quadro di un completo esame della attuale personalità del richiedente. 3.5 Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Cl-Q- CAzA-A.C-CA/D-0 racj- t.e fe:cTo GO( )t;c_cv-rJA ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza emessa in data 9 aprile 2024 ha respinto la domanda di detenzione domiciliare introdotta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 16 nonies I.n.82/1991. 1.1 In motivazione, si rappresenta in sintesi che Palumbo, già aderente al clan camorristico Gionta ed in espiazione della pena dell'ergastolo, collabora con la giustizia in modo costante ed efficace a partire dal 2015 ed è stato ammesso alla fruizione di permessi premio già dal 2021. La relazione trattamentale è positiva. Un precedente diniego della detenzione domiciliare speciale risale alla fine del 2022 ed è stato respinto il ricorso del Palumbo. Secondo il Tribunale, in chiave valutativa, è necessaria una ulteriore sperimentazione, anche in ragione della estrema gravità delle condotte devianti commesse in passato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi, il ricorrente evidenzia che il Tribunale non realizza una coerente ricognizione del presupposto di legge, posto che l'ammissione alla detenzione domiciliare è correlata alla importanza della collaborazione, all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e alla sussistenza del ravvedimento. 2.2 Nel caso del Palumbo sono presupposti tutti ampiamente dimostrati, anche in ragione dei contenuti del parere della DNA, del lungo periodo di detenzione, del riconoscimento della liberazione anticipata, della fruizione già da alcuni anni dei permessi premio, della relazione favorevole del gruppo di osservazione. 2.3 II Tribunale, in sostanza, avrebbe erroneamente valorizzato la gravità dei fatti commessi in passato (il Palumbo è detenuto da venti anni) e non avrebbe preso atto della solidità del percorso collaborativo e dell'ampia dimostrazione del ravvedimento. 2.4 II contenuto dei motivi di ricorso è stato ribadito con memoria del 25 luglio 2024. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.3.1 II Tribunale di Sorveglianza compie riferimento, in motivazione, all'avvenuto rigetto del precedente ricorso proposto dal Palumbo avverso analoga decisione reiettiva del novembre 2022 (v. sentenza n.21515 del 2023 di questa Sezione). Tuttavia proprio esaminando i contenuti argomentativi della decisione di rigetto del ricorso per cassazione si evince che questa Corte aveva ritenuto - all'epoca - corretta la affermata 'necessità di ulteriore sperimentazione' in rapporto alla 'recente' ammissione del Palumbo (luglio 2021) alla fruizione dei permessi premio. 3.2 Simile affermazione viene - in sostanza - riproposta dal Tribunale di Sorveglianza a distanza di un anno e cinque mesi dal precedente diniego, con avvenuta fruizione - senza inconvenienti di sorta - di un elevato numero di permessi premio da parte del Palumbo. 3.3 Da ciò deriva una sostanziale illogicità del diniego, in un contesto che (al di là di un richiamo del giugno 2023 su cui non vi sono sviluppi argomentativi nel corpo della decisione impugnata) ha visto consolidarsi l'andamento positivo del trattamento. 3.4 In ciò la decisione impugnata non realizza una efficace trasposizione nel caso concreto dei principi espressi da questa Corte di legittimità sul tema del ravvedimento, proprio in ragione della non completa valutazione dei profili incidenti. Cosa debba intendersi per «ravvedimento» è stato oggetto di puntualizzazioni nella copiosa attività ermeneutica di questa Corte. Va richiamata, per la chiarezza e linearità espressiva, la decisione emessa da questa Sez. I n. 18022 del 24.4.2007, rv 237365, lì dove si è affermato che « il "ravvedimento" deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualifica "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamen tale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale; ne consegue che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favore l , .._...„--"//LLV 3 nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari». Dunque l'indagine, pure nel caso del soggetto collaborante, va orientata verso il concreto apprezzamento di atteggiamenti e comportamenti tenuti dal condannato al fine di cogliere - o meno - i tratti caratterizzanti di quella positiva evoluzione della personalità verso modelli di adesione ai valori della civile convivenza che consente di formulare il giudizio prognostico favorevole in tema di meritevolezza del beneficio richiesto . In ciò è del tutto evidente che la serietà della collaborazione, la lunga durata del periodo detentivo e la consistente sperimentazione attraverso la fruizione dei permessi premio rappresentano indicatori di particolare valore, da apprezzare nel quadro di un completo esame della attuale personalità del richiedente. 3.5 Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveg
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