CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 37137/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Noia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 novembre 2020 il Tribunale di Nola ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza del Tribunale di Noia in data 13 dicembre 2011, irrevocabile il 26 maggio 2012. 2. Il ricorrente presenta un'articolata censura per violazione di legge, lamentando che la Procura generale non poteva delegare per l'esecuzione dell'ordine di demolizione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] né questo eseguire la demolizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché relativo a profili del tutto esorbitanti dalla sfera di cognizione del giudice dell'esecuzione che non è tenuto a conoscere delle concrete modalità della demolizione, in virtù della convenzione organizzativa del 15 ottobre 2005 tra il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero della Difesa né può sindacare la scelta della Procura generale di delegare per l'incombente il Comune di [OSCURATO:PERSONA] né entrare nel merito delle spese da sostenersi per l'esecuzione. Per altro verso, il ricorrente ignora del tutto la ratio decidendi del provvedimento che ha confermato i precedenti rigetti del 10 luglio 2014 e del 30 gennaio 2017 e non contesta che il bene sia stato acquisito dal 2009 al patrimonio comunale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 23 giugno 2021 Il Consigliere