CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 46457/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPINA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Torino che aveva aggravato la misura di sicurezza della libertà vigilata in casa di lavoro per la durata di un anno. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto la pericolosità sociale aggravata sulla base delle informazioni rese dalle Forze dell'Ordine, delle violazioni della prescrizione relativa all'obbligo di presenza nel domicilio e delle due denunce riportate per tentato furto. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale con riferimento alla nullità dell'ordinanza adottata dal Magistrato di Sorveglianza all'udienza del 12 novembre 2020 di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione dei presupposti necessari per l'aggravamento della misura di sicurezza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, riferendo che, con provvedimento del 12/11/2021, il Magistrato di Sorveglianza di Venezia aveva nuovamente concesso alla Lafforè la misura della libertà vigilata in sostituzione della casa di lavoro, così venendo meno l'interesse della ricorrente a coltivare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Alla luce di quanto comunicato dal difensore della ricorrente, è venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso, atteso che alla ricorrente è stata concessa la misura meno grave la cui sostituzione con una più afflittiva era l'oggetto del ricorso. Il motivo della declaratoria di inammissibilità comporta che la ricorrente non venga condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore I