CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06039/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avVi-s-o alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di furto. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, in quanto il difensore non risulta essere abilitato al patrocinio in Cassazione. Rilevata che attesa la causa della inammissibilità, la stessa può dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 20