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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05349/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Claudio SABBATINI alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione, truffa e sostituzione di persona.

2. Propone ricorso Claudio SABBATINI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al mancato accertamento della Corte di appello della sopravvenuta causa di estinzione della prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto.

La deduzione difensiva si fonda sulla presunta non applicazione della recidiva da parte del primo giudice, circostanza smentita nella sentenza impugnata con ineccepibili argomentazioni.

Risulta, infatti, dalla prima sentenza che il Tribunale di Ancona, nel determinare la pena, tenne conto "dell'aggravante contestata", dovendosi tale valutazione essere necessariamente riferita alla recidiva, unica aggravante.

La circostanza che il primo giudice non avesse congruamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva doveva essere oggetto di uno specifico motivo di gravame, che invece non fu proposto, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata.

La Corte di appello, peraltro, ha rideterminato la pena in senso favorevole all'imputato, operando il necessario giudizio di bilanciamento fra la recidiva e l'attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen., in termini di prevalenza di questa ultima.

Con una nota pronuncia (Sez.

U, n. 20808 del 25/0/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), le Sezioni Unite, sulla base del chiaro disposto dell'art. 157, terzo comma, cod. pen., hanno ribadito che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, della recidiva qualificata occorre tener conto anche qualora la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, secondo comma, c.p., come già affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, ord. n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, D'Uva, Rv. 269129; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 40978 del 21/10/2008, Coviello, Rv. 242245).

Considerata la recidiva reiterata infraquinquennale, pertanto, il tempo necessario a prescrivere non era (né è tuttora) spirato.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Messini D'[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Claudio SABBATINI alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione, truffa e sostituzione di persona. 2. Propone ricorso Claudio SABBATINI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al mancato accertamento della Corte di appello della sopravvenuta causa di estinzione della prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. La deduzione difensiva si fonda sulla presunta non applicazione della recidiva da parte del primo giudice, circostanza smentita nella sentenza impugnata con ineccepibili argomentazioni. Risulta, infatti, dalla prima sentenza che il Tribunale di Ancona, nel determinare la pena, tenne conto "dell'aggravante contestata", dovendosi tale valutazione essere necessariamente riferita alla recidiva, unica aggravante. La circostanza che il primo giudice non avesse congruamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva doveva essere oggetto di uno specifico motivo di gravame, che invece non fu proposto, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata. La Corte di appello, peraltro, ha rideterminato la pena in senso favorevole all'imputato, operando il necessario giudizio di bilanciamento fra la recidiva e l'attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen., in termini di prevalenza di questa ultima. Con una nota pronuncia (Sez. U, n. 20808 del 25/0/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), le Sezioni Unite, sulla base del chiaro disposto dell'art. 157, terzo comma, cod. pen., hanno ribadito che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, della recidiva qualificata occorre tener conto anche qualora la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, secondo comma, c.p., come già affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, ord. n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, D'Uva, Rv. 269129; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 40978 del 21/10/2008, Coviello, Rv. 242245). Considerata la recidiva reiterata infraquinquennale, pertanto, il tempo necessario a prescrivere non era (né è tuttora) spirato. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Messini D'[OSCURATO:PERSONA]
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